Cass. civ., Sez. 2, n. 26123/2026 del 02/10/2026 (udienza 17/09/2026), ECLI:n/d — Presidente CIRILLO FRANCESCO MARIA, Relatore OLIVA STEFANO
In materia di distanze di alberi e siepi dal confine, si configura l’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 892 cod. civ., con la conseguente esenzione dall’obbligo di rispettare le distanze previste dai commi precedenti, quando sia accertata in concreto la presenza di una struttura divisoria idonea a impedire la vista delle essenze dal fondo vicino. Ne discende che è irrilevante che la struttura sia in muratura o che sia stata realizzata prima o dopo la piantumazione; il rischio di invasione delle radici resta tutelato dall’art. 896, primo comma, cod. civ., che consente al vicino di tagliarle.
SENTENZA
sul ricorso 19118-2021 proposto da: MAPELLI ANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. ELENA MAPELLI e dall’avv. NICOLA MANCUSO ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo in ROMA, VIA OSLAVIA n. 14 – ricorrente –
contro FOSSATI MARCO e RONZONI EMANUELA MARIA – intimati –
avverso la sentenza n. 771/2020 del TRIBUNALE di MONZA, depositata in data 03/07/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. FULVIO TRONCONE;
uditi l’avv. NICOLA MANCUSO, per parte ricorrente
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 25.6.2007 Angelo Mapelli evocava in giudizio Marco Fossati ed Emanuela Maria Ronzoni innanzi il Giudice di Pace di Desio, chiedendone la condanna ad estirpare una siepe di gelsomino messa a dimora a distanza dal confine inferiore a quella prevista dall’art. 892, primo comma, c.c.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda, dando atto di aver presentato alle competenti autorità domanda per realizzare una recinzione della loro proprietà e chiedendo al Giudice di Pace, in via riconvenzionale, di individuare la modalità più idonea per consentire la tutela della loro privacy.
Con sentenza n. 721/2008 il Giudice di Pace rigettava la domanda riconvenzionale e, ritenuto che la decisione della causa imponesse la preventiva individuazione della proprietà del suolo sul quale insiste la recinzione medio tempore realizzata dai convenuti, rimetteva la causa al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, assegnando alle parti i termini per la sua riassunzione.
Interponeva appello avverso detta decisione il Mapelli.
Si costituivano in seconde cure il Fossati e la Ronzoni, eccependo che l’appellante, a seguito della remissione della causa disposta dal Giudice di Pace, li aveva evocati in giudizio con apposita citazione, innanzi il medesimo Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, invocando l’accertamento della proprietà del suolo sul quale essi avevano realizzato la recinzione e la loro condanna ad eliminarla ed al risarcimento del danno. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere circa la siepe di gelsomino, l’accertamento della loro proprietà del suolo sul quale incide la recinzione da essi realizzata e, in subordine, il rigetto della domanda originaria di estirpazione dell’essenza.
Con sentenza n. 271/2011 il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dal Mapelli avverso la decisione del Giudice di Pace, nella pendenza di altra controversia conseguente alla riassunzione del giudizio disposta con la sentenza oggetto di impugnazione, in applicazione del criterio di cui alla ordinanza della Corte Costituzionale n.449/2007.
Avverso detta decisione proponeva ricorso in cassazione il Mapelli, articolando sette motivi, i primi due dei quali concernenti l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
Con sentenza n. 2413/2018 la Corte di Cassazione accoglieva i detti primi due motivi, con assorbimento dei rimanenti, e rimetteva la causa al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato.
Con sentenza n. 771/2020, oggetto della presente impugnazione, il Tribunale riteneva che il Mapelli non avesse mai proposto una domanda di accertamento della proprietà del suolo sul quale insiste la recinzione realizzata dagli originari convenuti, odierni intimati, ed osservava che lo stesso Mapelli aveva individuato il confine tra le proprietà con quello di fatto esistente in loco e corrispondente nel filo esterno del muretto di cinta da lui realizzato. Riteneva poi legittima la realizzazione, da parte dei convenuti, di una recinzione e rigettava la domanda di estirpazione della siepe di gelsomino, originariamente proposta dal Mapelli, sul presupposto che la stessa risultava ormai coperta dalla recinzione di cui sopra. Rigettava altresì la domanda, articolata dal Mapelli solo in sede di rinvio, di condannare i convenuti a mantenere la siepe ad altezza non superiore a quella della loro recinzione ed affermava che il rischio di sconfinamento delle radici delle piante nella proprietà Mapelli era di fatto precluso dall’esistenza delle fondazioni della recinzione e dal muro esterno del box di proprietà dell’originario attore.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Mapelli, affidandosi a sedici motivi.
