Giurisdizione italiana nell’agenzia commerciale: il criterio dell’attività svolta nel territorio nazionale

di | 21 Settembre 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 25588 del 21/09/2026 (udienza 26/05/2026), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore CINQUE GUGLIELMO


La giurisdizione del giudice italiano in materia di contratti di agenzia è fondata sul criterio dell’attività svolta dall’agente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità della preponente. Il giudice italiano è competente anche quando l’agente ha la propria sede in Italia e l’attività è stata esercitata in territorio nazionale, senza che tale affermazione debba essere contestata in modo specifico in sede di appello. La competenza non è esclusa dalla residenza o dalla sede della preponente in un altro Stato dell’Unione europea, né dalla natura transfrontaliera del rapporto, purché l’agente abbia svolto la propria attività professionale in Italia.

come da Registri di Giustizia.- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO, n. 393/2020,pubblicata il 20.5.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno26/05/2026 dal Consigliere dott. Guglielmo Cinque;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale dott. Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo il rigetto del primoe del secondo motivo con l’affermazione della giurisdizione del giudiceitaliano.

1. – Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, inparziale accoglimento dell’appello proposto da Tizia contro lasentenza del Tribunale di Monza n. 2010/2019, e in parziale riforma di dettasentenza, condannava la Sempronio al pagamento, in favore delCaio, di: – € 66.583,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;- € 45.885,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; confermavanel resto le statuizioni di merito.

2. – Per quanto qui interessa, la Corte premetteva: – che il Tribunale diMonza aveva rigettato nel merito le domande con cui Caio Dragange,quale agente, aveva chiesto la condanna della preponente Sempronio HollandB.V., società di diritto olandese, al pagamento di differenze provvigionali,indennità sostitutiva del preavviso, indennità ex art. 1751 c.c.; in subordine,una diversa cifra a titolo di FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) el’indennità suppletiva di clientela; – che sempre il primo giudice avevarespinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla preponente.

3. – Tanto premesso, la Corte, nel ritenere fondato il primo motivod’appello dell’agente, interpretava l’art. 5 del contratto di agenzia stipulatotra le parti e concludeva che esso contemplasse un accordo fra le stesse invirtù del quale fosse possibile discostarsi dalla percentuale di base dellaprovvigione dell’8% stabilita in detto contratto; ma, esaminata lacorrispondenza intercorsa e i documenti relativi agli affari conclusi con laNatura Trade, escludeva che in relazione ad essi fosse stato raggiunto unaccordo per una provvigione inferiore a quella prevista come ordinaria dalcontratto di agenzia.

3.1. – Da tanto derivava che non sussisteva alcun inadempimento daparte dell’agente, tale da giustificare il recesso della preponente, masoprattutto derivava la mancata osservanza del termine di preavviso, sicchél’agente aveva diritto al pagamento dell’indennità di preavviso, nella misuracalcolata d all’appellante.

4. – La Corte, invece, riteneva che dovesse essere confermata lasentenza in tutte le sue ulteriori statuizioni, non avendo effettivamente fornitol’agente alcun elemento di prova circa l’arricchimento derivato allapreponente e comunque circa la sussistenza del proprio diritto ad ottenere leindennità richieste anche in via alternativa/subordinata.

5. – Quanto all’appello incidentale condizionato proposto dalla NewlongSempronio B.V. in punto di giurisdizione, la Corte osservava che, nella sentenzagravata si leggeva testualmente che il motivo per cui il Tribunale avevaritenuto la propria giurisdizione derivava dal fatto che era stato dichiarato,senza contestazione, che l’attività dell’agente si era svolta in Tizio, dovequesti aveva la sede, e che tale affermazione non era stata smentita;soprattutto, il punto non veniva confutato o contestato in appello, dove siriproponevano semplicemente le stesse eccezioni sollevate nella memoria dicostituzione di primo grado. E, secondo la Corte distrettuale, dato quantosopra, la giurisdizione del giudice italiano andava affermata in relazione alle stesse allegazioni della preponente, ritenendo perciò infondato l’appelloincidentale condizionato di quest’ultima.

6. – Avverso tale decisione la Sempronio proponeva ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi.

7. – L’intimato resisteva con controricorso.

