Notifica della sanzione disciplinare all’avvocato nella residenza e non nello studio: è irregolarità, non nullità (Cass. Sez. Unite, n. 29588/2022)
La notificazione dell’atto che introduce il procedimento disciplinare forense, eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la residenza anagrafica dell’incolpato anziché presso il suo studio professionale come prescritto dalla disciplina regolamentare, non determina la nullità dell’intero giudizio disciplinare quando risulti che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di conoscere l’atto. Ne discende che tale deviazione dal modello legale costituisce mera irregolarità, inidonea a travolgere la sentenza che abbia definito il procedimento senza rilevare il vizio.