Cassazione: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i danni derivanti da ritardi nella connessione alla rete elettrica

di | 21 Settembre 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 25587 del 21/09/2026 (udienza 26/05/2026), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore IANNELLO EMILIO


La pretesa risarcitoria fondata su ritardi e inadempimenti del gestore nella connessione di impianti fotovoltaici alla rete elettrica, nonché su anomalie della qualità della tensione di rete, ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettere l) e o), c.p.a., in quanto i comportamenti del gestore sono da considerarsi posti in essere nell’esercizio del pubblico servizio di distribuzione dell’energia elettrica e inscindibilmente connessi a provvedimenti amministrativi e a posizioni soggettive di natura pubblicistica, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

400/2024, depositata il 29 novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere Emilio Iannello.

1. La società Beta S.p.A. e il Tizio. Tizio Cavalloconvennero in giudizio, nel 2020, dinanzi al Tribunale di Taranto, Alfa S.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento deidanni, quantificati in euro 1.392.632,00, asseritamente subiti inconseguenza dei ritardi e degli inadempimenti verificatisi nell’attività diconnessione alla rete elettrica di quattro impianti fotovoltaici siti inAvetrana, identificati con i codici pratica T60434, T134155, T6390 eT481277, nonché a causa della mancata tempestiva risoluzione dianomalie concernenti la qualità della tensione elettrica di rete, conconseguente perdita di incentivi, mancata produzione di energia,mancata immissione in rete e mancato guadagno.Gli attori esposero che, all’inizio del 2010, nell’intento di accedereagli incentivi previsti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabilicollegati alla rete entro i termini allora vigenti, avevano richiesto adEnel Distribuzione s.p.a., oggi Alfa S.r.l., i preventivi per laconnessione dei suddetti impianti.Ricevuti i preventivi, con allegazione delle condizioni generali delcontratto di connessione, essi li avevano accettati nei termini previstidal TICA (acronimo per “Testo integrato delle connessioni attive”,ovvero “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per laconnessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degliimpianti di produzione di energia elettrica”).Ciò premesso, a fondamento della domanda risarcitoria gli attoridedussero che, nel corso dell’esecuzione del rapporto, il gestore si erareso responsabile di plurime condotte omissive e scorrette, consistite:– nell’avere fornito preventivi incompleti, privi anche dell’indicazione del tracciato della connessione proposta;– nell’avere omesso di fornire le informazioni necessarie aconsentire l’acquisizione delle autorizzazioni nei termini;– nell’avere intrapreso i lavori di attraversamento per il cavidottosu un fondo diverso da quello indicato come disponibile;– nell’avere tenuto un comportamento non collaborativo durante laconferenza di servizi, non consentendo la voltura in proprio favore delladeterminazione della Provincia di Taranto;– nell’avere, infine, omesso di dare tempestiva soluzione aiproblemi relativi alla qualità della tensione elettrica riscontrati per gliimpianti T6390 e T481277.Precisarono che, in relazione alla vicenda, era intervenuta ancheARERA, la quale, in accoglimento dei reclami proposti da Alternatives.r.l., aveva adottato la delibera n. 466/2015, relativa alle praticheT60434 e T134155, prescrivendo ad e-distribuzione di iniziare i lavoridi connessione entro venti giorni e applicando la misura pecuniariaprevista dal TICA, nonché la delibera n. 491/2015, con la quale eranostati accertati ritardi nella verifica dell’anomalia di tensione di retesegnalata dalla società odierna ricorrente.

2. Si costituì in giudizio Alfa S.r.l., eccependo in viapreliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delgiudice amministrativo e deducendo, in particolare, che la pretesarisarcitoria trovava il proprio fondamento nella delibera ARERA n.466/2015 e, più in generale, in comportamenti tenuti nell’esercizio delpubblico servizio di distribuzione dell’energia elettrica, sicché lacontroversia ricadeva nell’ambito della giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l) e o),cod. proc. amm.Evidenziò di avere impugnato la delibera ARERA n. 466/2015 dinanzi al Tar Lombardia, il quale, con sentenza n. 1262/2022, avevaannullato tale provvedimento, accertando la conformità della condotta del gestore alla regolazione di settore, sentenza poi divenuta definitivaa seguito della perenzione dell’appello proposto da Alternative s.r.l.dinanzi al Consiglio di Stato.

