Art. 633. Invasione di terreni o edifici.

di | 26 Ottobre 1930

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d’ufficio se il fatto e’ commesso da piu’ di cinque persone o se il fatto e’ commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto e’ commesso da due o piu’ persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e’ aumentata.