8. – La Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.20838/2025, rimetteva gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventualeassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per motivi di giurisdizione inerentialla competenza del giudice italiano.

8.1. – In particolare, la Sezione Lavoro, premesso che l’art. 7 delRegolamento U.E. n. 1215/2012 aveva riprodotto il testo del previgente art.5 del Regolamento CE n. 44/2001, ha rilevato che, in relazione a quest’ultimadisposizione la Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11.3.2010 (TerzaSezione), nel procedimento C-19/09 tra la Wood Floor Solutions AndressDamberger GmbH, società avente sede in Austria, e la Silva Trade S.A.società con sede in Lussemburgo, aveva affermato che: (punto 38) nelcontratto di agenzia, rientrante nella disciplina di quelli che prevedono una“prestazione di servizi” ai sensi del Regolamento, ai fini della individuazionedella giurisdizione occorreva identificare, sulla base di tale contratto, il luogoin cui l’agente era tenuto a svolgere in via principale la propria attività perconto del preponente, consistente in particolare nella preparazione, nellanegoziazione ed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egliera incaricato”; che (punto 40) qualora le disposizioni del contratto nonconsentissero di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi – operché esse prevedano una pluralità di luoghi di fornitura, o perché nonprevedevano esplicitamente alcuno specifico luogo per tale fornitura – mal’agente avesse già fornito siffatti servizi, occorreva, in via subordinata,prendere in considerazione il luogo in cui l’agente aveva effettivamente svolto, in misura prevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, acondizione che la fornitura dei servizi in tale luogo non fosse contraria allavolontà delle parti quale risultante dalle disposizioni del contratto; a tal fine,era possibile tener conto degli aspetti di fatto del caso di specie e, inparticolare, del tempo trascorso in tali luoghi, nonché dell’importanza dell’attività ivi svolta; spettava al giudice nazionale adito determinare lapropria competenza sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame(v. sentenza Color Drack, cit. punto 41); che (punto 41) in quarto luogo, incaso di impossibilità di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizitanto sulla base delle disposizioni del contratto stesso quanto alla luce dellasua esecuzione effettiva, occorreva individuare tale luogo in altro modo cherispetti al tempo stesso gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguitidal legislatore”; che (punto 42) in tale ottica, ai fini dell’applicazione dell’art.5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, occorreva considerarecome luogo della fornitura principale dei servizi prestati da un agentecommerciale il luogo in cui questi era domiciliato: infatti, tale luogo erasempre identificabile con certezza ed era dunque prevedibile; inoltre, essopresentava un legame di prossimità con la controversia, in quanto l’agente,con tutta probabilità, vi forniva una parte non trascurabile dei propri servizi”;e quest’ultimo criterio del “luogo in cui l’agente è domiciliato” era, infatti,ribadito nella risposta definitiva ad una delle questioni poste (v. punto 43).

8.2. – La Sezione Lavoro ha evidenziato, poi, che nel contratto intercorsotra le parti in data 16.5.2005, nella mail del 10.12.2015, annettendo ad essavalore confessorio, l’agente faceva presente di essere “rimasto qui in Serbiaper ultimare questo affare al quale ho lavorato per un lungo periodo”,peraltro, facendo presente che la sera stessa sarebbe tornato “a Milano”, nellacui provincia, come si era già visto, aveva sede la sua impresa, indicandovisempre numeri di cellulare e di fax con il prefisso internazionale dell’Tizio;inoltre, che nella nota non si specificava quanto tempo il Caio si fossetrattenuto in Serbia, prima di rientrare in Tizio, e, in ogni caso, si trattava dell’unico documento che comprovava una presenza fisica dell’agente inSerbia in un rapporto agenziale che ha avuto corso per oltre 11 anni, ecertamente non solo per l’affare concluso con la Natura Trade.

