Art. 612. Minaccia.

di | 26 Ottobre 1930

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e’ punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia e’ grave, o e’ fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena e’ della reclusione fino a un anno.

Si procede d’ufficio se la minaccia e’ fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 ((, ovvero se la minaccia e’ grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa e’ incapace, per eta’ o per infermita’)).