Art. 613. (Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione).

di | 30 Settembre 2026

L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.