Cass. civ., Sez. 2, n. 27243/2026 del 19/10/2026 (udienza 17/09/2026), ECLI:n/d — Presidente CIRILLO FRANCESCO MARIA, Relatore CORTESI FRANCESCO
Le prescrizioni del d.m. n. 1444 del 1968 richiedono, per la loro applicazione, la previa emanazione degli strumenti urbanistici locali con cui i comuni individuano le zone territoriali omogenee. Ne discende che, quando il comune ne è privo o non dettano norme sulle distanze né gli strumenti né i regolamenti edilizi, si applica l’art. 41-quinquies, lett. c), della legge n. 1150 del 1942: nelle nuove edificazioni residenziali la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte da costruire, fino all’abrogazione disposta dall’art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32085/2021 R.G. proposto da: GALOFARO CECILIA e GALOFARO CONCETTO GIUSEPPE, con gli Avv. Ferdinando Cortese e Giuseppe Losi – ricorrente –
contro LOMBARDO ANGELA, con gli Avv.ti Anna Maria Genovese e Giovanni D’Angelo – controricorrente– avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 173/2021, depositata l’8 aprile 2021; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 17 settembre 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, il quale ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti; sentiti l’Avv. Raffaele Villa, in sostituzione degli Avv.ti Cortese e Losi, per i ricorrenti e l’Avv. Giovanni D’Angelo, anche in sostituzione dell’Avv. Anna Maria Genovese, per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Angela Lombardo convenne innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto i confinanti Angelo Galofaro, Concetto Giuseppe Galofaro e Cecilia Galofaro chiedendone la condanna all’arretramento delle costruzioni che costoro avevano realizzato sul loro fondo, nel territorio del Comune di Fondachelli Fantina, in violazione di diverse disposizioni in materia di distanze e della normativa antisismica.
I convenuti resistettero, spiegando riconvenzionale perché fosse accertato che era stata l’attrice a costruire per prima a distanza inferiore da quella prescritta, e costei fosse condannata ad arretrare il suo fabbricato e a risarcire i danni.
Il tribunale rilevò che il Comune di Fondachelli Fantina era privo di strumento urbanistico e che, pertanto, occorreva fare riferimento alla normativa in materia di distanze recata dal codice civile, compresa la cd. regola della prevenzione; su questa premessa, osservò che non era stata dimostrata l’anteriorità di una costruzione rispetto all’altra e, conseguentemente, respinse entrambe le domande.
2. Impugnata da Angela Lombardo, all’esito del giudizio d’appello – svoltosi nei confronti di Concetto Giuseppe e Cecilia Galofaro, mentre gli eredi di Angelo Galofaro, nel frattempo deceduto, rimanevano contumaci – la sentenza del tribunale venne parzialmente riformata.
La Corte d’appello di Messina, per quanto in questa sede ancora di interesse, rilevò:
– che la mancanza di prova circa la costruzione preveniente non ostava a che fossero decise le domande fondate sulla violazione della disciplina in materia di distanze, poiché il criterio della prevenzione offre al confinante che edifica per primo la possibilità di scegliere se farlo sul confine o rispettare le distanze prescritte, ma non di costruire dove gli aggrada;
– che all’epoca delle edificazioni il Comune era sprovvisto di strumento urbanistico; nondimeno, i fabbricati, frontistanti e muniti di pareti finestrate, non rispettavano la distanza minima inderogabile di dieci metri fissata dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968;
– che, pertanto, andava disposto l’arretramento di entrambi i fabbricati fino a una distanza di cinque metri dal confine ciascuno, ciò che consentiva anche l’eliminazione delle servitù di veduta illegittimamente costituite in danno della Lombardo, in forza delle aperture realizzate a distanza inferiore a quella consentita;
– che, inoltre, il muro realizzato sulla proprietà Galofaro andava conformato alla normativa antisismica, se del caso con demolizione e ricostruzione.