Gli originari convenuti, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositato requisitoria scritta e la parte ricorrente ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’avv. Nicola Mancuso, per parte ricorrente, che pure ha invocato l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e la nullità della sentenza, perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che l’area sulla quale insiste la recinzione realizzata dal Fossati e dalla Ronzoni è di loro proprietà, in assenza di domanda. Il giudice di merito, infatti, avrebbe rilevato che il Mapelli non aveva mai chiesto un accertamento incidentale della proprietà di detto suolo, onde non avrebbe potuto pronunciarsi al riguardo.
La censura è inammissibile.
Il Tribunale si è limitato a rilevare che lo stesso Mapelli, nelle sue originarie difese, aveva affermato che il confine tra le due proprietà fosse quello corrispondente al filo esterno del muretto da lui realizzato, in continuità con il muro esterno del suo box, ed ha tratto da tale affermazione dell’odierno ricorrente la logica conclusione che la recinzione realizzata dagli originari convenuti, in quanto esterna rispetto alla predetta linea, insistesse sulla proprietà degli stessi.
Non si configura alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il giudice di merito pronunciato oltre la domanda, ma essendosi egli limitato a prendere atto delle conseguenze della prospettazione difensiva prescelta dallo stesso attore. Il quale, peraltro, neppure ha alcun interesse concreto all’impugnazione, perché egli non smentisce (ma anzi, conferma implicitamente) di non aver proposto domanda di accertamento della proprietà dell’area sulla quale insiste la recinzione dei convenuti, non ha interesse concreto a contestare una statuizione che non incide in alcun modo sulla pretesa da lui fatta valere in giudizio, avendo ad oggetto una porzione di terreno che egli stesso afferma estranea alla sua proprietà.
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “… il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).
Con il secondo motivo, il Mapelli si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1350, 2697, 2730, 2734 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il Mapelli aveva individuato il confine tra le due proprietà con la il filo esterno del muretto di recinzione da egli realizzato e del muro esterno del suo box. Secondo il ricorrente, in questo modo il giudice di merito avrebbe individuato il confine sulla base di una sua dichiarazione unilaterale, mentre avrebbe dovuto procedere in base ai titoli di proprietà.
La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratio della decisione.
Il giudice di merito non ha individuato il confine sulla scorta delle dichiarazioni delle parti, ma ha ritenuto che il Mapelli non avesse mai proposto una domanda di accertamento della proprietà del suolo sul quale insiste la recinzione realizzata dagli odierni intimati, valorizzando la circostanza (non smentita dal ricorrente) che nei suoi atti difensivi il Mapelli aveva individuato il confine in corrispondenza della faccia esterna del suo muretto. L’allegazione, contenuta nel motivo in esame, secondo cui detta recinzione sarebbe stata in realtà realizzata interamente nel terreno del Mapelli, e dunque non corrisponderebbe al confine di diritto tra i due fondi, costituisce fatto nuovo, mai dedotto nel corso del giudizio di merito precedente la sentenza della Cassazione n. 2413/2018, come –tra l’altro– lo stesso Tribunale ha rilevato, con statuizione che non risulta specificamente attinta dalla doglianza in esame.
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l’irrilevanza della questione della differenza tra confine di fatto e di diritto, introdotta dal Mapelli in sede di rinvio, fornendo motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla ricostruzione del posizionamento del confine tra i due fondi.
La censura è inammissibile, in primo luogo perché il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione è ormai espunto dal novero di quelli utilmente proponibili in sede di legittimità, ed in ogni caso perché essa non è idonea a superare il fatto che il giudice di merito abbia posto a base della sua decisione le stesse allegazioni difensive dell’odierno ricorrente, che mai aveva, nel corso del giudizio antecedente alla pronuncia cassatoria, sollevato la questione di cui anzidetto. Stante la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, giustamente il Tribunale ha rilevato la tardività, e dunque la conseguente irrilevanza, della questione predetta, poiché trattavasi (e trattasi) di argomento nuovo, la cui introduzione non è consentita per la prima volta in sede di rinvio, non costituendo esso conseguenza diretta della pronuncia della Corte di Cassazione.
