Cassazione: la dichiarazione di interesse storico nazionale non può essere frustrata dall’autorizzazione paesaggistica
La dichiarazione di interesse storico nazionale di una zona monumentale, pur in seguito alla formale abrogazione del regio decreto di riferimento, conserva i propri effetti provvedimentali ai sensi dell’art. 1, co. 2, del d.P.R. n. 248/2010, traducendosi nell’obiettiva qualificazione del bene come bene di natura storico-culturale e nell’attribuzione dell’insieme delle forme di tutela previste dalla parte II del d.lgs. n. 42/2004. La possibilità di soddisfare le esigenze connesse a tale dichiarazione attraverso le valutazioni connesse all’autorizzazione paesaggistica, prevista per i beni della parte III del medesimo decreto, sostanzialmente frustre il senso della dichiarazione di monumentalità, atteso che i beni culturali e i beni paesaggistici sono assoggettati a discipline del tutto diverse, specificamente dirette a preservare i valori sottesi a ciascuna tipologia di tali beni.