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Cassazione Civile: la giurisdizione del giudice amministrativo nel danno precontrattuale

La Corte di Cassazione, Sezione Unite, con sentenza n. 25318 del 15 settembre 2026, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico. La Corte ha statuito che il danno precontrattuale derivante da un comportamento dell’ente pubblico contrario ai doveri di correttezza e buona fede nella fase pubblicistica della procedura di gara rientra nella cognizione del giudice amministrativo, in quanto il comportamento lesivo è direttamente connesso all’esercizio delle funzioni amministrative e alla fase di affidamento pubblico, indipendentemente dalla successiva stipulazione del contratto o dalla revoca della gara.

Diniego di sanatoria superato dal giudicato: cade l’interesse a impugnarlo (Cass. Sez. Unite, n. 24809/2026)

La sopravvenuta formazione del giudicato sulla legittimità del successivo diniego di sanatoria e della conseguente decadenza dalla concessione, e dal diritto di utilizzare l’acqua pubblica, ha contenuto assorbente e definitivo e determina il venir meno dell’interesse ad impugnare il precedente diniego di sanatoria e gli atti a questo collegati, perché l’eventuale annullamento non sarebbe idoneo a produrre alcuna utilità concreta per la parte. Peraltro, fondandosi la decisione impugnata su più ragioni autonome e sufficienti, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferiti a ciascuna di esse, a pena di inammissibilità.

Immobili occupati per la Ferrovia Circumetnea: per restituzione e risarcimento si parte dall’ottemperanza (Cass. Sez. Unite, n. 24109/2026)

L’accertamento compiuto, tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile del dispositivo e preclude il riesame dello stesso punto di diritto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse. Non eccede i limiti della giurisdizione – e non integra un error in iudicando sindacabile in cassazione – il giudice che si limiti a una ricognizione delle statuizioni nel tempo formatesi, rispettando la regola del giudicato; il superamento di tale limite rileva solo ove il giudice sconfini nella sfera legislativa, applicando una norma da lui creata. Alla luce di questi principi è inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. che contesti l’operato del giudice di appello come error in iudicando e in procedendo.

Immobile del Demanio e acquisto ex legge Pinto: la causa passa al giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 24018/2026)

La controversia avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 5-bis della legge n. 212 del 2003, con la quale si chieda l’acquisizione in proprietà di porzioni di area demaniale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il margine di apprezzamento riservato all’amministrazione comporta l’esercizio di poteri amministrativi e conseguente radicazione della giurisdizione del giudice amministrativo, al quale è demandato il relativo sindacato ex art. 7 cod. proc. amm.; la sentenza che abbia dichiarato la giurisdizione ordinaria va cassata con rinvio.

Incentivi fotovoltaici già pagati: la restituzione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 9097/2026)

Accertata e non più impugnabile la decadenza dalle tariffe incentivanti, la domanda di restituzione delle somme già erogate non reclama alcun nuovo esercizio di potere pubblico, ma si risolve in un ordinario indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., spettante al giudice ordinario secondo le Sezioni Unite n. 10016 del 2021. Il giudice dell’obbligazione restitutoria interpretato il provvedimento di decadenza in senso meramente ricognitivo, come fatto giuridico definitivo, la cui legittimità non è più contestata. Cassata la sentenza del Consiglio di Stato.

Decadenza definita, poi il conto: a riprendersi gli incentivi è il giudice civile (Cass. Sez. Unite, n. 9094/2026)

L’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo, ma richiede che l’oggetto della lite sia l’esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo. La controversia sulla restituzione degli incentivi non attiene alle procedure concernenti la produzione di energia né al provvedimento di decadenza, già oggetto di separato giudizio conclusosi per la sua legittimità, ma a una pretesa restitutoria di diritto soggettivo di credito, devoluta al giudice ordinario.

Conto Energia e ripetizione d’indebito: fuori dal giudicato la pretesa del Gse (Cass. Sez. Unite, n. 9092/2026)

Nel giudizio sulla restituzione degli incentivi percepiti la decadenza dichiarata dal Gse si configura come mero antecedente della pretesa restitutoria, collocandosi la lite in una fase, quella della ripetizione dell’indebito, in cui l’intervento autoritativo dell’amministrazione deve ritenersi definitivamente esaurito. Le pronunce che radicano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla disciplina sostanziale del regime incentivante non sono pertanto pertinenti, e la causa va riassunta davanti al giudice ordinario.

Il Gse chiede indietro gli incentivi: per farlo vale l’ordinario, non il Tar (Cass. Sez. Unite, n. 9089/2026)

La controversia avente ad oggetto la restituzione degli incentivi già erogati dopo la definitiva decadenza dal diritto alle tariffe si risolve in una pretesa di credito, senza che l’amministrazione debba nuovamente esercitare il potere autoritativo, ormai esauritosi; l’art. 133 c.p.a. resta così estraneo alla fattispecie. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, sulla mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., la sentenza del Consiglio di Stato è cassata e la causa rimessa al giudice ordinario.

Accreditamento sanitario: è una concessione, il danno lo giudica l’amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 8693/2026)

L’accreditamento di una struttura sanitaria privata è una concessione e non un’autorizzazione, perché subordinato a valutazioni discrezionali di rispondenza ai requisiti di qualificazione, di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e di verifica dell’attività svolta, attribuendo una facoltà fino ad allora inesistente. Il danno derivante dal ritardo o dal diniego va dunque devoluto al giudice amministrativo, anche ai sensi della giurisprudenza sul danno da affidamento incolpevole, che presuppone un provvedimento apparentemente legittimo e poi revocato. Ricorso rigettato.

Interdittiva antimafia: sbagliare il merito non è un vizio di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 8698/2026)

Le censure che investono il modo in cui il giudice amministrativo ha vagliato prove, indizi e fatti nell’impugnazione di un’interdittiva antimafia non integrano un diniego di giurisdizione, ma un errore di giudizio come tale non sindacabile in sede di legittimità, poiché l’apprezzamento della prova è l’ubi consistam del giudizio demandato al giudice amministrativo. Seguire la tesi della ricorrente significherebbe rendere censurabile in Cassazione qualsiasi decisione giuridicamente scorretta del giudice amministrativo, quel che la legge non consente. Ricorso inammissibile.