Fallimento dell’appaltatrice e crediti risarcitori verso RFI: ammissione al passivo senza riserva (Cass. Sez. Unite, n. 6498/2026)
Il tribunale fallimentare non può far dipendere l’accertamento del credito insinuato dal passaggio in giudicato o dall’esito di altro giudizio pendente davanti al giudice ordinario, salvo che ricorra una delle riserve tipiche contemplate dall’art. 96 della legge fallimentare: l’ammissione del credito «con riserva» è pertanto illegittima quando la fattispecie non vi sia riconducibile. La domanda di risoluzione proposta dal contraente in bonis non subisce arresti per la pendenza della contrapposta pretesa azionata dal curatore nella sede ordinaria, e la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare è assicurata dal giudicato endofallimentare.