Archivi categoria: Diritto Internazionale Privato

Cassazione: la Convenzione di Lugano del 2007 conferisce giurisdizione al giudice svizzero per controversie relative a forniture di beni eseguite in Svizzera

La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in quanto richiamata dall’art. 2 della legge n. 218 del 1995, ha priorità sull’ordinamento interno e determina la competenza internazionale in favore del giudice del luogo di consegna della merce, quando il convenuto sia domiciliato in uno Stato contraente, indipendentemente dal fatto che la controversia riguardi un contratto di fornitura di beni o servizi.

Acciaio danneggiato in trasporto, consegna a Venezia: la vertenza resta al giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 24127/2026)

Nelle vendite internazionali di beni il luogo pattuito per la consegna determina la giurisdizione: ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215/2012 la controversia per inadempimento spetta al giudice del luogo in cui i beni erano o dovevano essere consegnati, e la clausola Incoterms ex works (EXW) disciplina non solo il trasferimento del rischio ma anche il luogo di consegna, e quindi la giurisdizione, salvo che dal contratto non risultino elementi diversi. Stabilito che le parti avevano individuato il luogo di consegna in Venezia, il potere di decidere la vertenza spetta all’autorità giurisdizionale italiana.

Vendita di vino all’estero senza clausola chiara sul foro: niente giurisdizione italiana (Cass. Sez. Unite, n. 33246/2022)

Nella vendita internazionale di beni mobili disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, la giurisdizione sulle controversie nascenti dal contratto, incluse quelle sul pagamento del prezzo, si determina in base al luogo di consegna stabilito nel contratto quadro che disciplina storicamente il rapporto tra le parti, non in base al luogo in cui la consegna sia stata di fatto eseguita. Ne discende che, in assenza di una clausola chiara che deroghi a un diverso luogo di consegna, né le clausole Incoterms riferite al prezzo né l’indicazione generica di più fori concorrenti radicano la giurisdizione italiana se il luogo contrattuale di consegna si trova in un altro Stato membro.

Diritti televisivi violati online da piattaforma estera: la giurisdizione italiana si fonda sul luogo del danno (Cass. Sez. Unite, n. 21351/2022)

In tema di responsabilità extracontrattuale per violazione di diritti d’autore commessa tramite una piattaforma internet gestita da una società straniera, la giurisdizione del giudice italiano si determina, ai sensi dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, in base al luogo in cui si è prodotto il danno iniziale, individuato in quello ove si trova il centro degli interessi del danneggiato, senza che rilevi in via esclusiva il luogo in cui sono collocati i server. Ne discende che, se l’attività di hosting provider attivo ha prodotto effetti pregiudizievoli verso un soggetto con sede in Italia, la giurisdizione appartiene al giudice italiano.

Vendita internazionale franco fabbrica: la giurisdizione segue il luogo di consegna della merce (Cass. Sez. Unite, n. 20633/2022)

In tema di vendita internazionale con consegna della merce a un vettore incaricato dal compratore, la giurisdizione si determina, ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012, in base al luogo di destinazione finale della spedizione, individuato in quello di consegna effettiva, e non in quello di partenza dal magazzino del venditore. Ne discende che, se tale luogo si trova in un altro Stato membro, il giudice italiano è privo di giurisdizione: la perdita della potestas iudicandi comporta la nullità del decreto monitorio opposto, che va dunque revocato.

Gestione patrimoniale affidata a banca estera: la giurisdizione segue il luogo delle disposizioni di investimento (Cass. Sez. Unite, n. 20802/2022)

In tema di responsabilità della banca estera nella gestione di un portafoglio di investimenti, la giurisdizione non si determina in base al luogo di conclusione del rapporto fiduciario, ma in base al luogo in cui sono state impartite le disposizioni gestorie, quale fatto generatore del danno rilevante anche in sede extracontrattuale. Ne discende che, quando tali disposizioni risultano impartite all’estero, la giurisdizione sulla domanda risarcitoria appartiene al giudice dello Stato in cui l’attività di gestione è stata svolta, e non al giudice italiano.

Clausola compromissoria per arbitrato estero non eccepita in giudizio: decide comunque il giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 17244/2022)

Le parti che abbiano stipulato una clausola compromissoria per arbitrato estero possono successivamente optare, anche tacitamente, per la giurisdizione del giudice ordinario, attraverso condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, quale l’introduzione del giudizio in via ordinaria non seguita dalla proposizione dell’eccezione di arbitrato dal convenuto. Ne discende che l’incompetenza del giudice ordinario per effetto della clausola arbitrale estera non è rilevabile d’ufficio, dovendo la relativa dichiarazione essere subordinata alla proposizione della specifica eccezione, in ragione del carattere volontario dell’arbitrato.

Clausola arbitrale estera inserita a mano e poi ritirata: la causa resta al giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 15713/2022)

La revoca della proposta contrattuale che introduce una clausola compromissoria per arbitrato estero produce effetto impeditivo della conclusione del contratto se interviene prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione della controparte, anche in forma verbale o per facta concludentia. Ne discende che l’eventuale accettazione tardiva della clausola arbitrale, invocata dalla controparte solo in un momento successivo alla revoca della proposta, non è idonea a produrre alcun effetto vincolante, sicché va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia.

Vendita internazionale con condizioni generali in inglese richiamate nell’ordine: la giurisdizione va al giudice pattuito nel contratto (Cass. Sez. Unite, n. 13594/2022)

La clausola di proroga della competenza giurisdizionale contenuta nelle condizioni generali di contratto, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e accettate senza contestazioni dalla controparte, soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall’art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, anche quando tali condizioni siano redatte in lingua nota alle parti e corrente nel commercio internazionale. Ne discende che la clausola attribuisce competenza esclusiva al foro convenzionale, prevalente sul foro generale del convenuto e su quello speciale di esecuzione dell’obbligazione: va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Contraffazione di un marchio UE contestata a una catena di supermercati tedesca: a decidere è il giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 13702/2022)

Ai sensi dell’art. 125, par. 5, del Regolamento UE n. 2017/1001, la giurisdizione sulle domande di contraffazione di un marchio dell’Unione europea spetta anche all’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui si è verificato o rischia di verificarsi il fatto lesivo, indipendentemente dal domicilio dei convenuti in altri Stati membri. La connessione con un’eventuale ulteriore azione fondata sul Regolamento UE n. 1215/2012 non preclude l’instaurazione di distinti giudizi dinanzi alle rispettive autorità competenti. Ne discende che la giurisdizione italiana permane anche quando pendano altrove azioni tra parti diverse.