La Corte territoriale, infine, pose le spese di lite a carico degli appellati per due terzi, con compensazione per il resto.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Cecilia e Concetto Giuseppe Galofaro con ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Angela Lombardo ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza, il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto esaminata la questione preliminare sollevata dalla controricorrente, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato il 20 dicembre 2021, ovvero quando era già scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta l’8 aprile dello stesso anno.
L’eccezione è manifestamente infondata.
Il termine “lungo” per impugnare, originariamente fissato in un anno dall’art. 327 c.p.c., è stato infatti successivamente ridotto a sei mesi dall’art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009; ma poiché tale modifica, secondo quanto disposto dall’art. 58, comma 1, della medesima legge, si applica ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4 luglio 2009), essa non spiega effetto in questo giudizio, introdotto con atto di citazione dell’aprile 1995.
Analoghe considerazioni conducono, invece, ad accogliere l’eccezione di nullità della costituzione di nuovo difensore della controricorrente, in aggiunta al precedente, di cui all’atto depositato il 31 agosto 2026, autenticato dallo stesso difensore nominato, Avv. Giovanni D’Angelo.
L’art. 83, comma terzo, c.p.c. – nel testo attualmente vigente, anch’esso risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009 – consente infatti che la procura speciale per il giudizio di cassazione sia apposta anche a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, ma ciò esclusivamente in relazione ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009; per i procedimenti instaurati anteriormente, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve invece provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma secondo, c.p.c.
Il difensore privo di valida procura speciale non può svolgere alcuna attività processuale nel corso del giudizio di cassazione (ex aliis, Cass. 13 maggio 2025, n. 12833); ciò non ha impedito, tuttavia, la partecipazione dell’Avv. Giovanni D’Angelo all’udienza di discussione, in quanto svolta anche in sostituzione del difensore precedentemente nominato dalla controricorrente.
Poste tali premesse, e venendo all’illustrazione del ricorso, il primo motivo deduce nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente.
La censura ha ad oggetto la statuizione impugnata nella parte in cui afferma che la mancata prova della costruzione preveniente non osta all’accertamento di eventuali violazioni della normativa sulle distanze fra le costruzioni.
I ricorrenti osservano che, in premessa a tale affermazione, la Corte d’appello aveva espressamente condiviso la sentenza di primo grado nella parte in cui rilevava un difetto di prova circa l’anteriorità di una costruzione rispetto all’altra; sostengono pertanto che, in forza di tale premessa, la stessa Corte avrebbe dovuto coerentemente respingere la domanda di arretramento, così come già disposto dal giudice di primo grado.
La diversa statuizione, che aveva condotto all’accoglimento di tale domanda, sarebbe dunque «contrastante frontalmente con i principi-cardine della logica deduttiva», sì da far ritenere non assolto l’obbligo costituzionale di motivazione del provvedimento.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha condiviso l’assunto del primo giudice secondo cui le prove offerte dalle parti non consentivano di stabilire quale fra i due edifici fosse stato realizzato per primo, nell’ottica dell’operatività della regola della prevenzione.
Posta tale considerazione, i giudici d’appello hanno poi rilevato che l’impossibilità di stabilire quale sia la fabbrica preveniente non ostava all’accertamento di un’eventuale «violazione delle distanze legali» (con locuzione evidentemente omnicomprensiva, avuto riguardo all’ampiezza della domanda originaria), e hanno quindi svolto le loro considerazioni sul merito di tale accertamento.
Ed invero, in disparte ogni valutazione relativa a quest’ultimo profilo, una tale affermazione appare motivata in modo chiaro, scevro da contraddittorietà, per nulla equivoco e tantomeno apparente, poiché gli argomenti impiegati dal giudice a quo consentono di cogliere appieno le ragioni che ne hanno fondato il convincimento.
Non sussiste, dunque, il vizio denunziato.
2. Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
La censura inerisce al medesimo capo della sentenza impugnata, che i ricorrenti assumono contrastante anche con il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La Corte territoriale, in particolare, avrebbe disposto l’arretramento del fabbricato ritenendo violato l’art. 9 del d.m. n. 144 del 1968, concernente la distanza fra pareti finestrate di fabbricati frontistanti, quantunque tale ultimo profilo fosse estraneo al perimetro dell’originaria domanda di arretramento.
