Provvedimenti sugli impianti pubblicitari abusivi: giudicato implicito sulla giurisdizione e ricorso inammissibile (Cass. Sez. Unite, n. 21573/2026)

di | 24 Giugno 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 21573/2026 (udienza 28/4/2026) — Presidente STALLA GIACOMO MARIA, Relatore PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA


Nel processo amministrativo, se il difetto di giurisdizione non è eccepito in primo grado né dedotto con motivo di appello, sul punto si forma il giudicato implicito: è perciò inammissibile il ricorso per cassazione con cui la questione di giurisdizione è sollevata per la prima volta, nella controversia relativa agli atti con cui il Comune ha avviato la rimozione di impianti pubblicitari non autorizzati.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5079/2025 R.G., proposto da: Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv.to Michele Troisi (CF. TRSMHL65M01A783X); – ricorrente – contro ricorso per

motivi di giurisdizione asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – giudicato implicito sulla giurisdizione- 2 ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA 05387460651) rappresentata e difesa dall’Avv.to Dario Gioia (CF. GIODRA 75R21Z112E); – contro ricorrente – avverso la sentenza n. 7880/2024 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quarta), depositata il 1° ottobre 2024 e notificata il 30 dicembre 2024.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso (RG n. 602/2019) nei confronti del Comune di Sarno dinanzi al Tribunale amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno, per l’annullamento 1) di cinque note (nn. 10449, 10534, 10536, 10537, 10539 del 04.03.

2019) con le quali il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’ordinanza di rimozione forzata degli impianti pubblicitari, non autorizzati ed autodichiarati, installati su suolo pubblico e su suolo privato del Comune contestualmente diffidando la ricorrente alla rimozione degli stessi;

2) della nota (n. 18253 del 18 aprile 2019) con la quale il Comune di Sarno aveva “ribadito” che gli impianti in questione non sarebbero stati suscettibili di sanatoria sia se collocati su suolo pubblico che se collocati su suolo privato;

3) ove e per quanto occorresse, del Regolamento dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e piano degli impianti del Comune di Sarno approvato con delibera di C.C. n. 71 dell’11.12.2018, previa disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E;

4) ove e per quanto occorresse, della Determina n. 4 del 3.1.2019 con la quale era stata conferita la posizione organizzativa alla società richiamata nei provvedimenti impugnati, previa disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E.

2. – Con il ricorso la società:

1) con un primo gruppo di

motivi (contrassegnati sub lett. A, deduceva l’illegittimità delle ordinanze comunali di rimozione delle 3 insegne pubblicitarie, tra l’altro, per la pendenza del procedimento sanatoria;

2) con altro gruppo di

motivi (contrassegnati sub lett. B lamentava vizi dei provvedimenti impugnati relativamente al procedimento attivato di sanatoria degli impianti pubblicitari.

3. – Il Comune di Sarno si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo (G.A.) in favore del Giudice ordinario (G.O.)

atteso che la sanzione della rimozione degli impianti pubblicitari prevista dall’art. 23, comma 13-quater del Codice della strada costituiva un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 dello stesso art. 23 nonché, nel merito, l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’abusività degli impianti pubblicitari in oggetto.

4. – Con la sentenza n. 889/2020, il TAR respingeva il ricorso ritenendo che:

1) la questione della sanabilità dell’installazione degli impianti pubblicitari apposti abusivamente (posta con il gruppo di

motivi contrassegnati con la lett.

sub B in ricorso), da trattarsi, in via prioritaria, era infondata atteso che il Comune aveva, con decisione congruamente motivata, evidenziato, in atti, la limitatezza degli spazi destinabili all’impiantistica pubblicitaria e la necessità dell’assegnazione degli stessi con concessione all’esito di gara pubblica nel rispetto delle norme dell’evidenza pubblica, il che era rispondente ad una preferibile interpretazione giurisprudenziale, conforme al diritto euro unitario, nel senso della indefettibilità dello svolgimento di una procedura pubblica e trasparente per l’assegnazione degli spazi pubblicitari, anche nel caso in cui il regolamento comunale prevedesse il regime autorizza torio basato

sulla priorità cronologica delle istanze piuttosto che il regime concessorio basato sull’evidenza pubblica; un contrario convincimento non poteva trarsi neanche dall’art. 11, comma 3, del Regolamento comunale il quale si riferiva ad una fattispecie concreta (procedura di regolarizzazione del “materiale pubblicitario abusivo”) diversa da quella oggetto di causa;

2) quanto all’illegittimità delle ordinanze comunali di rimozione delle insegne pubblicitarie, tra l’altro, per la pendenza del procedimento attivato di sanatoria (questione posta con altro gruppo di

motivi contrassegnati con la lett. A in ricorso) “senza entrare nel merito dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune secondo cui la sanzione della 4 rimozione era accessoria a quella pecuniaria inflitta dalla Polizia locale ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per cui la giurisdizione si radicherebbe dinanzi al Giudice ordinario”, una volta accertato che l’abuso commesso non poteva essere sanato, i manufatti abusivi dovevano essere rimossi.

5. – Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello (RG n. 9166/2020) dinanzi al Consiglio di Stato, sollevando diversi

motivi di impugnazione, tra l’altro, censurando la mancata considerazione da parte del TAR del difetto di istruttoria e di motivazione provvedimentale sia con riguardo agli impianti installati sul suolo pubblico che a quelli installati su suolo privato e deducendo la violazione del regolamento comunale che prevedeva, quale criterio di assegnazione degli impianti, l’ordine di presentazione delle relative istanze e non già la pubblica gara.

6. – Si costituiva in giudizio il Comune di Sarno chiedendo il rigetto del gravame. Riproponeva nella memoria difensiva (depositata il 15 gennaio 2021) l’eccezione di difetto di giurisdizione.

7. – Con sentenza n. 7880/2024, depositata in data 01.10.2024, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quarta), accoglieva il gravame annullando le impugnate note del Comune di Sarno.

8. – Per quanto in questa sede rileva, il Consiglio di Stato ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la rimozione degli impianti costituiva disposizione meramente conseguenziale rispetto alla decisione di rigettare l’assegnazione in regolarizzazione degli impianti stessi, decisione quest’ultima che implicava l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, diretti ad incidere su posizioni di interesse legittimo. Nel merito, ha ritenuto fondato l’appello della società in quanto:

1) il regolamento comunale prevedeva quale criterio di assegnazione degli spazi pubblicitari non la gara pubblica ma l’ordine di presentazione delle domande;

2) la motivazione degli atti impugnati non si fondava mai sulla necessità di dovere espletare una gara pubblica prima di assegnare – pure in via di regolarizzazione – gli spazi pubblicitari;

3) era inammissibile la “motivazione postuma” effettuata dal Comune in corso di giudizio (contenuta nelle memorie difensive di primo grado); 5 4) la motivazione delle impugnate note era generica atteso che:

a) quanto agli impianti installati su suolo pubblico si limitava a fare riferimento ad “impianti potenzialmente pericolosi” senza evidenziarne le ragioni effettive;

b) quanto agli impianti presenti su suolo privato, la nota del 18 aprile 2019 si limitava ad affermare che “la eventuale mancanza di regolamento comunale e di un piano generale degli impianti ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993” impediva qualsiasi provvedimento autorizza torio/concessorio.

9. – Per la cassazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Sarno ha proposto ricorso affidato a due

motivi, prospettando il difetto assoluto di giurisdizione del Giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore nonché il difetto relativo di giurisdizione per violazione dei criteri di riparto della giurisdizione.

10. – Ha resistito, con controricorso, Alfa s.r.l.

11. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380- bis. 1 cod. proc. civ. L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustrato le conclusioni di inammissibilità del ricorso. In prossimità della camera di consiglio, sia il Comune che la società contro ricorrente hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (difetto assoluto di giurisdizione del Giudice amministrativo ex artt. 23, comma 13-bis, del d.lgs. n. 285/1992, 103 e Cost., 362, primo comma, c.p.c.

sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale), il ricorrente si duole che l’impugnata decisione del Consiglio di Stato, nel disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione, abbia applicato non la norma esistente ma una norma creata dal giudice attraverso l’esercizio di un’attività normativa che non gli competerebbe. 6 Osserva il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, né l’art. 23 del Codice della strada né alcuna norma di legge prevederebbe un procedimento di regolarizzazione amministrativa degli impianti installati abusivamente.

Peralto, lo stesso Consiglio di Stato non aveva neanche indicato quale fosse la norma che lo disciplinava e che avrebbe implicato “l’esercizio di poteri autoritativi e, dunque, discrezionali”.

2. – Con il secondo motivo (difetto relativo di giurisdizione del Giudice amministrativo ex artt. 23 del d.lgs. n. 285/1992, 103 e Cost., 37 c.p.c., 110 del d.lgs. n. 104/2010) si denuncia la violazione dei criteri di riparto della giurisdizione per avere il Consiglio di Stato rigettato l’eccezione di giurisdizione ritenendo che la rimozione degli impianti costituisse “disposizione meramente conseguenziale rispetto alla decisione di rigettare l’assegnazione in regolarizzazione degli impianti stessi, decisione che implicava l’esercizio di poteri autoritativi e dunque discrezionali”; ciò sebbene la giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass.

