Immobili occupati per la Ferrovia Circumetnea: per restituzione e risarcimento si parte dall’ottemperanza (Cass. Sez. Unite, n. 24109/2026)

di | 27 Luglio 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 24109/2026 (udienza 23/6/2026) — Presidente ESPOSITO LUCIA, Relatore PAZZI ALBERTO


L’accertamento compiuto, tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile del dispositivo e preclude il riesame dello stesso punto di diritto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse. Non eccede i limiti della giurisdizione – e non integra un error in iudicando sindacabile in cassazione – il giudice che si limiti a una ricognizione delle statuizioni nel tempo formatesi, rispettando la regola del giudicato; il superamento di tale limite rileva solo ove il giudice sconfini nella sfera legislativa, applicando una norma da lui creata. Alla luce di questi principi è inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. che contesti l’operato del giudice di appello come error in iudicando e in procedendo.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11632/2025 R.G. proposto da: Ciccia Anna Maria, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pasquale Maria Castorina e Luigi Tafuri – ricorrente – contro Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato – contro ricorrenti – nonché I.C.M.s.p.a., già Consorzio Stabile Infrastrutture, in persona del legale rappresentante pro tempore – intimato – 2 avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 937/2024 depositata in data 11/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Anna Maria Ciccia, proprietaria di alcuni immobili ubicati nel Comune di Paternò, contrada Porrazzo, agiva nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Prefettura-U.T.G. di Catania, della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea e di I.C.M. s.p.a. per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 836/2009, confermata in appello con sentenza del C.G.A.R.S. n. 948/2010, al fine di ottenere «la restituzione degli immobili interessati dall’occupazione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via, annualmente, progressivamente, rivalutate». Il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2541/2023, respingeva il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale dell’actio iudicati.

2. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, decidendo sull’appello presentato da Anna Maria Ciccia, rilevava, rispetto alle particelle catastali n. 122, 123 e 126 del foglio di mappa 41, che la prescrizione era stata sì interrotta, a seguito della proposizione dei giudizi conclusisi con le sentenze del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1219/2013 e n. 1232/2013, passate in giudicato, ma che tali decisioni – pronunciate nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consorzio Stabile Infrastrutture – avevano respinto sia la domanda di risarcimento del danno, sia la domanda di restituzione delle aree occupate, con conseguente identità sia di soggetti che di oggetto, stante 3 l’ontologica e strutturale concordanza di petitum e di causa petendi tra quanto già respinto con statuizione passata in giudicato e quanto posto poi in esecuzione.

Riteneva che i due giudicati formatisi nel 2013 prevalessero sul precedente giudicato del 2010 di cui era stata chiesta l’ottemperanza, pronunciato tra le stesse parti, con conseguente rigetto della domanda restitutoria in parte qua. Condivideva, rispetto alla particella n. 203, le conclusioni a cui era giunto il primo giudice, dato che la porzione immobiliare non era stata oggetto del giudizio n.r.g. 1430/2010 (conclusosi con la sentenza del T.A.R. etneo n. 816/2023, confermata con sentenza del C.G.A.R.S. n. 635/2024) e l’actio iudicati risultava prescritta per decorso del termine decennale. Osservava, rispetto alla particella n. 257, che il medesimo C.G.A.R.S. si era già pronunciato con la sentenza n. 635/2024, resa tra le stesse parti di quel giudizio, con la quale aveva respinto il gravame proposto da Anna Maria Ciccia affermando la possibilità per l’Amministrazione di procedere all’acquisizione della particella in discorso ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con conseguente rigetto della domanda restitutoria.

Ricordava il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

Respingeva, pertanto, l’appello proposto, confermando la sentenza impugnata.

3. Anna Maria Ciccia ha proposto ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 dicembre 2024, 4 prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania e la Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea. L’intimata I.C.M. s.p.a. non ha svolto difese. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso presentato assume che la sentenza impugnata sia «affetta da eccesso di giudicato e/o difetto di potere giurisdizionale, talché merita di essere annullata, ai sensi degli artt. 2, 3, 10, 24, 25, 42, 70, 97, 101, 103, 111, comma 8, 113, 134, 137 comma 3, della Costituzione; degli artt. 1, 2, 7, 91 ed 110 del C.P.A.; dell’art. 362 del C.P.C.; degli artt. 6, 13 ed 18 della CEDU, nonché dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale». Il giudicato dominante che definiva la soluzione e la situazione giuridica, in fatto e diritto, tra le parti, permeando il rapporto ai fini restitutori, era costituito – sostiene la ricorrente – dalla sentenza del T.A.R. di Catania n. 836/2009, confermata in appello con la sentenza 948/2010, la quale aveva ordinato la restituzione dei beni in favore della Ciccia; la sentenza inter partes n. 635/2024, a cui ha fatto riferimento la decisione impugnata, seppur posteriore, non poteva, invece, essere intesa, né poteva dare modo a Ferrovia Circumetnea di procedere, in applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, all’acquisizione forzosa dei beni immobili della Ciccia, precludendole il diritto ad ottenerne la restituzione, tenuto conto del risalente, rilevante e mai prescritto giudicato di tipo restitutorio e del fatto che la norma, applicabile ex nunc e non ex tunc, risultava inutilizzabile al cospetto di un giudicato restitutorio. La decisione impugnata, nel trovare fondamento nella sentenza n. 635/2024 in funzione del superamento del giudicato restitutorio iniziale, senza neppure 5 discernere le ipotesi in cui l’acquisizione forzosa ex art. 42-bis citato avrebbe potuto o meno avvenire, preclude alla Ciccia il diritto di ottenere la restituzione dei propri beni e, in questo modo, “tracima” – a dire di parte ricorrente – nei medesimi vizi che caratterizzano la prima decisione, finendo per riproporre l’istituto della cd. “accessione invertita” e ponendosi in netto contrasto rispetto all’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale della CEDU, nella chiave di lettura fornita dalla Corte europea.

