Danno erariale e dichiarazioni di accollo del debito: inammissibile il ricorso, condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, n. 21664/2026)

di | 25 Giugno 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 21664/2026 (udienza 28/4/2026) — Presidente STALLA GIACOMO MARIA, Relatore PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA


È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte dei conti in materia di danno erariale: il preteso error in iudicando sull’esclusione delle dichiarazioni di accollo del debito da parte di altra società non riguarda i limiti della giurisdizione. Definito il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità, si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21032/2025 R.G., proposto da: Tizio (C.F. SBBMRA55S58H501D), rappresentata e difesa dall’ Avv.to Sergio Capograssi (C.F. CPGSRG59C19H501G); Giurisdizione – Ricorso contro decisione di giudici speciali ricorrente – contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI; – contro ricorrente – nonchè contro ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco pro tempore dott.ssa Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall’ Avv.to Enrico Maggiore (C.F. MGGNRC70E09H501Z); – contro ricorrente – nonchè contro FALLIMENTO ALFA s.r.l.

in persona del curatore pro tempore; -intimato per la cassazione della sentenza n. 254/2025, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 19 maggio 2025, notificata il 4 luglio 2025. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Carmelo Celentano, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – A seguito di istruttoria scaturita dalle denunce del Direttore del Dipartimento risorse economiche del Comune di Roma Capitale trasmesse con note del 13 novembre 2018, 18 dicembre 2018 e 1° marzo 2019, con originario atto di citazione depositato in data 22 luglio 2022, la Procura regionale della Corte dei conti conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, Alfa s.r.l.

in liquidazione e Tizio, in proprio e quale legale rappresentante della predetta società, in relazione a una contestazione di responsabilità per danno erariale derivante dal mancato 3 riversamento della somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno dalla struttura ricettiva La Griffe Hotel, per gli anni 2015-2017, quantificando la richiesta risarcitoria in euro 642.006,01 oltre accessori di legge.

Secondo la prospettazione accusatoria, Alfa s.r.l., gestore della struttura ricettiva La Griffe Hotel, quale agente contabile tenuto, in base ad un rapporto di servizio funzionale, alla riscossione, per conto del Comune di Roma Capitale, dell’imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti della menzionata struttura alberghiera e al riversamento nelle casse dell’ente impositore, e Tizio, amministratore unico della predetta società, all’epoca delle gestioni contestate, sarebbero stati responsabili contabilmente per l’intenzionale mancato riversamento del danaro pubblico riscosso, di cui l’agente aveva avuto il maneggio anche a seguito delle ingiunzioni del Comune.

2. – Le parti convenute si costituivano in giudizio con memorie depositate in data 28 dicembre 2022, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario e contestando il quantum preteso dal Comune perché infondato e non correttamente quantificato.

3. – Con atto di intervento ad adiuvandum, si costituiva in giudizio Roma Capitale, chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l’accoglimento della domanda attorea sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa.

4. – Con sentenza n. 150/2023, depositata il 9 marzo 2023, la Corte dei conti, Sezione regionale giurisdizionale per il Lazio, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario atteso che il comma 1-ter inserito nell’art. 4 del d.lgs.

n. 23/2011 dall’art. 180 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modif., dalla legge n. 77/2020, aveva qualificato i gestori della struttura ricettiva “responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno”, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, inquadrando, in questo modo, il rapporto gestore – Comune, in un ambito esclusivamente tributario e l’art. 5-quinquies, del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modif., dalla legge n. 215/2021, di 4 interpretazione autentica, aveva stabilito che tale disposizione dovesse intendersi applicabile anche ai casi verifica tisi prima del 19 maggio 2020.

5. – Avverso tale sentenza la Procura regionale del Lazio proponeva appello dinanzi alla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello che – dopo l’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di Alfa s.r.l.

con sentenza del Tribunale civile di Roma n. 394/2023 e la riassunzione del giudizio, a cura della Procura, mediante notifica del ricorso in data 22 aprile 2024 al curatore del fallimento Avv.to Amedeo Pomponio, a Tizio in proprio e nella qualità legale rappresentante della società, e all’interveniente Roma Capitale – con sentenza n. 262/2024, riformava la decisione di primo grado, dichiarando la giurisdizione contabile e rinviando il giudizio alla Sezione regionale per l’esame del merito ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c.

