§ 5
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Chiunque, senza la licenza dell’Autorita’ o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita’, ((e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).
((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.))