Archivi categoria: Diritto Amministrativo

Garanzia PMI revocata: il giudicato del Tar sulla giurisdizione non si tocca (Cass. Sez. Unite, n. 8697/2026)

La sentenza del Tribunale Amministrativo che, su eccezione di parte, ha espressamente affermato la propria giurisdizione sulla revoca della garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, divenuta irrevocabile perché non impugnata, forma un chiaro giudicato esplicito che stabilizza la giurisdizione amministrativa. Le diverse ricostruzioni del rapporto prospettate in appello e le censure sulla qualificazione del rapporto non lo intaccano, donde l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla banca garantita.

Canoni enfiteutici di Solofra: a decidere è il Commissario per gli usi civici (Cass. Sez. Unite, n. 7905/2026)

La decisione sulla spettanza dei canoni enfiteutici relativi a terreni ritenuti allodiali o ancora gravati da usi civici richiede il previo accertamento del regime di appartenenza dei suoli, con il conseguente riparto degli oneri probatori e il rilievo delle verifiche demaniali e delle operazioni di sistemazione, tra cui le legittimazioni del 1938. Accertata la qualitas soli come antecedente logico imprescindibile della pretesa comunale, la controversia spetta al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Napoli, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.

Direzione di struttura sanitaria: atto privatistico, la tutela va al giudice civile (Cass. Sez. Unite, n. 6970/2026)

Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessiva, pur attraverso procedura selettiva e valutazione comparativa, si traduce in un atto espressivo di un potere privatistico e non di un potere amministrativo, a garanzia dei principi di imparzialità e buonandamento di cui all’art. 97 Cost., declinati sul piano civilistico dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne discende la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo va riassunto, con la tutela piena di cui all’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.

Vettura bruciata dai cassonetti: il danno resta con il giudice di pace (Cass. Sez. Unite, n. 6798/2026)

Il danno cagionato da cose in custodia, nella specie i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti da cui si è propagato l’incendio che ha distrutto la vettura, non tocca la gestione del servizio né l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione. La causa petendi, fondata sugli artt. 2051 e 2043 c.c. e sulla mancata manutenzione dei manufatti, attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario: è cassata la sentenza del giudice di pace che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Sdemaniale tacito: il giudicato del 2018 chiude la partita (Cass. Sez. Unite, n. 6346/2026)

Ove sia controversa l’appartenenza di un bene al demanio idrico, il giudice ha il potere-dovere di accertare, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, i caratteri oggettivi del bene per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli allegati dalle parti possono essere valutati soltanto come elementi di fatto. Nella specie la domanda di sdemanializzazione tacita era già stata definita dalla sentenza n. 189 del 2018, che aveva negato i presupposti della dismissione implicita, e l’accertamento della persistente natura demaniale delle particelle in contesa aveva formato giudicato sostanziale, precludendo la riproposizione della medesima domanda fra le stesse parti: il ricorso è rigettato.

Incentivi GSE decaduti: la questione passa al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 5927/2026)

Il Gestore dei Servizi Energetici, pur costituito in forma di società per azioni a socio unico pubblico, svolge funzioni di natura pubblica nella gestione del sistema di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sicché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre il sindacato su riconoscimento, diniego, revoca, decadenza o rimodulazione degli incentivi. Accertata però in via definitiva la decadenza, perché non impugnata o confermata da sentenza passata in giudicato, il potere amministrativo si esaurisce: la controversia spetta al giudice ordinario e la sentenza impugnata va cassata per difetto di giurisdizione.

Decadenza dagli incentivi ormai definitiva: più sindacato sul potere del GSE (Cass. Sez. Unite, n. 5926/2026)

Diverse sono le sorti del riparto di giurisdizione allorché il provvedimento autoritativo non sia più in discussione: quando la decadenza dagli incentivi sia stata definitivamente accertata, perché non impugnata ovvero perché confermata da sentenza passata in giudicato, il potere amministrativo del GSE deve ritenersi ormai esaurito. In tale evenienza il provvedimento di decadenza assurge a presupposto fattuale e giuridico irretrattabile, sottratto a ogni ulteriore scrutinio giurisdizionale, e la sentenza impugnata va cassata per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario.

Il GSE fa l’amministrativa sugli incentivi, ma non sui crediti maturati (Cass. Sez. Unite, n. 5925/2026)

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. si radica quando la controversia attiene all’esercizio di poteri pubblicistici del GSE, e cioè ogniqualvolta il giudice sia chiamato a sindacare, direttamente o indirettamente, un provvedimento o una procedura espressiva della funzione pubblica di indirizzo della produzione energetica: in tali ipotesi il Gestore non agisce come controparte paritaria, bensì come amministrazione in posizione di supremazia. Accertata definitivamente la decadenza, invece, il potere si esaurisce e la vertenza sul rapporto residuo è devoluta al giudice ordinario.

Decadenza da GSE: il giudice amministrativo non ha invaso il merito (Cass. Sez. Unite, n. 5560/2026)

Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del Consiglio di Stato che si limiti a confermare la mancanza di un interesse originario all’impugnazione del provvedimento di decadenza del GSE, non intervenendo in alcun modo sul provvedimento stesso. L’interpretazione e la qualificazione, ad opera del giudice amministrativo, dei requisiti, del contenuto o della portata dell’atto impugnato, nonché l’interpretazione della legge da applicare, costituiscono il proprium della funzione giurisdizionale e non un’attività riservata alla pubblica amministrazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Impianto sportivo revocato per morosità: l’errore sul bando non fa giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 5548/2026)

È inammissibile il ricorso che denunci difetto assoluto di giurisdizione e eccesso di potere giurisdizionale per aver il Consiglio di Stato deciso sostituendosi al giudice ordinario, quando le censure attengano alla sola legittimità dell’esercizio del potere giurisdizionale e non ai suoi limiti esterni. Nella specie la concessionaria di un impianto sportivo comunale contestava la decadenza per mancato pagamento dei canoni, su accertamento di morosità per più di tre rate consecutive, ossia il corretto esercizio del potere di valutazione dell’amministrazione. Definito il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., lo stesso è dichiarato inammissibile, con spese e sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.