6. – A seguito di citazione in riassunzione dell’11 novembre 2024 (RG n. 79495/25), ritualmente notificata alle parti convenute a cura della Procura regionale del Lazio e depositata nella Segreteria della Sezione il 12 novembre 2024, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – dichiarata la contumacia di Alfa s.r.l. in liquidazione e disattesa la richiesta di Tizio di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 363 c.p.c. per avere proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

(del cui effettivo deposito presso la Corte di cassazione il Pubblico Ministero eccepiva la mancanza di prova) – con sentenza n. 254 del 2025, depositata in data 19 maggio 2025, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando, Tizio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, e Alfa s.r.l. in fallimento al pagamento, in solido, in favore di Roma Capitale della somma di euro 612.546,00 a titolo di risarcimento del danno erariale.

7. – Per la cassazione della suddetta sentenza Tizio ha proposto ricorso affidato ad un motivo, prospettando il difetto relativo di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice tributario. 5 8. – Hanno resistito, con rispettivi controricorsi, il Procuratore generale e Roma Capitale.

9. – E’ rimasto intimato il Fallimento Alfa, in persona del curatore pro tempore.

10. – Il Primo Presidente ha formulato, in data 31 dicembre 2025, una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ravvisando la inammissibilità del ricorso.

11. – In data 9 febbraio 2026 la ricorrente ha chiesto – in applicazione dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. – la decisione del ricorso, da cui la conseguente fissazione dell’adunanza camerale.

12. – L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustrato le conclusioni di inammissibilità del ricorso.

13. – In prossimità della camera di consiglio, Roma Capitale ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

– Con l’unico articolato motivo di ricorso (rubricato “error in iudicando e difetto di giurisdizione”) la ricorrente denuncia l’erronea giurisdizione del giudice contabile atteso che per effetto delle norme sopravvenute, e precisamente del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modif., dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 180, comma 3, che ha inserito il comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha definito il gestore della struttura ricettiva come “responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno”) e del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modif., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (art. 5-quinquies, che ha disposto – con rubrica di

“interpretazione autentica” – che il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 si applica anche ai casi verifica tisi prima del 19 maggio 2020), la giurisdizione sulla domanda de qua spettava al giudice tributario. 6 In particolare, ad avviso della ricorrente, nella sentenza impugnata, la Corte dei conti limitandosi a richiamare la sentenza di secondo grado che, senza essere definitiva, nel riformare la decisione che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, aveva rimesso gli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett.

a) e comma 2 c.g.c., con conseguente riassunzione del processo a cura della Procura regionale, avrebbe omesso di esaminare tutte le eccezioni proposte dalla medesima sin dal primo grado, compresa quella di difetto di giurisdizione. La ricorrente denuncia, altresì, l’erroneità della sentenza impugnata per avere escluso che la dichiarazione di accollo del debito di La Griffe Hospitaly Group s.r.l.

da parte di altra società potesse trovare ingresso nel giudizio in quanto l’accollo avvenuto nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) non riguardava debiti insorti precedentemente; ciò sebbene l’accollo dei debiti nell’ambito del piano di ristrutturazione fosse del 2017 e non fosse intervenuta alcuna pronunzia giudiziaria sul credito del Comune prima di tale data.

2. – Il ricorso – come articolato nell’unica censura in precedenza riportata – è inammissibile, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. Già nella proposta di definizione depositata in corso di causa, è stato evidenziato che «un primo profilo di inammissibilità deriva dal fatto che risulta oggetto di ricorso, per cassazione, sebbene per motivo di giurisdizione, una pronuncia del giudice contabile di primo grado, e ciò in palese violazione dell’art. 207 del D.Lgs.

n. 174/2016 che dispone che: ”Le decisioni della Corte dei conti in grado d’appello o in unico grado, e quelle di cui all’articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli

motivi inerenti alla giurisdizione”; ritenuto pertanto che è inammissibile il ricorso per 7 cassazione proposto, come nella fattispecie, avverso una sentenza di primo grado del giudice contabile». In tal senso, Cass. S.U. n. 10439/2018, secondo cui «ai sensi dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ., possono essere impugnate con

ricorso per cassazione le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per

motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso (v., ora, art. 207 cod. giust. cont., cit.). Ne deriva che, trattandosi, nella specie, di sentenza emessa in primo grado dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti […] la stessa era soggetta ad appello alla sezione giurisdizionale centrale e non a

ricorso per cassazione». Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso si ravvisa- come evidenziato nella proposta di decisione- nell’intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione contabile. Al tal proposito, nella proposta il Primo Presidente ha testualmente affermato che «ritenuto che la parte privata, al fine di contestare la correttezza dell’affermazione della giurisdizione avrebbe dovuto proporre

ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, non potendo, come sosteneva di avere fatto (sebbene non ne abbia dato la prova e non insista più sul punto con il presente ricorso), avvalersi dinanzi al giudice della riassunzione del regolamento preventivo di giurisdizione;

ritenuto, infatti, che una volta intervenuta una pronuncia sulla giurisdizione, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore (Cass. S.U. n. 14952/2007; Cass. S.U. 10243/2021);

rilevato che i precedenti da ultimo citati ammettono che però che il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in cassazione per

motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti, ma che non risulta che il regolamento che la ricorrente assume avere proposto sia stato poi effettivamente depositato presso questa Corte;

rilevato che, in assenza di una impugnazione della sentenza di appello affermativa della giurisdizione contabile, è preclusa la possibilità di poter 8 nuovamente rimettere in discussione la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 18758/2008, che ha appunto affermato che è precluso il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per

motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti, ove sussista il giudicato interno forma tosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima)».

Ritiene il Collegio che si tratti di considerazioni che appaiono meritevoli di condivisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per

motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, ricollegandosi l’effetto preclusivo al solo maturarsi del giudicato interno forma tosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima (da ultimo, Cass., Sez. U., n. 23899/2020; Cass., Sez. U., n. 8095/2020; in precedenza, Cass., Sez. U., n. 18758/2008; Cass., Sez. U., n. 2707/1989).

Nella specie, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, sull’affermazione della giurisdizione del Giudice contabile si era formato il giudicato interno a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 262/2024 della Sezione II di appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la propria giurisdizione rinviando la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c. Vertendosi, nella fattispecie in esame, in ipotesi di statuizione espressa della Sezione II di appello sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, era onere della parte interessata impugnare con

ricorso per cassazione, per

motivi di giurisdizione, la sentenza di appello, rimanendo preclusa, in caso contrario, la rimessione in discussione della detta questione. 9 Ne deriva che anche la prospettata omessa pronuncia da parte della Corte dei conti sull’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta da Tizio nella memoria in sede di riassunzione non integra motivo inerente alla giurisdizione sindacabile in questa sede.

Peraltro- come condivisibilmente precisato nella proposta di decisionel’emissione da parte della Sezione II di appello di una sentenza, per quanto limitata alla giurisdizione (con la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito), aveva, nella specie, precluso la facoltà di Tizio di proporre dinanzi al giudice della riassunzione il regolamento preventivo di giurisdizione.

Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (cui va equiparata l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.), anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario

svolgimento del processo (Sez. U, Ordinanza n. 30111 del 2021; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n. 25168). Né era possibile non ricorrendone i presupposti disporre la conversione del regolamento preventivo di giurisdizione in ricorso ordinario per cassazione per

motivi di giurisdizione avverso la sentenza di appello che aveva regolato la giurisdizione, atteso che, come si evince dalla sentenza impugnata, la medesima parte aveva affermato “l’intenzione di demandare la questione alla Corte di cassazione con regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. 10 con riserva della relativa produzione” senza che risulti l’effettivo deposito dello stesso presso questa Corte. Infine, quanto al prospettato error in iudicando per avere la Corte dei conti nella sentenza impugnata escluso che le dichiarazioni di accollo del debito da parte di altra società potessero trovare ingresso in giudizio, va ribadito che il

ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per

motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2021, n. 22140). Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. 30112), l’eccesso di potere denunciabile con

ricorso per cassazione per

motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri

giudici).

3. – Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

4. – Nulla va statuito sulle spese, in ragione della qualità di parte solo “in senso formale” del Procuratore generale presso la Corte dei conti (ex plurimis, Cass. sez. U. n. 28503 del 2017; Cass., Sez. U, n. 11139 del 08/05/2017; Cass., Sez. U, n. 4879 del 27/02/2017; Cass., Sez. U, n. 26995 del 27/12/2016).

5. – Nei rapporti con la contro ricorrente ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11 6. – Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ultimo comma, a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Primo Presidente, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96, come previsto dal citato art. 380 bis ultimo comma. Parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore del contro ricorrente e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del contro ricorrente ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi € 6.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di € 3.000,00 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed in applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di € 3.000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il Presidente
Stefano Mogini