SU n. 15170/2010) fosse consolidata nel ritenere, in caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 cod. strada, di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, la giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercitava alcun potere autoritativo, ma si limitava all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge (principio di diritto seguito anche dal C.d.S., quinta sezione, nella sentenza 26.6.2015, n. 3243).

3. – In via preliminare vanno esaminate le due eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso formulate dalla contro ricorrente: – la prima è basata sull’assunto che si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione e ciò sul presupposto che, rigettato nel merito dal TAR il ricorso di primo grado, implicitamente ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, il Comune di Sarno (attuale ricorrente) non aveva formulato, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.

n. 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo), appello incidentale per far valere la carenza di giurisdizione e, comunque, aveva 7 riproposto la questione di giurisdizione nella memoria difensiva depositata il 15 gennaio del 2021, oltre il termine per la costituzione in giudizio, in violazione dell’art. 101, comma 2, in combinato disposto con l’art. 46 del cod. proc.

amm.; – la seconda risulta riferita all’assunta acquiescenza prestata dal Comune di Sarno alla sentenza del Consiglio di Stato, settima sezione, n. 10257/2024 del 20.12.2024, notificata il 30.12.2024 – che, in altro giudizio parallelo (RG n. 4177 del 2021), tra le stesse parti, avente il “medesimo oggetto”, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo – non oggetto di

ricorso per cassazione con conseguente formazione del giudicato esterno sulla giurisdizione.

4. – Con riguardo alla prima va, in primo luogo, disattesa l’eccezione sollevata dal Comune nella memoria illustrativa di inammissibilità dell’eccezione di formazione del giudicato interno sulla giurisdizione trattandosi, ad avviso di quest’ultimo, di doglianza non attinente al superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ma ad un error in procedendo che, quale “questione interna” alla giurisdizione del giudice a quo, andava dedotta dalla società dinanzi al Consiglio di Stato.

L’eccezione della contro ricorrente, di fatto, imputerebbe alla sentenza impugnata la violazione di una preclusione processuale e, dunque, un vizio in iudicando, in quanto tale non sindacabile in sede di controllo di giurisdizione. Al riguardo, per quanto sia indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che la violazione del giudicato interno non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato, trattandosi di doglianza che non attiene al superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma ad “error in procedendo”, con conseguente inammissibilità del relativo motivo (Cass., S.

U, n. 27618/2008; Cass., S.U., n. 5077 del 2005, richiamate in memoria), nella specie, a fronte della eccezione di formazione del giudicato interno implicito sollevata dalla contro ricorrente, «non può dubi tarsi che alla decisione sulla giurisdizione appartenga quella sull’esistenza del giudicato sulla giurisdizione, la quale implica che la Corte deve verificare anche il se, il quando e il come un giudicato si sia formato» (Cass., S.U., n. 1599 del 2022). 8 5. – Ciò posto, la prima eccezione è fondata e va accolta. Va innanzitutto ricordato che, come da questa Corte più volte affermato (v. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069; Cass., Sez.

Un., 27 aprile 2018, n. 10265; Cass. 20 novembre 2020, n. 26497) il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale

richiesto al giudice. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. U., n. 2067/2011; conformi Cass., Sez. U., n. 24883/2008; Cass., Sez. U., n. 27531/2008; Cass., Sez. U., n. 12905/2011; Cass., Sez. U., n. 5704/2012; Cass., Sez.

U., n. 5873 /2012, che ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione richiesto dal Consiglio di Stato, poiché la decisione adottata dal Tar postulava il necessario riconoscimento della giurisdizione del medesimo giudice; Cass., Sez. U., n. 10265/2018; Cass., Sez. U., n. 10438/2018; Cass. n. 2605/2018; Cass. n. 13750/2019; Cass. n. 22652/2019; Cass. SU n. 36005/2022; Cass., SU, n. 36695/2022; Cass., SU, n. 26851/2024).

Nel contesto del già richiamato orientamento di questa Corte, è stato ulteriormente precisato che il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole 9 statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum ( Cass., S.U., n. 28503/2017; S.U. n. 24883 del 2008).

È stato successivamente altresì precisato che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull’attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questioni giuridiche strumentali all’attribuzione del bene controverso (Cass., Sez. U, n. 7454 del 19/03/2020).

Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 si è ribadito che – fatti salvi i casi in cui la pronuncia si estranei del tutto dalla questione di giurisdizione – la decisione sul merito postula un preventivo vaglio, concluso con esito positivo, in ordine alla giurisdizione.

