Art. 567. Alterazione di stato.

di | 30 Settembre 2026

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita’.