3. Lo stesso capo della decisione impugnata è poi oggetto anche del terzo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma secondo, c.p.c.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello – nel porre a fondamento della decisione l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico incaricato dal tribunale – avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio sul punto, anziché adottare una statuizione “a sorpresa”; e ciò in quanto si tratterebbe di questione mista di fatto e diritto, atteso il preliminare rilievo della circostanza, non prospettata dalle parti, secondo cui gli edifici presentavano pareti finestrate frontistanti, e avuto altresì riguardo alla possibilità che il Comune di Fondachelli Fantina, nelle more del giudizio, avesse adottato lo strumento urbanistico del quale era invece sprovvisto al momento della realizzazione del fabbricato.
4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.
Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel dare applicazione alla disposizione in questione, invece non immediatamente operante nei rapporti fra privati, anziché all’art. 873 c.c. – avuto riguardo al fatto che il Comune era sprovvisto di strumento urbanistico all’epoca della realizzazione dei fabbricati – del quale il consulente nominato dal tribunale aveva accertato il rispetto.
Inoltre, i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la disposizione evocata era stata interessata da una norma di interpretazione autentica – l’art. 5, comma 1, lett. b-bis.1), del d.l. n. 32 del 2019, conv. nella l. n. 55 del 2019 – che circoscriveva l’operatività dei limiti alle zone “C” di cui al comma 1, n. 3, dello stesso articolo.
5. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.
I ricorrenti sostengono che la previsione normativa indicata dalla Corte d’appello era idonea a fondare la condanna alla riduzione in pristino del fabbricato da loro realizzato solo in virtù del richiamo di cui all’art. 872, comma secondo, c.c.; disposizione che, tuttavia, la Lombardo aveva invocato per la prima volta solo con l’atto d’appello, e con motivo del quale essi avevano prontamente eccepito l’inammissibilità proprio in quanto espressivo di una modifica della causa petendi originaria.
6. Infine, con il sesto mezzo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla pronunzia sulle spese, censurando la decisione di compensarle solo per un terzo, pur a fronte di una reciproca soccombenza delle parti su tutto il tema della controversia.
7. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Tutti, infatti, concernono, seppur sotto diverse visuali prospettiche, il tema dell’applicabilità alla presente fattispecie dei limiti inderogabili di distanza fra i fabbricati stabiliti dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.
7.1. Il quarto motivo è fondato per quanto di ragione.
Conviene premettere, al riguardo, che la domanda di arretramento della costruzione di un vicino, basata sull’assunta violazione della normativa sulle distanze costituisce una domanda a tutela della proprietà, riconducibile alla previsione di cui all’art. 849 c.c., diretta a negare la legittimità dell’esercizio in concreto dello ius aedificandi da parte del confinante; in funzione di essa, pertanto, il principio iura novit curia impone al giudice, quali che siano i richiami normativi dedotti dal proprietario, di ricercare ed applicare alla fattispecie le norme di relazione pertinenti (in questi termini, Cass. 10 settembre 2013, n. 20713; nello stesso senso, fra le numerose altre, Cass. 5 febbraio 2020, n. 2661; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25501; Cass. 27 marzo 2002, n. 4372; Cass. 20 marzo 1998, n. 2965 del 1998).
In linea con tale impostazione, la Corte d’appello ha ritenuto applicabili all’originaria domanda di arretramento le prescrizioni recate dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 in tema di distanze fra fabbricati, conseguentemente disponendo l’arretramento dell’edificio degli odierni ricorrenti fino al rispetto di una distanza dal confine pari alla metà di quella stabilita da detta norma; e ciò sul presupposto del fatto, accertato come pacifico, che il Comune di Fondachelli Fantina non era provvisto di strumento urbanistico all’epoca in cui vennero realizzate le costruzioni.