8.3. – La Sezione Lavoro ha, quindi, precisato che l’ambito spazialerispetto al quale poteva essere delimitato l’incarico di cui all’art. 1747 cod.civ. poteva non coincidere con il “luogo situato in uno Stato membro in cui iservizi erano o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” e che,in un momento storico in cui la digitalizzazione era dominante in tutti i livelli,nella fattispecie si poteva considerare che l’agente avesse prestato la propriaopera in Tizio atteso che le attività di “preparazione”, di “negoziazione” e di“conclusione delle operazioni”, di cui l’agente era incaricato, avrebbero potutoessere espletate da remoto in Tizio o per via cartolare o comunque conlimitate presenze fisiche dell’agente nei luoghi dei paesi della ex Jugoslaviain considerazione del fatto che la sede dell’agente (impresa individuale) erain Tizio e nel contratto era specificato che aveva il compito di seguire lerichieste di informazioni dalla ex Jugoslavia e non nella ex Jugoslavia.

9. – Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendoil rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e l’affermazione dellagiurisdizione del giudice italiano.

10. – Entrambe le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità,sollevate dal controricorrente, del ricorso introduttivo del presente giudizioperché, contrariamente a quanto dedotto:

a) è stato rispettato il principio disinteticità espositiva compatibilmente alla complessità della intera vicendagiudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, senza che la loroesposizione si riveli oscura o lacunosa o pregiudichi l’intelligibilità dellecensure mosse (Cass. Sez. Un. n. 37552 del 2021);

b) sono state illustrate le ragioni per le quali è stato ritenuto che la Corte di appello avesse violatospecifiche norme di diritto sostanziale e processuale;

c) sono state esposte leragioni per le quali è stata chiesta la cassazione della sentenza di appello, conl’indicazione degli atti e documenti posti a fondamento delle rispettivedoglianze.

1.1 – La Sempronio, che era risultata vittoriosa in primogrado, ha, poi, rite et recte formulato appello incidentale con la memoriadifensiva di seconde cure, sul punto della giurisdizione, argomentandospecificamente contro la motivazione della sentenza di primo grado.

2. – Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, aisensi dell’art. 360 n. 1 e 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ingiustamenteapplicato il foro speciale, al posto del foro generale, pur in presenza delladeterminazione contrattuale del territorio dell’agente”.

2.1 – La ricorrente deduce la violazione anzitutto dell’art. 4 del cit.Regolamento U.E. n. 1215/2012 (“concernente la competenza giurisdizionale,il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale”), che, nell’ambito della Sezione I, titolata “DisposizioniGenerali”, del Capo II, sotto la rubrica “COMPETENZA”, per quanto quiinteressa, al comma 1, recita: “A norma del presente regolamento, le personedomiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, aprescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di taleStato membro”.

3. – Il motivo è fondato.

3.1. – Rileva questa Corte che è pacifico che l’agente Tizia,cittadino italiano, ha convenuto davanti al giudice italiano la Sempronio HollandB.V., società di diritto olandese, che ha sede in Olanda, Paese che è Statomembro dell’Unione Europea, ma che, ai fini di cui all’art. 3, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218, non ha in Tizio “un rappresentante che sia autorizzatoa stare in giudizio a norma dell’art. 77 del codice di procedura civile”.L’art. 5 dello stesso Regolamento suddetto, al comma 1, aggiunge che:“Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essereconvenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soloai sensi delle norme di cui alle Sezioni da 2 a 7 del presente capo”.Sempre per quanto qui rileva, l’art. 7 della Sezione 2, sotto la rubrica“Competenze speciali”, recita: “Una persona domiciliata in uno Stato membropuò essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materiacontrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell’applicazione della presentedisposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:- nel caso di compravendita di beni, il luogo, situato in uno Statomembro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in baseal contratto.- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Statomembro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in baseal contratto”.Nello svolgimento della censura in esame, la ricorrente ha richiamatotaluni passi della sentenza 11 marzo 2020 della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea (Terza Sezione) nel procedimento C-19/09, tra la Wood FloorSolutions Andress Damberger GmbH, società avente sede in Austria, e la SilvaTrade S.A., società con sede in Lussemburgo; causa avente ad oggetto unadomanda di indennizzo per lo scioglimento anticipato di un contratto diagenzia commerciale eseguito in una pluralità di Stati membri.

