Cass. civ., Sez. Unite, n. 25585 del 21/09/2026 (udienza 26/05/2026), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore IANNELLO EMILIO
La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in quanto richiamata dall’art. 2 della legge n. 218 del 1995, ha priorità sull’ordinamento interno e determina la competenza internazionale in favore del giudice del luogo di consegna della merce, quando il convenuto sia domiciliato in uno Stato contraente, indipendentemente dal fatto che la controversia riguardi un contratto di fornitura di beni o servizi.
Stefania Mugnai,domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n. 2789/2021,depositata il 5 novembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere Emilio Iannello.
1. Alfa S.r.l. ottenne dal Tribunale di Piacenza, nel 2017,decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per l’importo di euro7.950,00 oltre accessori, a titolo di corrispettivo della fornitura divetrocamera, veneziane e centraline in favore della società svizzeraTizio, destinata al cantiere sito in Bironico (CH).Tizio vi si oppose, deducendo, in via preliminare, e per quanto inquesta sede interessa, l’incompetenza del Tribunale di Piacenza infavore del Tribunale di Lugano, in virtù di una clausola contenuta nellacommessa d’ordine, che prevedeva la devoluzione «di qualsiasicontroversia inerente ai pagamenti o all’esecuzione» al foro di Lugano.Alfa S.r.l. si costituì contestando l’ammissibilità e lafondatezza dell’opposizione. In particolare, disconobbe la firmaapposta in calce alla conferma d’ordine del 17 giugno 2016 richiamatada Tizio, eccependo che la sottoscrizione non era riconducibile allasocietà fornitrice.
2. Espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale, con sentenza n.544 del 2020, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivoe condannando Tizio alla refusione delle spese di lite. Ritenneinfondata la preliminare eccezione in ragione della natura non esclusivadel foro convenzionale e, nel merito, generiche e inconsistenti le difesedi Tizio.
3. Quest’ultima interpose gravame innanzi alla Corte d’appello diBologna, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano sindalla fase monitoria in favore del giudice elvetico, alla luce dellaConvenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 e della legge n. 218 del 1995, nonché, in via subordinata, l’ingiustizia della decisione di meritoper mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
4. Con sentenza n. 2789/2021, resa pubblica il 5 novembre 2021,la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado,ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e individuatoil giudice della Confederazione svizzera, foro di Lugano, come giudicemunito di giurisdizione sulla controversia (per mero, evidente, lapsuscalami indicato in dispositivo come «giudice francese»), revocandoconseguentemente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diPiacenza e regolando le spese di lite.Reputata, in premessa, ammissibile la riproposizione e precisazionein appello della questione di giurisdizione, già sollevata in primo grado,pur se impropriamente qualificata come eccezione di incompetenzaterritoriale ─ e ciò in quanto, ha precisato, «l’art. 11 della legge 218del 1995 prevede che il difetto di giurisdizione può essere rilevato inqualunque stato e grado del processo dal convenuto che non abbiaaccettato la giurisdizione» ─ ha rilevato che la controversia, avente adoggetto una fornitura di beni eseguita in Svizzera in favore di societàivi domiciliata, rientrasse nell’ambito di applicazione della Convenzionedi Lugano del 2007 (la quale – ha osservato – «ricalca la disciplina delregolamento comunitario 44 del 2001, così estesa agli Stati aderenti,pur non appartenenti alla Unione Europea»), con priorità sull’ordinamento interno ex art. 2 legge n. 218 del 1995, e che i criteridel domicilio del convenuto e del luogo di consegna della merceradicassero, ai sensi degli artt. 2 e 5 della Convenzione, la giurisdizionenel foro elvetico.
5. Avverso tale decisione Alfa S.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito AFEPs.a.g.l. con controricorso.Con atto depositato il 27 gennaio 2026 la ricorrente ha propostoistanza al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 376, secondo comma, cod. proc. civ., chiedendo che il ricorso ─ già pendente davanti alla SecondaSezione civile di questa Corte ─ fosse assegnato alle Sezioni Unite, inragione della natura della questione, attinente alla giurisdizione e nonancora scrutinata da queste Sezioni nei termini prospettati.Con provvedimento del 5 febbraio 2026 il Primo Presidente hadisposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite civili.Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso,chiedendo l’affermazione della competenza internazionale del Tribunaledi Lugano sulla base della Convenzione di Lugano e dell’art. 11 dellalegge n. 218 del 1995.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso ─ rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2 della Convenzione di Lugano del 2007 e dell’art.11 della l. 218/1995 in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c.» ─ la ricorrentelamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia dichiarato il difettodi giurisdizione del giudice italiano e la spettanza della giurisdizione algiudice elvetico.
