Art. 79. Limiti degli aumenti delle pene accessorie.

di | 26 Ottobre 1930

La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo’ superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.