3.2 – Al di là di taluni evidenti difformità tra la fattispecie concreta giuntaal vaglio della Corte europea e quella che qui ci occupa, dai principi in essa espressi si desumono comunque utili spunti ermeneutici, rispetto al caso dispecie, in punto di giurisdizione.In primo luogo, occorre dare conto che la citata sentenza della Corte diGiustizia dell’Unione europea riguardava un caso in cui trovava ancoraapplicazione il previgente Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000,n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento el’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.Nondimeno, come si anticipava, le soluzioni date in tale decisione allequestioni allora poste (che riguardavano un contratto di agenzia commercialeeseguito in una pluralità di Stati membri, laddove nel nostro caso, secondo laprospettazione della ricorrente, l’attività dell’agente era stata eseguita in Statiextracomunitari), sono fondate su disposizioni di quel previgenteRegolamento, praticamente riprodotte in modo pedissequo in quelle delRegolamento U.E. n. 1215/2012, com’è agevole controllare dallacomparazione di tali ultime norme con quelle considerate in detta sentenza.Tenendo conto, allora, che l’art. 7 del vigente Regolamento U.E. hariprodotto il testo del previgente art. 5 del Regolamento (CE) n. 44/2001, puòconcludersi che il contratto di agenzia commerciale riguardi una “prestazionidi servizi”, cui fa attualmente riferimento l’art. 7, lett. b), secondo trattino,del nuovo Regolamento. Invero, l’intera motivazione della sent. della Cortedi giustizia UE 11.3.2010 cit. non ha nutrito dubbi sul punto che tale tipocontrattuale dell’agenzia commerciale rientri tra i contratti che prevedono una“prestazione di servizi”.Del resto, tale conclusione è avvalorata anzitutto dal rilievo che la lett.a) dell’art. 7 si riferisce alla “materia contrattuale” in genere, e che nell’ambito della stessa norma, ai fini dell’individuazione del “luogo diesecuzione dell’obbligazione dedotta in contratto”, l’unica diversa figuracontrattuale distintamente considerata (nel testo sub primo “trattino”) e disciplinata è quella della “compravendita di beni”; ed a ciò è sottesa all’evidenza la tendenziale onnicomprensività per il resto dell’ampio genus deicontratti relativi alla “prestazione di servizi”.E nello stesso senso depone indirettamente la considerazione che altri especificati contratti (quelli di assicurazione, quelli individuali di lavoro), non,però, quello di agenzia, sono appositamente disciplinati in punto dicompetenza giurisdizionale anche nel nuovo Regolamento, ma in distinte esuccessive previsioni.

3.3 – Tornando, quindi, alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel punto 34, si precisa: “che, in un contratto di agenziacommerciale, la parte che esegue la prestazione caratteristica di talecontratto e che, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondotrattino, del regolamento, effettua la fornitura dei servizi è l’agente”; nelpunto 38, si conclude che: “Pertanto, nell’ambito di un contratto di agenziacommerciale, occorre identificare, sulla base di tale contratto, il luogo in cuil’agente era tenuto a svolgere in via principale la propria attività per contodel preponente, consistente in particolare nella preparazione, nellanegoziazione ed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egliera incaricato”; nel punto 40, si è considerato che: “Qualora le disposizionidel contratto non consentano di stabilire il luogo della fornitura principale deiservizi – o perché esse prevedano una pluralità di luoghi di fornitura, o perchénon prevedano esplicitamente alcuno specifico luogo per tale fornitura – mal’agente abbia già fornito siffatti servizi, occorre, in via subordinata, prenderein considerazione il luogo in cui l’agente ha effettivamente svolto, in misuraprevalente, le proprie attività in esecuzione del contratto, a condizione che lafornitura dei servizi in tale luogo non sia contraria alla volontà delle partiquale risultante dalle disposizioni del contratto. A tal fine, è possibile tenerconto degli aspetti di fatto del caso di specie e, in particolare, del tempotrascorso in tali luoghi, nonché dell’importanza dell’attività ivi svolta. Spetta al giudice nazionale adito determinare la propria competenza sulla base deglielementi di prova sottoposti al suo esame (v. sentenza Color Drack, cit. punto41)”; nel punto 41, si aggiunge che: “In quarto luogo, in caso di impossibilitàdi stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi tanto sulla base delledisposizioni del contratto stesso quanto alla luce della sua esecuzioneeffettiva, occorre individuare tale luogo in altro modo che rispetti al tempostesso gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguiti dal legislatore”.Ma non va anche trascurato il successivo e conclusivo punto 42, in cuisi specifica: “In tale ottica, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett.b), secondo trattino, del regolamento, occorrerà considerare come luogo dellafornitura principale dei servizi prestati da un agente commerciale il luogo incui questi è domiciliato. Infatti, tale luogo è sempre identificabile con certezzaed è dunque prevedibile. Inoltre, esso presenta un legame di prossimità conla controversia, in quanto l’agente, con tutta probabilità, vi fornirà una partenon trascurabile dei propri servizi”; e quest’ultimo criterio del “luogo in cuil’agente è domiciliato” è, infatti, ribadito nella risposta definitiva ad una dellequestioni poste (v. punto 43).Nell’apprezzare ora tali rilievi della Corte Europea si deve considerareche il principio della prevedibilità delle “norme sulla competenza”giurisdizionale è stato ribadito anche in relazione al vigente Regolamento U.E.n. 1215/2012 (cfr. in particolare i “Considerando” 15 e 16 dello stesso).

