Art. 579. Omicidio del consenziente.

di | 26 Ottobre 1930

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e’ punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto e’ commesso:

1° contro una persona minore degli anni diciotto;

2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermita’ o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.