Avvocato sospeso dalla professione: per impugnare in Cassazione il termine resta di trenta giorni, senza sospensioni (Cass. Sez. Unite, n. 31570/2021)
Il termine di trenta giorni per ricorrere per cassazione contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, fissato dall’art. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012, decorre dalla notificazione eseguita personalmente alla parte ed è perentorio. La sospensione dall’esercizio della professione forense non ne determina sospensione, interruzione o prolungamento, poiché la legge non prevede alcuna ipotesi di dilazione e l’avvocato sospeso, pur privo dello jus postulandi, può impugnare patrocinato da altro difensore. Il diritto di difesa resta così pieno, senza che la privazione temporanea della facoltà di firma in proprio giustifichi una impugnazione proposta oltre il termine.