Anche in presenza di una ipotesi di cassazione per motivi di rito, come nella specie, le doglianze proponibili in sede di rinvio non possono infatti eccedere i limiti di quanto originariamente invocato dalle parti.
In realtà, con la doglianza in esame il ricorrente mira a conseguire la rivalutazione del giudizio di fatto circa il posizionamento del confine, cosa che non sarebbe comunque consentita, posto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, la motivazione resa dal Tribunale soddisfa il cd. minimo costituzionale, non essendo viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, ed essendo idonea e dare atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).
Con il quarto motivo, viene poi lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 892 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di estirpazione della siepe di gelsomino originariamente proposta dal Mapelli, affermando che l’esistenza della recinzione realizzata dagli odierni intimati ne precludesse l’accoglimento. Ad avviso del ricorrente, detta recinzione, successiva di diversi anni rispetto alla posa in opera della siepe contestata, non era idonea ad impedire lo sconfinamento delle radici nel suo fondo, come invece scorrettamente ritenuto dal giudice di merito.
Con il quinto motivo, invece, la violazione o falsa applicazione dell’art. 892 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il fatto che il muro divisorio non era preesistente rispetto alla piantumazione della siepe, con conseguente impossibilità di applicare l’ultimo comma della disposizione di cui anzidetto.
Con il sesto motivo, ancora, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 881 e 892 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente equiparato la recinzione realizzata dagli originari convenuti ad un muro divisorio.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
Il Tribunale ha ritenuto che la recinzione realizzata dai convenuti fosse idonea a consentire l’applicazione della disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 892 c.c. e tale statuizione si risolve in una valutazione in punto di fatto, che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.
Il ricorrente attinge tale ricostruzione affermando che per muro divisorio debba intendersi un manufatto corrispondente alle previsioni di cui all’art. 881 c.c., trascurando tuttavia di considerare che anche detta norma non prescrive affatto che la struttura debba presentare specifiche caratteristiche costruttive. Nulla esclude, dunque, che anche una struttura in lamiera, come quella realizzata nella fattispecie, possa costituire muro divisorio, la cui precipua funzione, del resto, non è quella di sostenere alcun manufatto, bensì quella di assicurare la divisione fisica tra due proprietà.
Né rileva, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 892, ultimo comma, c.c., la circostanza che la divisione sia stata realizzata prima, o dopo, la piantumazione della siepe, poiché quel che importa è che detta opera esista, e dunque precluda la possibilità della propensione dei rami e della caduta del fogliame sul terreno vicino. La ratio della disposizione, infatti, come evidenziato da questa Corte, è quella di impedire la vista delle piante dal fondo vicino (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 968 del 14/03/1975, Rv. 374370; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 29/09/2000, Rv. 540629; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21010 del 01/08/2008, Rv. 605086; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18439 del 12/07/2018, Rv. 649463). Né la disposizione di cui all’art. 892, quarto comma, c.c., né alcuno dei richiamati precedenti affermano che il muro divisorio debba preesistere alla siepe; tale circostanza, del resto, appare del tutto ininfluente, alla luce della ratio della norma sopra indicata, posto che quel che rileva è il fatto che la struttura divisoria impedisca la visione delle piante dal fondo vicino.
Va di conseguenza affermato il seguente principio di diritto: “In materia di distanze di alberi e siepi dal confine, si configura l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 892 c.c., e la conseguente esenzione dall’obbligo di rispettare le distanze previste dai precedenti commi della norma, ove sia accertata in concreto la presenza di una struttura divisoria idonea ad impedire la vista delle essenze dal fondo vicino, a prescindere dalla circostanza che esso sia stato realizzato in muratura o che sia stato eretto prima, o dopo, la piantumazione delle essenze stesse”.
Quanto invece al rischio di estensione delle radici, esso, pur non essendo automaticamente precluso dall’esistenza del muro, ben potendo le radici estendersi anche al di sotto delle fondazioni dello stesso, è comunque tutelato dalla norma di cui all’art. 896, primo comma, c.c., che attribuisce al vicino, nel cui fondo le radici abbiano sconfinato, il diritto di tagliarle.
Con il settimo motivo, il Mapelli si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente valorizzato che la stessa difesa del Mapelli aveva dichiarato che, ove fosse stata realizzata la recinzione sul terreno dei convenuti, la materia del contendere sarebbe venuta meno. In tal modo, sarebbe stata attribuito valore confessorio alla dichiarazione proveniente dal solo procuratore, e non anche dalla parte direttamente.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente denunzia altresì la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’affermazione proveniente dal procuratore del Mapelli era stata, in ogni caso, formulata in termini meramente ipotetici, ond’essa non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decisione.
