Art. 626. Furti ((minori.

di | 26 Ottobre 1930

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto e’ punibile a querela della persona offesa:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, e’ stata immediatamente restituita;

2° se il fatto e’ commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’articolo precedente.