1.1. Osserva in premessa che la normativa cui occorre nella speciefare riferimento è dettata dalla Convenzione concernente lacompetenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materiacivile e commerciale, stipulata a Lugano il 30 ottobre 2007, ratificata dall’Unione europea con decisione del Consiglio del 27/11/2008 edentrata in vigore, nei rapporti tra UE e Confederazione elvetica, il 1°gennaio 2011 (per brevità, Convenzione di Lugano del 2007), conprevalenza rispetto alla legge n. 218 del 1995 (c.d. legge di dirittointernazionale privato e processuale) in forza della previsione di cui all’art. 2, comma 1, l. cit. secondo cui «Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionaliin vigore per l’Italia».Sarebbe pertanto erronea, sotto questo preliminare profilo, lamotivazione della sentenza impugnata là dove fa riferimento alle normedella l. n. 218 del 1995, in particolare all’art. 11, nonché al Reg. Ce44/01 (normativa peraltro abrogata a seguito del Reg. Ue 1215/12 ecomunque inconferente in quanto non riguarda rapporti con Statiextra-Ue).Richiamate, quindi, quale quadro normativo di riferimento, ledisposizioni di cui agli artt. 2, 22, 23, 24, 25 e 26.1 della Convenzione,osserva che, in forza di esse, il difetto di giurisdizione internazionale èrilevabile d’ufficio solo nei casi di competenza esclusiva di cui all’art. 22o in ipotesi di contumacia del convenuto, condizioni non ricorrenti nelcaso di specie.
1.2. In punto di fatto, rileva che Tizio aveva sollevato in primogrado unicamente un’eccezione di incompetenza territoriale fondatasulla clausola di foro contenuta nella conferma d’ordine del 17 giugno2016, il cui documento, recante firma disconosciuta da Vetreria Barani,non era stato oggetto di istanza di verificazione, con conseguenteinutilizzabilità della clausola stessa.Ciò premesso, sostiene che:─ da un lato, l’opponente, avendo contestato nel primo attodifensivo la giurisdizione (rectius, l’incompetenza territoriale),esclusivamente invocando la clausola attributiva della giurisdizionesenza contestare sotto altri profili o indicare altri criteri di collegamentoche avrebbero condotto alla giurisdizione straniera, ha esaurito il suopotere di contestazione, non potendo aggiungere nuove contestazioninel corso del processo e, in particolare, nell’atto di appello;─ d all’altro, la Corte d’appello non poteva rilevare d’ufficio il difettodi giurisdizione sotto profili differenti rispetto a quelli dedotti dall’opponente in primo grado con il primo atto difensivo, arrogandosi così il potere di valutare per la prima volta contestazioni mai sollevatenel primo grado di giudizio, trattandosi di eccezione non rilevabiled’ufficio.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La Corte d’appello ha in premessa sottolineato che la societàstraniera opponente (convenuta in senso sostanziale) aveva formulatol’eccezione anzidetta già con l’atto di opposizione, pur impropriamentequalificandola.Il rilievo è corretto e ha efficacia dirimente.Ed invero va rimarcato che, pur deducendo l’”incompetenza” delgiudice italiano adito, la società opponente aveva con ciò e per ciòstesso chiaramente inteso affermare, e sentir riconoscere, che nessungiudice italiano avesse giurisdizione sulla presente controversia; lacircostanza che tale contestazione sia stata formalmente veicolatacome eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenzanon ne muta la sostanza, che è quella di un rifiuto della giurisdizioneitaliana in favore di un giudice straniero.Varrà in proposito rammentare che in diverse occasioni le SezioniUnite hanno avuto modo di evidenziare che non incorre nel vizio diultrapetizione il giudice che dichiari il proprio difetto di giurisdizione infavore di giudici stranieri quando il convenuto abbia manifestato lavolontà di rifiutare la cognizione del giudice adito, a nulla rilevando cheegli abbia formalmente qualificato l’eccezione come d’incompetenza. Insimili ipotesi, la parte ha, comunque, in sostanza eccepito la carenzadi giurisdizione del giudice italiano, mentre l’impropria qualificazioneterminologica costituisce questione qualificatoria che il