Con il nono motivo, si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt.116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per cui ha ritenuto di non considerare alcune fotografie che erano state prodotte dal Mapelli nel corso del giudizio.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
In particolare, sono inammissibili le doglianze di cui al settimo, ottavo e nono motivo, limitatamente alla parte di quest’ultimo che contesta il vizio della motivazione.
Il Tribunale, infatti, non ha attribuito alcuna valenza confessoria alla dichiarazione del procuratore del Mapelli, né la ha posta a base della propria decisione, ma si è limitato ad osservare che la stessa difesa dell’originario attore aveva fatto presente che l’eventuale realizzazione di una recinzione da parte dei convenuti avrebbe potuto far venir meno la materia del contendere in relazione alla domanda originaria di estirpazione della siepe.
La decisione, tuttavia, non è stata assunta soltanto sulla scorta di tali dichiarazioni, bensì in base alla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie ed al rilievo (invero decisivo, ed espressivo della vera ratio della statuizione impugnata) secondo cui “… esaminata la documentazione fotografica prodotta nel giudizio di 1mo grado dallo stesso attore (cfr. in particolare la foto n. 4 allegata alla relazione del geom. Anna Cairoli, CTP del sig. A. Mapelli) la struttura divisoria eretta dai signori Fossati – Ronzoni possiede le caratteristiche strutturali necessarie per escludere che le sette piante di gelsomino possano far subire al vicino (odierno appellante) qualsiasi diminuzione di aria, luce e veduta, trattandosi di manufatto idoneo a nascondere completamente la siepe di gelsomino alla vista di chi si trova nella porzione immobiliare di proprietà della parte appellante” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata).
Trattasi di ricostruzione del fatto, fondata sul libero apprezzamento delle prove, insuscettibile di essere contestata, in sede di legittimità, mediante la contrapposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, dovendosi tener conto –come già evidenziato in occasione dello scrutinio del precedente terzo motivo di ricorso– che quest’ultimo non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Rispetto a tale ricostruzione, dunque, le censure di cui al settimo e ottavo motivo sono palesemente fuori bersaglio, poiché contestano la valutazione, prescelta dal giudice di merito, di un elemento non decisivo, e non idoneo ad esprimere la vera ratio della sentenza impugnata.
Neppure sussiste, nel caso di specie, alcun vizio della motivazione, denunciato con il nono motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639). Anche la doglianza di cui al nono motivo, dunque, è, sotto tale profilo, inammissibile.
E’ invece infondata la censura, pure contenuta nel nono motivo, di violazione dell’art. 116 c.p.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360). Nel caso di specie, la decisione assunta dal Tribunale è fondata sul libero apprezzamento delle prove, non viziato dall’attribuzione ad una di esse di una valenza diversa da quella stabilita dal legislatore.
Con il decimo motivo, viene poi contestata la violazione o falsa applicazione dagli artt. 892 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda, proposta dal Mapelli in sede di rinvio, di condanna degli odierni intimati a mantenere la siepe ad altezza inferiore a quella del muro di recinzione. Ad avviso del ricorrente, era stata dedotta la natura non idonea della recinzione, per cui la domanda di cui si discute non poteva essere ritenuta nuova. Né poteva addossarsi all’attore la prova negativa della non idoneità della struttura, dovendo, piuttosto, essere i convenuti a dimostrare l’adeguatezza dell’opera da essi realizzata.
Con l’undicesimo motivo, il Mapelli lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto anche della doglianza concernente l’altezza della siepe, ed il suo stato manutentivo, in corrispondenza del box per auto realizzato dal Mapelli. Anche in relazione a detto tratto, infatti, la siepe sopravanzerebbe l’altezza della recinzione realizzata dagli odierni intimati.
Con il dodicesimo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le produzioni documentali e fotografiche eseguite dal Mapelli in sede di rinvio.
Con il tredicesimo motivo, il Mapelli denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe dovuto motivare in relazione alla ritenuta inammissibilità della produzione documentale eseguita dal Mapelli, trattandosi di attività idonea a dimostrare la non idoneità della recinzione realizzata dagli odierni intimati.