3. Con sentenza n. 90/2023 il Tribunale di Taranto dichiarò il difettodi giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda attoreafosse inscindibilmente connessa a provvedimenti amministrativi e aposizioni soggettive rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo.

4. Con sentenza n. 400/2024, pubblicata il 29 novembre 2024, laCorte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermatotale decisione.Ha in tal senso ritenuto dirimente che i comportamenti imputati algestore, dedotti in giudizio quali fatti costitutivi della pretesarisarcitoria, erano già stati oggetto di reclami proposti ad ARERA e disuccessivi giudizi dinanzi al Tar Lombardia e al Consiglio di Stato, conconseguente applicabilità dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc.amm., trattandosi di controversie risarcitorie attinenti a procedure eprovvedimenti concernenti la produzione di energia, nonché della lett.l) del medesimo articolo, relativa ai provvedimenti dell’Autorità diregolazione.

5. Avverso tale sentenza Beta S.p.A. e il Tizio. Cavallopropongono ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cuiresiste con controricorso e-distribuzione s.p.a.È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statadata rituale comunicazione alle parti.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le qualiha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario nei sensiindicati in motivazione, sul rilievo che, alla luce del petitum sostanziale,almeno una parte della domanda risarcitoria, e in particolare quellaconcernente l’omessa soluzione delle problematiche di tensione elettrica, non sarebbe riconducibile all’esercizio di poteri pubblicistici,ma a inadempimenti di fonte contrattuale.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo ─ rubricato «erronea declaratoria dellagiurisdizione del G.A.; violazione e falsa applicazione dell’art. 133,comma 1, lett. o) e l) del d.lgs. 104/2010» ─ i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto sussistente lagiurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una domandache, ad avviso dei medesimi, sarebbe esclusivamente risarcitoria efondata su condotte materiali illecite e inadempimenti contrattualimaturati nell’ambito di un rapporto negoziale di connessione alla rete.Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale sarebbe incorsa in untravisamento dei fatti nell’individuare l’oggetto del giudizioamministrativo promosso da e-distribuzione dinanzi al Tar Lombardia,poiché quel giudizio aveva avuto ad oggetto soltanto la domanda diannullamento della delibera ARERA n. 466/2015, senza alcunadomanda risarcitoria, con la conseguenza che non vi sarebbe alcunasovrapposizione con la presente domanda di danni.Sostengono che e-distribuzione non avrebbe mai adottato nei loroconfronti alcun provvedimento autoritativo, sicché difetterebbe inradice il presupposto per la devoluzione della controversia allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.In tale prospettiva, i ricorrenti deducono che la parziale coincidenzadei fatti costitutivi posti a base dell’azione di danni e di quelli dedottinel giudizio amministrativo di annullamento non rileverebbe ai fini delriparto di giurisdizione, riguardando piuttosto il diverso profilo delrapporto tra i giudizi, e contestano altresì il richiamo, operato dallaCorte d’appello, all’art. 133, comma 1, lett. l), cod. proc. amm.,rilevando che tale previsione riguarda soltanto i giudizi aventi adoggetto i provvedimenti adottati d all’Autorità di regolazione.

2. Ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione posta dalricorso occorre fare riferimento, come noto, al criterio del petitumsostanziale, il quale va identificato non solo, e non tanto, in funzionedella concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, esoprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinsecanatura della posizione dedotta in giudizio, individuata dal giudice conriguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatticostituiscono manifestazione (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 5411 del17/03/2004). Tale criterio risulta costantemente affermato dallagiurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui l’indagine deveessere condotta avendo riguardo alla domanda come proposta dall’attore, mentre il contenuto delle eccezioni del convenuto rilevasoltanto quando metta in evidenza che la pretesa giudiziale, già percome originariamente formulata, esiga l’accertamento di situazionisoggettive sottratte alla cognizione del giudice adito (v. Cass. Sez. U.n. 28053 del 02/11/2018).

3. Nella specie la domanda, benché formalmente proposta comeazione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale eviolazione dei doveri di correttezza e buona fede ─ il ricorsooriginariamente proposto dinanzi al Tribunale di Taranto era volto aottenere la condanna di e-distribuzione al risarcimento dei danniasseritamente derivati da ritardi ed omissioni nell’attività diconnessione di quattro impianti fotovoltaici, dalla mancatacollaborazione nell’esecuzione degli adempimenti tecnici edautorizzativi connessi, nonché dalla mancata tempestiva risoluzione deiproblemi di tensione di rete, con perdita degli incentivi e mancataproduzione di energia ─ deve quindi essere scrutinata, ai fini dellaquestione di giurisdizione da dirimere in questa sede, in relazione alconcreto nucleo fattuale e al rapporto sostanziale posto a suofondamento.

