Archivi categoria: Diritto Tributario

Cassazione: la dichiarazione di interesse storico nazionale non può essere frustrata dall’autorizzazione paesaggistica

La dichiarazione di interesse storico nazionale di una zona monumentale, pur in seguito alla formale abrogazione del regio decreto di riferimento, conserva i propri effetti provvedimentali ai sensi dell’art. 1, co. 2, del d.P.R. n. 248/2010, traducendosi nell’obiettiva qualificazione del bene come bene di natura storico-culturale e nell’attribuzione dell’insieme delle forme di tutela previste dalla parte II del d.lgs. n. 42/2004. La possibilità di soddisfare le esigenze connesse a tale dichiarazione attraverso le valutazioni connesse all’autorizzazione paesaggistica, prevista per i beni della parte III del medesimo decreto, sostanzialmente frustre il senso della dichiarazione di monumentalità, atteso che i beni culturali e i beni paesaggistici sono assoggettati a discipline del tutto diverse, specificamente dirette a preservare i valori sottesi a ciascuna tipologia di tali beni.

Pignoramento presso terzi di un credito tributario: l’Amministrazione può resistere al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 24845/2026)

L’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento presso terzi non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, con efficacia limitata alla fase esecutiva. Ne discende che, nel pignoramento di un credito di natura tributaria, il creditore procedente può avvalersi della tutela esecutiva davanti al giudice ordinario, mentre la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria conserva la natura di atto espressivo del potere impositivo, impugnabile dal debitore esecutato davanti al giudice tributario nei termini di legge; la giurisdizione sulle relative controversie resta quindi del giudice ordinario.

IMU: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, chiarisce il requisito della dimora abituale del nucleo familiare per l’esenzione

La nozione di abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’IMU, postula l’unicità dell’immobile e, di conseguenza, la necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleo familiare; la mera residenza anagrafica del contribuente, senza la presenza abituale dei familiari, non è sufficiente a configurare la dimora abituale richiesta dalla normativa vigente, in quanto la disciplina dell’IMU, a differenza di quella dell’ICI, richiede la contemporanea sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale.

ICI: la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il requisito della dimora abituale dei familiari per l’esenzione

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, subordinando il godimento dell’agevolazione da parte del soggetto passivo all’adibizione dell’immobile ad abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, richiede che l’immobile costituisca dimora abituale anche dei suoi familiari. La Corte ha evidenziato che, in una prospettiva storico-normativa, sussistono continuità e rilevanti similitudini tra la disciplina dell’ICI e quella dell’IMU, entrambe riferite al presupposto del nucleo familiare. L’orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di IMU nega l’esenzione ai coniugi che dimorassero abitualmente in abitazioni diverse, poiché la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e, di conseguenza, la necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleo familiare. Su tale assetto è intervenuta la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha espunto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU, il requisito della dimora abituale dei familiari, limitando il beneficio alla residenza anagrafica del contribuente.

CUP pubblicitario: la giurisdizione tributaria è sempre competente

La giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816-847, l. 160/2019, spetta sempre al giudice tributario, in quanto il canone unitario (CUP) presenta caratteri spiccatamente tributari, quali la doverosità, la natura autoritativa del provvedimento e il collegamento ad un presupposto di rilevanza economica, indipendentemente dalla valutazione caso per caso del contenuto concreto della pretesa.

Cassazione: il pagamento del contributo è condizione necessaria per accedere alla riduzione della sanzione

L’accesso al regime sanzionatorio agevolato previsto dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 richiede quale condizione imprescindibile il pagamento della contribuzione evasa, da effettuarsi nel termine fissato dall’ente previdenziale, senza che sia necessario, ai fini dell’imposizione di detto termine, il previo venir meno della situazione di obiettiva incertezza sulla debenza del contributo o del premio, costituente ulteriore presupposto per la riduzione della sanzione. Tale conclusione è coerente con la complessiva disciplina delle sanzioni civili dettata dal legislatore, non contrasta né con il tenore letterale né con la ratio della disposizione in rilievo e non espone alle criticità che, invece, deriverebbero dall’adesione alla diversa esegesi prospettata dal Collegio rimettente.

Permesso di soggiorno e contributo indebito: la rinuncia estingue la Cassazione (Cass. Sez. Unite, n. 8696/2026)

Per la ripetizione dell’indebito relativo al contributo versato per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno la giurisdizione spetta al giudice tributario, come già affermato dalle Sezioni Unite con la ordinanza n. 20323 del 2025 in un caso identico, dovendosi qualificare l’atto come atto amministrativo generale di attuazione della legge e non come pretesa tributaria sostanziale. Intervenuta la rinuncia del ricorso per il venir meno dell’interesse, il giudizio è dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese per la novità della questione.

Definizione liti fiscali con la prima rata: i processi si estinguono (Cass. Sez. Unite, n. 5890/2026)

L’estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto appare in armonia con la finalità di riduzione del contenzioso perseguita dalla legge n. 197 del 2022, che non prevede alcun generale effetto sospensivo dei processi interessati, e risulta coerente con la specialità del regime estintivo proprio del processo tributario. Ammesso il debito d’imposta alla definizione di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, con effetti estendibili al coobligato solidale ex art. 57 del testo unico sul registro, i processi riuniti vanno dichiarati estinti, con compensazione delle spese.

Rottamazione quater: vale anche per i debiti non tributari (Cass. Sez. Unite, n. 5889/2026)

In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, convertito nella legge n. 108 del 2025, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, con estinzione dichiarata dal giudice d’ufficio su presentazione della dichiarazione di adesione, della comunicazione e della documentazione di pagamento. La procedura di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 è esperibile anche per debiti di natura non tributaria affidati agli agenti di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e, in caso di solidarietà passiva, produce i suoi effetti, fra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato non aderente.

Confisca per equivalente: la norma del 2018 non torna indietro sui fatti vecchi (Cass. Sez. Unite, n. 4145/2023)

L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha per la confisca per equivalente e per le confische dotate di componente sanzionatoria natura anche sostanziale ed è pertanto inapplicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che, estinto il reato per prescrizione, la confisca di valore disposta in primo grado non può essere mantenuta in sede di legittimità: la statuizione è eliminata insieme alla pronuncia di condanna, non potendosi dare rilievo a un accertamento di responsabilità che il giudice non è più chiamato a compiere.