Con il quattordicesimo motivo, il ricorrente deduce altresì la violazione o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice territoriale avrebbe dovuto ritenere ammissibile la produzione documentale eseguita dal Mapelli in sede di rinvio, in quanto riconnessa a pretese già svolte nel precedente corso del giudizio di merito e comunque rilevante ai fini della prova della non idoneità della recinzione di cui si discute.
Tutte le suindicate censure, dal decimo al quattordicesimo motivo inclusi, sono suscettibili di esame congiunto e sono infondate.
Il giudizio di rinvio è per sua natura “chiuso” e dunque non consente alcuna produzione documentale ulteriore, se non nei ristretti limiti di quanto strettamente dipendente dalla pronuncia cassatoria. Infatti “Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 394, terzo comma, c.p.c., non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio; tuttavia, nel caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16180 del 26/06/2013, Rv. 626979; conf. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9768 del 18/04/2017, Rv. 643805).
Nel caso di specie, la Corte di cassazione aveva accolto soltanto i primi due motivi del ricorso, con i quali si censurava la statuizione del Tribunale di Monza che aveva dichiarato inammissibile l’appello del Mapelli avverso la sentenza del Giudice di Pace a cagione del fatto che la stesso avesse riassunto la causa dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, in ottemperanza del dictum di quella decisione.
La sentenza della Corte di Cassazione, dunque, non aveva in alcun modo inciso sul merito della controversia, tanto è vero che tutti i restanti motivi erano stati dichiarati assorbiti: di conseguenza, essa non ha comportato alcuna nuova prospettazione della fattispecie, onde correttamente il giudice del rinvio ha ritenuto inammissibile una prova che la parte avrebbe potuto introdurre nel corso dei precedenti gradi del giudizio di merito
Al riguardo, si consideri che la recinzione posta in essere dagli originari convenuti non è stata realizzata dopo la decisione della Corte di Cassazione, né in pendenza del relativo giudizio di legittimità, ma nella pendenza del giudizio di appello. Era dunque in quella sede che il Mapelli avrebbe dovuto prendere posizione in relazione a tale nuova circostanza di fatto.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso l’ammissibilità della produzione documentale eseguita dal Mapelli soltanto in sede di rinvio.
Non si configura, di conseguenza, violazione né dell’art. 394 c.p.c. né dell’art. 345 c.p.c. Né sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c., a fronte della confermata inammissibilità della produzione documentale di cui si discute, e della (connessa, secondo la prospettazione del Mapelli) violazione dell’art. 892 c.c.
Neppure sussiste alcun vizio della motivazione, essendo la decisione del giudice di merito supportata da adeguato riscontro motivazionale e perfettamente coerente con l’insegnamento di questa Corte. Né era dovuta alcuna motivazione a conforto della statuizione di inammissibilità della produzione documentale di cui si discute, trattandosi di conseguenza direttamente derivante dall’applicazione del dato normativo.
Con il quindicesimo motivo, il Mapelli lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di estirpazione della siepe ab origine proposta dal Mapelli, senza considerare che, in funzione delle mutate condizioni dei luoghi, conseguenti alla realizzazione della recinzione da parte degli originari convenuti, si sarebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, e non la reiezione della domanda predetta.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di estirpazione della siepe perché ha ritenuto configurata l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 892 c.c. Tale statuizione, che resta ferma, alla luce della reiezione di tutti i precedenti motivi di ricorso, giustifica la decisione adottata dal giudice di merito. L’ipotesi di cui alla predetta disposizione, infatti, esclude che si possa invocare il rispetto delle distanze previste dai precedenti commi del medesimo articolo.
Con il sedicesimo motivo, il ricorrente denunzia poi la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
La censura è inammissibile.
Il giudice del rinvio ha motivato la decisione di compensare per intero le spese del giudizio configurando una reciproca soccombenza, conseguente al rigetto delle contrapposte pretese delle parti. La statuizione è corretta, in punto di diritto, posto che le contrapposte domande proposte dalle parti in prime cure sono state entrambe rigettate. Né vi è spazio per una regolamentazione delle spese differenziata per singole fasi o gradi, dovendosi ribadire il principio secondo cui il governo delle spese del giudizio va operato tenendo conto del suo esito complessivo, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466).
Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv.
646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).
Nella specie, peraltro, nessuna parte integralmente vittoriosa è stata condannata alle spese, ed anche a tal proposito va ribadito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214).
In definitiva, il ricorso va rigettato,
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 17 settembre 2026.
Stefano Oliva
Francesco Maria Cirillo