7.2. In merito al decreto applicato dalla sentenza impugnata, questa Corte ha da tempo affermato, con indirizzo ormai consolidato, che, trattandosi di corpo normativo adottato in attuazione dell’art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), esso ha efficacia di legge dello Stato, nel senso che «le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali» (così, fra le numerose altre, Cass. sez. U, 7 luglio 2011, n. 14953; Cass. 15 gennaio 2021, n. 624; Cass. 26 luglio 2016, n. 15458), ovvero sono destinate ad essere applicate in tutti i casi in cui nei regolamenti «non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista» dal decreto stesso (fra le altre, Cass. 30 luglio 2025, n. 21991; Cass. 10 maggio 2023, n. 12562).
Ne deriva che le prescrizioni del d.m. n. 1444 del 1968 necessitano, per la loro applicazione, della previa emanazione degli strumenti urbanistici locali, con i quali i comuni individuano le zone territoriali omogenee.
Solo una volta che i comuni abbiano proceduto alla pianificazione del territorio, effettuando la ripartizione per zone omogenee, le distanze minime sono quelle previste dall’art. 9 del citato d.m. n. 1444 del 1968, sia nel caso in cui lo strumento urbanistico preveda distanze inferiori, sia nel caso di assenza di specifiche previsioni sul punto.
In tali ipotesi, ha infatti osservato questa Corte, si verifica l’inserimento automatico di tale disposizione, che ha natura cogente e sostituisce, perciò, l’illegittima previsione di distanze inferiori a quella minima che in essa è stabilita (così, per prima, Cass., sez. U, 7 luglio 2011 n. 14953; più di recente, Cass. 29 aprile 2024, n. 11456).
Laddove, invece, i comuni siano privi di strumento urbanistico, ovvero siano muniti di strumento urbanistico che non individua zone territoriali omogenee, trova applicazione l’art. 17 della l. n. 765 del 1967 (cd. Legge Ponte), introduttivo dell’art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942; e ciò fino alla sua abrogazione, disposta, con efficacia ex nunc, dall’art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U.E.).
Le norme recate dall’art. 17 della Legge Ponte in tema di distanze fra costruzioni, infatti, devono considerarsi integrative di quelle codicistiche e hanno portata transitoria, come si evince dal fatto che esse vengono espressamente circoscritte all’edificazione a scopo residenziale nei «Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione»; esse sono infatti volte a prevedere specifiche limitazioni in mancanza degli strumenti urbanistici locali, e fino all’adozione degli stessi da parte degli enti competenti, per tutte le opere edilizie completate prima di tale momento (si vedano al riguardo, per fattispecie sovrapponibili alla presente, Cass. 22 agosto 2018, n. 20959; Cass. 17 maggio 2018, n. 12119; Cass. 10 settembre 2013, n. 20713).
Al caso di specie, in particolare, la previsione di riferimento, alla luce della quale va vagliata la domanda originaria, è quella di cui al comma primo, lett. c), secondo la quale «[l]’altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire».
7.3. Il giudice a quo ha pertanto errato nel ritenere applicabile l’art. 9 del d.m. 1444 del 1968.
Ne deriva la fondatezza del quarto motivo di ricorso, che va quindi accolto; in tale statuizione resta logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi in scrutinio, nonché del sesto, che attiene al governo delle spese.
8. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, in diversa composizione, provvederà al riesame della controversia in conformità al seguente principio di diritto:
«Le prescrizioni del d.m. n. 1444 del 1968 necessitano, per la loro applicazione, della previa emanazione degli strumenti urbanistici locali, con i quali i comuni individuano le zone territoriali omogenee. Nel caso in cui i Comuni siano sprovvisti di strumenti urbanistici, ovvero quando negli stessi o nei regolamenti edilizi manchino norme specifiche che provvedano direttamente in materia di distanze, deve farsi applicazione della disposizione contenuta nell’art. 41- quinquies, lett. c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, secondo la quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, “la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire”, ove si controverta in relazione alle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore e fino alla sua abrogazione ad opera dell’art. 136 del d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380».
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 17 settembre 2026.
Francesco Cortesi
Francesco Maria Cirillo