4. – Deve, inoltre, sottolinearsi che, in ordine alle questioni digiurisdizione, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione sono anchegiudici del fatto, sicché si può e si deve esaminare l’atto negoziale la cuivalutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, anche quando taletitolo sia stato già apprezzato col provvedimento impugnato, perché ladecisione sulla corretta individuazione del giudice munito di competenzagiurisdizionale dipende da quella circostanza fattuale (Cass. Sez. Un. n. 567del 2024): ne consegue che tutti i profili di inammissibilità della censura, relativi alla mancata contestazione sulla circostanza che l’agente abbiaprestato la propria opera in Tizio, devono ritenersi ininfluenti.

5. – Venendo ora a considerare il testo del “Contratto” inter- partes indata 16 maggio 2005, vi è indicata “TASOVAV Tizio Tizio (diseguito indicata con Caio)” “come agente esclusivo con un contratto diagenzia esclusiva Sempronio”, prevedendosi, per quanto qui interessa, che:“1. Caio ha il diritto di agire in qualità di agente esclusivo di NEWLONGnel territorio della ex Jugoslavia (in conformità all’Articolo 7) per lapromozione e la vendita di Sacchettatrici e apparecchiature correlate prodottee/o vendute da Sempronio;

2. Caio è tenuta a fornire informazionirelative alle situazioni di mercato, alla concorrenza tariffaria e alle attività eprevisioni di vendita allo scopo di assistere alle vendite di Sempronio nella exJugoslavia (in conformità all’Articolo 7)”. L’art. 7, a sua volta, specificava:“Caio ha il compito di seguire le richieste di informazioni dalla exJugoslavia. I Paesi interessati sono: – Bosnia e Erzegovina – Serbia eMontenegro – Macedonia”.

5.1 – In calce al contratto scritto sono presenti le sottoscrizioni delleparti e, per quanto qui interessa, quella del Caio era seguita dagli estremiidentificativi essenziali della sua impresa “Caio”,pacificamente individuati (indirizzo della sede in Burago di Molgora inprovincia di Milano e numeri di telefono e di fax, che, come si trae dal prefisso+ 39, corrispondono a recapiti telefonici italiani).Gli stessi “contatti” e sede sono costantemente presenti nellacorrispondenza tra le parti (sia quella inviata d all’agente che quella ricevutadalla Sempronio) e nelle fatture che la stessa ricorrente haprodotto anche in questa sede. Nessuno dei documenti predetti proviene da,o è stato inviato in, Serbia o qualcuno degli altri Paesi extra-UE dell’exJugoslavia indicati nel contratto scritto di agenzia, oppure da altri Paesi ingenere. Anche nell’unico documento che esalta a più riprese la ricorrente (nelcaso dei primi due motivi a pag. 22 del ricorso, nel relativo “preambolo”),ossia, la mail in data 10.12.2015, annettendo ad essa addirittura valoreconfessorio, l’agente si limita a far presente di essere “rimasto qui in Serbiaper ultimare questo affare al quale ho lavorato per un lungo periodo”,peraltro, facendo presente che la sera stessa sarebbe tornato “a Milano”, nellacui provincia come s’è già visto aveva sede la sua impresa, indicandovisempre numeri di cellulare e di fax con il prefisso internazionale dell’Tizio.Nella nota non si specifica quanto tempo il Caio si fosse trattenuto inSerbia, prima di rientrare in Tizio, e si tratta dell’unico documento checomprova una presenza fisica dell’agente in Serbia in un rapporto agenzialeche ha avuto corso per oltre 11 anni, e certamente non solo per l’affareconcluso con la Natura Trade.

