Chiamata in garanzia: nel processo già aperto in Italia risponde il giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 29664/2024)
L’art. 8, numero 2, del regolamento UE 1215/2012, a cui rinvia l’art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo in cui il processo principale è pendente quando la domanda di garanzia sia proposta nell’ambito di quel medesimo giudizio. Ne consegue che, in forza del collegamento stretto tra le due domande, diretto a evitare contrasti di giudicati, resta affermata la giurisdizione italiana, mentre la norma non trova applicazione ove l’azione di garanzia sia esperita in via autonoma. Da qui il rigetto del primo motivo di ricorso, con la dichiarazione della giurisdizione italiana e la rimessione degli altri motivi alla sezione competente.
