Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile.

di | 26 Ottobre 1930

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorita’ maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo’, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e’ presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.