Il C.G.A.R.S., dunque, non ha tenuto conto dei principi che costituiscono la natura, il fondamento ed i presupposti esistenziali e costituzionali dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e, in questo modo, ha travalicato la norma e ne ha plasmata esso stesso una nuova, congegnando una regula iuris applicabile al caso concreto e consentendo di fatto alla P.A., attraverso una soluzione puramente giudiziaria, di trattenere l’immobile illegittimamente appreso. Il motivo è inammissibile. Al pari delle pronunce del Consiglio di Stato, le pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione, i soli motivi inerenti alla giurisdizione. I motivi inerenti alla giurisdizione – in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti – vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che 6 appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. U., 18722/2024, § 3; nello stesso senso, in precedenza, Cass., Sez. U., 2605/2021, Cass., Sez. U., 30147/2023). Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione:

a) l’invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo);

b) l’invasione della sfera altrui di giurisdizione;

c) l’esplicazione da parte del giudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestas iudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità;

d) il mancato esercizio da parte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, anche quando derivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di funzione giurisdizionale. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione – sia pure estensiva o analogica – di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio (Cass., Sez. U., 18722/2024, Cass., Sez. U., 34499/2024).

In altri termini, nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato (al pari del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana) e della Corte dei conti, l’esame da parte della Corte di cassazione non si estende al controllo del cattivo esercizio della giurisdizione: non coinvolgendo il limite interno della giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando o in procedendo (Cass., Sez. U., 18722/2024, § 5; si vedano anche Cass., Sez. U., 18539/2023, Cass., Sez. U., 27160/2023). L’eccesso di potere giurisdizionale “per arretramento”, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura, invece, 7 allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell’erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall’errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio (Cass., Sez. U., 28461/2025, Cass., Sez. U., 30605/2024).

Nel caso in esame, il motivo di ricorso contesta la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha constatato l’avvenuta formazione di un giudicato esterno fra le stesse parti che non solo affermava la possibilità di procedere all’acquisizione della particella n. 257 ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ma rigettava pure la domanda restitutoria che Anna Maria Ciccia aveva poi fatto valere nel giudizio di ottemperanza. Una simile contestazione, nell’appuntarsi in particolare sull’inapplicabilità dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 in presenza di un giudicato restitutorio, non considera, in primo luogo, che il C.G.A.R.S. non ha fatto alcuna applicazione di tale norma, ma si è limitato a prendere atto di un precedente giudicato forma tosi fra le parti, ritenendo che lo stesso avesse portata preclusiva della domanda restitutoria riproposta, nel medesimo contenuto, in sede di giudizio di ottemperanza, e finisce per criticare non la decisione impugnata, ma quella oramai passata in giudicato a cui il giudice di appello ha fatto riferimento. Peraltro – e soprattutto -, la censura, nel ravvisare un error in iudicando e in procedendo all’interno della decisione impugnata, non riguarda il superamento di un limite esterno della giurisdizione e, perciò, esula dal sindacato di questa Corte.

Infatti, l’ipotesi di sconfinamento del giudice nella sfera legislativa è ipotesi eccezionale, in quanto – dovendosi postulare che il giudice applichi, non la norma esistente, ma una norma da lui creata – potrebbe ipotizzarsi solo a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa 8 inammissibilmente esercitata dal giudice da un’attività interpretativa, la quale, in realtà, non ha una funzione meramente meccanicistica, ma si sostanzia in un’opera creativa della volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass., Sez. U., 18722/2024, § 5; nello stesso senso Cass., Sez. U., 24175/2004, Cass., Sez. U., 2068/2011, Cass., Sez. U., 22784/2012). Nel caso di specie il C.G.A.R.S. non ha svolto alcuna attività di creazione normativa, né ha stravolto le norme di riferimento, ma, ben diversamente, si è limitato a un’attività di ricognizione e interpretazione delle statuizioni venutesi a formare nel tempo fra le medesime parti, al fine di ordinare il rapporto fra loro nel rispetto della regola del giudicato e non incorrere in alcun bis in idem. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.800,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.

Il Primo Presidente
Lorenzo Orilia