4. In questa prospettiva assume rilievo il principio, richiamatoanche dalla requisitoria del Procuratore generale, affermato da Cass.,Sez. U, n. 7043 del 2013, secondo cui, in materia di servizi pubblici,occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del serviziopubblico e quella concernente i rapporti di utenza: se il dannolamentato d all’utente costituisce il riflesso dell’organizzazione delservizio e di scelte o comportamenti riconducibili, anchemediatamente, all’esercizio del potere amministrativo o comunque diprerogative pubblicistiche del gestore, la giurisdizione appartiene algiudice amministrativo; ove, invece, si controverta di meriinadempimenti paritetici, interni ad un rapporto negoziale e del tuttoavulsi d all’esercizio di poteri pubblici, la cognizione spetta al giudiceordinario.

5. Così ricostruito il criterio di giudizio, il ricorso non può trovareaccoglimento.Ed infatti, dalla stessa prospettazione attorea emerge che lapretesa risarcitoria è strettamente radicata nel procedimento diconnessione alla rete elettrica di impianti di produzione di energia dafonti rinnovabili, disciplinato dalla regolazione di settore e conformatoda prescrizioni tecniche ed economiche dettate d all’Autoritàindipendente competente. Le condotte denunciate come fonte deldanno non si esauriscono in meri inadempimenti di obblighiliberamente assunti in un ordinario rapporto sinallagmatico, mainvestono, nella loro complessiva dimensione sostanziale, le modalitàdi esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell’energia e le sceltetecnico-organizzative che presiedono alla connessione degli impiantialla rete, alle verifiche sulla qualità della tensione, al coordinamentocon il procedimento autorizzativo e alla concreta gestione dell’infrastruttura.

5.1. Depongono in tal senso, anzitutto, le stesse allegazioni degli specifiche prescrizioni del TICA, vale a dire dell’atto regolatorioemanato da ARERA per disciplinare le condizioni tecniche edeconomiche del servizio di connessione, e hanno fatto riferimento acondotte del gestore inserite nel contesto procedimentale dellaconnessione alla rete, quali la completezza del preventivo, leinformazioni necessarie all’acquisizione delle autorizzazioni, la sceltadel tracciato del cavidotto, i comportamenti tenuti nella conferenza diservizi e la gestione delle problematiche di tensione. Già sotto taleprofilo, la causa petendi non appare confinata in un ambito di meroinadempimento civilistico, ma si colloca all’interno di una vicenda nellaquale il rapporto tra gestore e richiedente è conformato da unadisciplina pubblicistica di settore e da poteri funzionali alperseguimento di interessi generali connessi all’esercizio del servizio.

5.2. Assume, inoltre, rilievo decisivo la circostanza, valorizzatadalla Corte territoriale, che una parte significativa dei medesimi fattiposti a fondamento della domanda risarcitoria sia stata già sottopostaalla cognizione dell’Autorità di regolazione, mediante i reclami propostida Beta S.p.A., e abbia formato oggetto di specifici provvedimentiamministrativi, segnatamente delle delibere ARERA n. 466/2015 e n.491/2015, nonché di ulteriore contenzioso amministrativo instaurato aseguito dell’impugnazione di tali atti.Né può ritenersi irrilevante, come sostengono i ricorrenti anche coni rilievi sviluppati a pag. 11 del ricorso, la parziale coincidenza dei fatticostitutivi delle due azioni, poiché tale coincidenza non viene qui inconsiderazione quale mero dato fattuale esterno, ma quale indicerivelatore della natura della posizione soggettiva azionata e del nessostrutturale tra la domanda di danni e l’esercizio dei poteri inerenti all’organizzazione del servizio.La circostanza che il giudizio amministrativo promosso da e-distribuzione dinanzi al Tar Lombardia avesse formalmente ad oggetto l’annullamento della delibera n. 466/2015 non vale a recidere quelnesso.Ciò che rileva, infatti, non è la mera diversità di petitum immediatotra l’azione di annullamento dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità di vigilanza e quella risarcitoria connessa al modo con cuiquei poteri sono stati in concreto esercitati, ma il fatto che quest’ultimatrovi il proprio fondamento in una vicenda già scrutinata d all’Autoritàindipendente nell’esercizio delle proprie attribuzioni e concernente ilcorretto svolgimento, sotto il profilo tecnico-regolatorio, del servizio diconnessione alla rete.Anche la domanda di danni, per come formulata, postula, invero,la verifica della liceità o meno dei comportamenti del gestore allastregua della disciplina pubblicistica di settore e della conformità dell’azione del concessionario alle regole tecniche e procedimentali chegovernano il servizio pubblico dell’energia.