6. – Tutto ciò considerato, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1742primo comma cod. civ., “Col contratto di agenzia una parte assumestabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione,la conclusione di contratti in una zona determinata”.Il contratto di agenzia si caratterizza, pertanto, nell’affidamento di unostabile incarico avente ad oggetto la promozione, per conto della preponente,contro un corrispettivo, della conclusione di contratti in una determinatazona.In giurisprudenza (Cass. n. 6482/2004; Cass. n. 20453/2018) si èaffermato che, nel contratto di agenzia, la prestazione dell’agente consiste inpromozione della conclusione di contratti in una zona determinata per contodel preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione deicontratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente perl’accettazione. Come, però, specificato nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sopra richiamata, il luogo che rileva, ai fini dell’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento, è “il luogo in cui l’agenteera tenuto a svolgere in via principale la propria attività per conto delpreponente, consistente in particolare nella preparazione, nella negoziazioneed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egli eraincaricato”.Nella fattispecie, pertanto, è agevole rilevare che il luogo previsto dalcontratto, ove il lavoratore era tenuto a svolgere la propria attività, è la “exJugoslavia con interessamento dei Paesi Bosnia e Erzegovina – Serbia eMontenegro – Macedonia” e questo rileva ai fini della individuazione dellacompetenza giurisdizionale.Non può condividersi la tesi secondo cui, ai fini della giurisdizione,occorre distinguere l’ambito spaziale, rispetto al quale può essere delimitatol’incarico agenziale, da intendersi quale “zona determinata”, dal luogo situatonello Stato membro in cui i servizi, nella specie di un agente, sono stati oavrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.Tale distinzione, invero, può assumere rilevanza allorquando il contratto“non consenta di stabilire il luogo della fornitura principale dei servizi – operché esso preveda una pluralità di luoghi di fornitura, o perché non prevedaesplicitamente alcuno specifico luogo per tale fornitura – ma l’agente abbiagià fornito siffatti servizi”, come precisato dalla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea (punto 40 della sentenza citata).Ma quando il luogo di svolgimento dell’incarico promozionale, come nelcaso de quo, sia precisamente determinato, dello stesso si deve tenere contoai fini della applicazione dei criteri, previsti dal Regolamento U.E. regolantela materia, per individuare la giurisdizione del giudice adito, in un contesto incui è anche ipotizzabile che l’attività svolta d all’agente possa essere connotata da prestazioni diverse e non definite, svolte pure in altri luoghi, macomunque finalizzate alla promozione e conclusione dei contratti nella zonaassegnata, essendo tali le obbligazioni principali dell’agente.Del resto, una diversa interpretazione, in cui la individuazione dellacompetenza giurisdizionale sarebbe lasciata alla discrezionalità dell’agentecon riferimento al luogo della sede della impresa di quest’ultimo perindividuare lo spazio di esecuzione delle proprie attività senza alcun riguardoalla zona contrattualmente assegnata, contrasterebbe, per la sua intrinsecavariabilità, con il principio della prevedibilità delle “norme sulla competenza”giurisdizionale, sopra richiamato, che costituisce un obiettivo del legislatoreeuropeo, come specificato nei “Considerando” 15 e 16 del Regolamento U.E.n. 1215/2012.Deve, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E n. 1215/2021, relativamente allaindividuazione dei criteri delle “Competenze speciali” -che consentono cheuna persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in unaltro Stato membro- ai fini della competenza giurisdizionale, nel contratto diagenzia commerciale, occorre avere riguardo alla zona territorialmenteassegnata all’agente quale luogo della fornitura principale dei servizi perconto del preponente».Conseguentemente, la Corte territoriale ha erroneamente confermato lagiurisdizione del giudice italiano adito, come già deciso dal Tribunale, inquanto il criterio della “Competenza speciale” del luogo della prestazione deiservizi in uno Stato membro (nella fattispecie in Tizio) non è statocorrettamente applicato, di talché il giudice competente a decidere lapresente controversia, ai sensi del citato Regolamento U.E., era daindividuarsi solo in quello olandese, essendo la Sempronio Sempronio B.V.domiciliata in Olanda (e non avendo in Tizio un rappresentante autorizzato astare in giudizio a norma dell’art. 77 del codice di procedura civile) ed essendo la zona assegnata, nella quale il Caio aveva il diritto di agire in qualità diagente esclusivo di Sempronio, quella della ex Jugoslavia, coninteressamento dei Paesi Bosnia e Erzegovina – Serbia e Montenegro -Macedonia.

