Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato.

di | 26 Ottobre 1930

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e’ punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, e’ ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e’ ivi verificato l’evento che e’ la conseguenza dell’azione od omissione.