Archivi categoria: Fallimento

Fallimento dell’appaltatrice e crediti risarcitori verso RFI: ammissione al passivo senza riserva (Cass. Sez. Unite, n. 6498/2026)

Il tribunale fallimentare non può far dipendere l’accertamento del credito insinuato dal passaggio in giudicato o dall’esito di altro giudizio pendente davanti al giudice ordinario, salvo che ricorra una delle riserve tipiche contemplate dall’art. 96 della legge fallimentare: l’ammissione del credito «con riserva» è pertanto illegittima quando la fattispecie non vi sia riconducibile. La domanda di risoluzione proposta dal contraente in bonis non subisce arresti per la pendenza della contrapposta pretesa azionata dal curatore nella sede ordinaria, e la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare è assicurata dal giudicato endofallimentare.

Risoluzione chiesta prima del fallimento: la causa passa al rito del concorso (Cass. Sez. Unite, n. 6496/2026)

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di pretese restitutorie o risarcitorie nei confronti della massa, se proposta e trascritta prima della dichiarazione di fallimento, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va riproposta secondo il rito speciale dell’accertamento del passivo; resta invece procedibile davanti al giudice ordinario quando sia diretta a conseguire utilità estranee al concorso o su di essa sia già stata pronunciata sentenza non passata in giudicato. Il ricorso del fallimento è rigettato.

Vendita immobili risolta in vita del fallito: le restituzioni vanno al passivo (Cass. Sez. Unite, n. 6495/2026)

L’art. 72, comma 5, l. fall. dà evidenza del principio secondo cui le pretese restitutorie o risarcitorie che abbiano titolo in una vicenda che, per l’effetto retroattivo della pronuncia risolutoria, deve considerarsi esaurita prima dell’apertura del concorso, sono opponibili alla massa e vanno accertate secondo gli artt. 92 e ss. l. fall. La sentenza che dispone la risoluzione, benché resa in sede fallimentare con efficacia endoconcorsuale, conserva natura dichiarativa o costitutiva e non incidentale.

Risoluzione ante fallimento: ordinario solo se restano utilità fuori dal concorso (Cass. Sez. Unite, n. 6481/2026)

La domanda di risoluzione per inadempimento, proposta e trascritta prima del fallimento su beni soggetti a regime pubblicitario, non può più proseguire nel rito ordinario ove miri a pretese restituzioni o risarcitorie devolute al concorso, attesa la preminenza degli artt. 24 e 52 l. fall. sulla specialità, concentrazione e speditezza del procedimento; il rito ordinario resta possibile solo per utilità estranee alla partecipazione al concorso o quando sulla domanda sia già intervenuta una sentenza non definitiva. Il ricorso è respinto.

Fallimento e sequestro preventivo per confisca fiscale: possono convivere (Cass. Sez. Unite, n. 40797/2023)

L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. Ne consegue che la curatela non può ottenere il dissequestro dei beni per il solo fatto che il vincolo sia stato apposto dopo la dichiarazione di fallimento, restando indifferente anche l’accoglimento dell’azione revocatoria sull’atto di costituzione del trust che ne ha trasferito la titolarità.

Mutuo fondiario oltre il limite di finanziabilità della banca: il giudice non può riqualificarlo d’ufficio (Cass. Sez. Unite, n. 33719/2022)

Quando le parti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, cioè un finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca e garantito da ipoteca di primo grado su immobili, e tale comune volontà non sia contestata o sia stata accertata dal giudice di merito, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto. Ne discende che la riqualificazione in mutuo ordinario non è praticabile neppure in presenza di una contestazione sul superamento del limite di finanziabilità fissato dalla Banca d’Italia in attuazione dell’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993.

Giurisdizione decisa dalla Cassazione in sede di regolamento: il giudice del rinvio può ancora interrogare la Corte di Giustizia UE (Cass. Sez. Unite, n. 10860/2022)

Quando la Corte di cassazione si è pronunciata sulla giurisdizione in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza dinanzi al quale il processo prosegue può comunque sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, qualora dubiti della conformità di quella statuizione al diritto dell’Unione europea. Ne discende che la vincolatività della decisione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto quando la Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio, ne accerti l’effettiva contrarietà al diritto UE, e unicamente nei limiti di tale contrarietà.

Fideiussione di un «confidi minore» non iscritto all’albo degli intermediari: resta valida (Cass. Sez. Unite, n. 8472/2022)

La fideiussione rilasciata da un cosiddetto «confidi minore», società cooperativa iscritta nell’elenco di cui all’art. 155, quarto comma, del testo unico bancario, nell’interesse di un proprio associato e a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa. L’attività di garanzia collettiva dei fidi svolta in via esclusiva da tali soggetti non comporta infatti una riserva del rilascio di fideiussioni a favore dei soli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993. Ne discende che il relativo credito di garanzia può essere ammesso al passivo del fallimento del consorzio garante.

Pegno escusso nel periodo sospetto: il pagamento alla banca è sempre revocabile (Cass. Sez. Unite, n. 5049/2022)

Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto di cui all’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, con consapevolezza dello stato d’insolvenza da parte del creditore, è sempre revocabile, anche se avviene in adempimento di un credito assistito da garanzia reale e anche se l’importo deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno. La revoca non priva il creditore della posizione di prelazione consolidata: questi può insinuarsi al passivo in via privilegiata.

Concordato preventivo omologato ma non rispettato: il fallimento può arrivare anche senza prima risolverlo (Cass. Sez. Unite, n. 4696/2022)

Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito su istanza dei creditori, del pubblico ministero o di propria iniziativa. Ne discende che tale dichiarazione di fallimento può intervenire anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 186 della legge fallimentare, poiché l’omologazione non rimuove in modo definitivo l’insolvenza, ma la riferisce, salvo inadempimento, alle sole modalità satisfattive concordate.