Sicché, in assenza di conversione del vizio in motivo di impugnazione, ad opera della parte convenuta, l’implicita statuizione affermativa della giurisdizione si consolida, assumendo autorità di cosa giudicata, rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata

su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. Le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo citata hanno chiarito che la soluzione così declinata ha, poi, trovato un riscontro nel diritto positivo con il d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l’art. 37 c.p.c. subordinando il rilievo del vizio nei gradi successivi alla sua conversione in specifico motivo di gravame 10 ad opera della parte convenuta in primo grado.

Per effetto di tale riforma si è, dunque, operata una riconciliazione del piano normativo con quello applicativo recato, come innanzi già evidenziato, dal diritto vivente forma tosi in ambito civilistico, dando seguito ad una scelta del legislatore che, nel diverso plesso della giurisdizione amministrativa, aveva già avuto modo di concretizzarsi tramite l’art. 9 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. n. 104/2010.

Questa Corte ha, inoltre, declinato i medesimi principi sinora esposti anche nello specifico contesto del processo amministrativo, rilevando dapprima che la decisione del Consiglio di Stato che abbia ritenuto non indennizzabile il vincolo imposto nell’ambito di una procedura sostanzialmente espropriativa non può essere impugnata per

motivi attinenti alla giurisdizione, ove sulla relativa questione non sia stato proposto alcun motivo di impugnazione in sede di appello, poiché la formazione, in via esplicita o implicita, del giudicato interno sulla giurisdizione comporta l’inammissibilità del

ricorso per cassazione che riproponga la relativa questione (Cass., Sez. U., n. 10438/2018). Aggiungendo poi, con ulteriore arresto (Cass., Sez. U, n. 26497 del 20/11/2020) che «ogni plesso giurisdizionale gode di specifiche norme processuali che ne strutturano il rito, le quali vertono quindi anche sulla introduzione della questione di giurisdizione», ed individuando la disposizione di rito applicabile non nell’ art. 37 c.p.c., vigente ratione temporis, a norma del quale «Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo» ma nell’ art. 9 del cod. proc.

amm., secondo cui «Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione».

In virtù di tale ultima previsione, si è quindi concluso che «Nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all’art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell’ambito delle specifiche norme processuali che 11 strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale.» (Cass., Sez. U, n. 26497 del 20/11/2020, cit.; Cass. 12/11/2021, n. 33846; Cass., SU, n. 26851/2024).

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, nella sentenza di primo grado, il TAR ha disatteso tutti i

motivi di doglianza (sub A e B del ricorso) in quanto infondati nel merito con superamento positivo della questione di giurisdizione. Peraltro, il giudice adito – nell’esaminare gli ultimi

motivi di doglianza (sub A) ha dato atto dell’eccezione e anche rispetto ad essa – sebbene non su di essa – si è pronunciato nei seguenti termini: « senza entrare nel merito dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune secondo cui la sanzione della rimozione è accessoria a quella pecuniaria inflitta dalla Polizia Locale ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per cui la giurisdizione si radicherebbe dinanzi al Giudice Ordinario, ritiene che, una volta accertato che l’abuso commesso non può essere sanato, consegue che i manufatti abusivi devono essere rimossi».

Pertanto, avverso la implicita statuizione del TAR sulla sussistenza della propria giurisdizione il Comune era tenuto a spiegare appello incidentale (eventualmente condizionato trattandosi di parte vittoriosa in primo grado), ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 104/2010 al fine di evitare la formazione, sul punto, del giudicato implicito, laddove nella specie si è limitato, in sede di gravame, ad una mera riproposizione dell’eccezione di difetto di giurisdizione nella memoria illustrativa sul presupposto che il TAR avesse espresso unicamente un non liquet, non avendo né dichiarato sussistente la propria giurisdizione né, tantomeno, rigettato l’eccezione medesima.

In ogni caso, pur volendo ritenere che la questione di giurisdizione non sia stata implicitamente decisa, ma sia rimasta non esaminata o assorbita, il Comune era tenuto a riproporla ritualmente in appello con la memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 31; id., 13 settembre 2024, n. 7572), cioè nel termine, stabilito dall’art. 46, comma 1, c.p.a. (applicabile anche alla fase di gravame), di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti della parte interessata (C.d.S., Sez.

VII, 15 settembre 2025, n. 7317); ciò che non è avvenuto in quanto 12 il ricorso è stato notificato il 3 novembre del 2020 mentre la memoria contenente l’eccezione di giurisdizione è stata depositata il 15 gennaio 2021. Ne consegue l’inammissibilità del

ricorso per cassazione per il quale si procede, essendo passata in giudicato l’implicita statuizione del TAR sulla propria giurisdizione. Tale considerazione esclude, a monte, che possa, in questa sede di legittimità, porsi la questione di giurisdizione.

6. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in euro 4.200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv.to Dario Gioia, dichiaratosi anticipatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione, il 28 aprile 2026

Il Presidente
Stefano Mogini