5.3. Né conduce a conclusioni diverse il rilievo, parimentienfatizzato dai ricorrenti, secondo cui e-distribuzione non avrebbeadottato nei loro confronti un formale provvedimento autoritativo.In materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,infatti, non è necessario che la lesione dedotta derivi immediatamenteda un provvedimento in senso stretto, essendo sufficiente che ilpetitum sostanziale involga atti o comportamenti riconducibili, anchemediatamente, all’esercizio di poteri pubblici o, comunque, diprerogative funzionali all’organizzazione del servizio pubblico.Proprio il richiamo, nella sentenza impugnata, alla giurisprudenzadi legittimità formatasi in materia di distribuzione dell’energia elettricae di disservizi connessi alla gestione della rete evidenzia che le condottedel gestore, quando investano scelte tecniche e organizzativestrumentali alla continuità, sicurezza e funzionalità del servizio, nonsono degradabili a meri comportamenti materiali avulsi dal contestopubblicistico nel quale si inseriscono.

5.4. A tale stregua anche il profilo concernente la mancatatempestiva soluzione delle anomalie di tensione, cui il Procuratoregenerale attribuisce rilievo autonomo ai fini del possibile frazionamentodella giurisdizione, non si sottrae, nel caso di specie, alla medesimachiave di lettura sistematica.Esso, infatti, è stato dedotto dagli attori come parte integrante diun’unica vicenda dannosa concernente il servizio di connessione e lafunzionalità della rete, è stato a sua volta portato all’attenzione diARERA mediante reclamo ed è inscindibilmente connesso alla verificadella corretta gestione del servizio da parte del gestore autorizzato.La scomposizione della domanda in segmenti autonomi, al fine didevolvere al giudice ordinario il solo capo relativo ai problemi ditensione, finirebbe per alterare il petitum sostanziale dell’azione, che èunitariamente orientato a far valere danni asseritamente conseguential non corretto esercizio del servizio pubblico di connessione edistribuzione dell’energia, come disciplinato dalla regolazione disettore.

6. Deve pertanto concludersi che la posizione dedotta in giudizio,quale si ricava dai fatti allegati nell’atto introduttivo, non si esauriscenella pretesa all’adempimento di obbligazioni negoziali comuni, mainveste in modo diretto la legittimità di comportamenti e valutazionitecnico-organizzative del gestore del servizio pubblico, già oggetto disindacato da parte dell’Autorità amministrativa indipendente e delgiudice amministrativo.Ne consegue che la controversia rientra nella giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o),cod. proc. amm., in quanto attinente, anche sotto il profilo risarcitorio,a procedure, provvedimenti e comportamenti inerenti alla produzionedi energia e alle relative infrastrutture di rete, senza che assuma rilievodecisivo la veste formale della domanda come azione di danni perinadempimento.

7. Il richiamo operato dalla Corte territoriale anche alla lett. l) delmedesimo art. 133 non inficia tale conclusione. È infatti sufficienterilevare che il fulcro della presente controversia è correttamentericonducibile alla previsione di cui alla lett. o), nella sua letturacoordinata con l’art. 7 cod. proc. amm. e con i principi elaborati dallagiurisprudenza di queste Sezioni Unite in tema di servizi pubblici e dicriterio del petitum sostanziale.

8. La memoria depositata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1,primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurrea diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi di ricorso.

9. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, dovendosi dichiarare lagiurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta daBeta S.p.A. e dal Tizio.

10. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti allarifusione, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio,liquidate come da dispositivo.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto d all’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M

rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudiceamministrativo.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 5.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2026.

Il Presidente
Pasquale D’Ascola