7. – Con un secondo motivo si denuncia testualmente “Omesso esamedi un fatto decisivo dibattuto tra le parti ai fini della determinazione dellagiurisdizione, ai sensi dell’art. 360 nn. 1 e 5 c.p.c., e comunque violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e 115 e 116 c.p.c., aisensi dell’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ingiustamenteomesso di esaminare la dichiarazione confessoria resa dal Sig. Caio inrelazione al luogo di effettiva esecuzione del Contratto d’Agenzia in relazione all’Affare”.

8. – Con un terzo motivo si denuncia testualmente “Violazione/falsaapplicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 2709-2710-2730-2733comma 2 e 2735 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. eomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello considerato (i) chenella Fattura a Saldo il Sig. Caio ha confessoriamente accettato laProvvigione del Due per Cento e (ii) che la Fattura a Saldo prova, in ogni casoe comunque, la sussistenza dell’accordo sulla Provvigione del Due per Cento”.

9. – Con un quarto motivo si denuncia testualmente “Violazione/falsaapplicazione dell’art. 115 I comma c.p.c., in relazione all’art. 360 I comma n.3 c.p.c. per travisamento della prova, per avere la Corte d’Appello stabilitoche, dopo la Fatture d’Agosto 2016, nessun accordo è intervenuto tra le partiper avere il Sig. Caio emesso nei confronti della Sempronio Sempronio B.V.fatture non relative all’affare, quando, invece, il sig. Caio, dopo le Fattured’Agosto 2016, ha emesso una sola fattura, la Fattura a Saldo, che proval’accordo sulla Provvigione del Due per Cento”.

10. – Con un quinto motivo si eccepisce testualmente “Nullità dellaSentenza d’Appello per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., peravere la Corte d’Appello (i) motivato la sentenza in modo apparente nellaparte in cui ha ritenuto non intervenuto l’accordo tra le parti sulla Provvigionedel Due per Cento, e (ii) omesso di far riferimento al documento decisivorappresentato dalla Fattura a Saldo”.

11. – Con un sesto motivo si denuncia testualmente “Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’Appelloomesso di considerare (i) la sussistenza dell’accordo sulla Provvigione del Dueper Cento, (ii) l’inadempimento del Sig. Caio a tale accordo, avendo eglichiesto – in spregio di tale accordo – la provvigione dell’otto per cento, e (iii)la definitività della valutazione del Tribunale sulla gravità di dettoinadempimento”.

12. – Con un settimo motivo si eccepisce testualmente “Nullità dellaSentenza d’Appello per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appelloomesso di esaminare fatti decisivi, rendendo meramente apparente lamotivazione della sentenza”.

13. – La trattazione dei suddetti motivi resta assorbita d all’accoglimentodel primo.

14. – Alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del primo motivo,con assorbimento dei restanti, la gravata sentenza deve essere cassata senzarinvio in relazione al motivo accolto e va dichiarato, ex art. 382 c.p.c., ildifetto di giurisdizione del giudice italiano.

15. – Le spese processuali dell’intero giudizio devono essereintegralmente compensate tra le parti in ragione della novità e dellacomplessità delle questioni trattate.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza inrelazione al motivo accolto e dichiara il difetto di giurisdizione del giudiceitaliano. Compensa tra le parti le spese di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, il giorno 26 maggio 2026.

Il Primo Presidente
Pasquale D’Ascola