giudice è tenutoa rettificare d’ufficio, trattandosi di attività di corretta sussunzione delfatto nell’ambito normativo pertinente (v. in termini Cass. Sez. U.10/11/1973, n. 2969; Cass. Sez. U. 15/10/1992, n. 11261; cfr. ancheCass. Sez. U. 06/06/2024, n. 15861, secondo cui, in un caso di difettodi giurisdizione del giudice italiano per devoluzione della controversia ad arbitro estero, «l’improprietà terminologica nella qualificazione dell’eccezione può essere considerata priva di concrete conseguenzegiuridiche se comunque risulta chiaro che il Giudice ha ritenuto ilproprio difetto di potestas iudicandi sulla base dell’esistenza di unavalida clausola compromissoria»; v. anche Cass. Sez. 1 Sentenza,10/09/2014, n. 19004, rv. 631963, secondo cui, «qualora il giudiceordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria “incompetenza”in favore del giudice straniero, la relativa sentenza non è impugnabilecon il regolamento di competenza, né con il ricorso straordinario percassazione, trattandosi di una decisione sulla “competenzainternazionale” che attiene non alla ripartizione interna dellacompetenza tra i giudici dell’ordinamento italiano, ma ad una questionedi giurisdizione tra i giudici di diversi Stati»).Correttamente, in tale contesto, la Corte d’appello ha dunqueinteso fare applicazione dell’art. 11 legge n. 218 del 1995, a mente delquale «il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque statoe grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbiaespressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana».In base a tale disposizione, avendo comunque la società elvetica –convenuta in senso sostanziale – chiaramente manifestato già nell’attodi opposizione, con la menzionata eccezione pur impropriamentequalificata, la volontà di “non accettare” la giurisdizione italiana, le eracertamente consentito rilevare in appello il difetto di giurisdizione delgiudice italiano benché sulla base di argomenti diversi da quelli addottiin primo grado.
2.2. Al riguardo, non è condivisibile la tesi della ricorrente secondocui la Convenzione di Lugano escluderebbe in radice l’applicabilità dell’art. 11 della legge n. 218 del 1995.L’art. 2 di tale legge stabilisce che le disposizioni interne «nonpregiudicano» l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigoreper l’Italia, con ciò riconoscendo la prevalenza del diritto convenzionale nella disciplina dei criteri di giurisdizione, ma non escludendol’operatività delle norme interne che, come l’art. 11, disciplinano profiliprocessuali relativi alle modalità di deduzione e rilievo del difetto digiurisdizione, purché non in contrasto con il sistema convenzionale.Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nellesue conclusioni, la Convenzione di Lugano regola i criteri dicollegamento e i casi in cui il giudice deve, o può, rilevare d’ufficio lapropria incompetenza, ma non vieta al legislatore interno di prevedereche il convenuto, il quale non abbia accettato la giurisdizione italiana,possa far valere il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado delprocesso.L’art. 11 legge n. 218 del 1995, nella parte in cui consente alconvenuto non acquiescente di sollevare il difetto di giurisdizione anchein grado di appello, si colloca dunque in posizione complementarerispetto alla Convenzione di Lugano: esso non amplia né restringe i casiin cui la giurisdizione italiana sussiste o difetta, ma disciplina quando ecome l’eccezione può essere riproposta, senza interferire con i criteri2.
3. Né può ritenersi formato un giudicato interno sullagiurisdizione: il Tribunale di Piacenza si è limitato a rigettare l’eccezionedi “incompetenza”, pronunciando nel merito, ma Tizio haespressamente censurato tale statuizione con specifico motivod’appello, così escludendo ogni acquiescenza; la questione dellagiurisdizione è dunque rimasta “aperta” e legittimamente devoluta algiudice di secondo grado.
2.4. Né infine, all’applicabilità dell’art. 11 l. n. 218 del 1995 potrebbe nella specie ostare la circostanza che, al disconoscimentodella sottoscrizione apposta sulla commessa d’ordine invocata dall’opponente a fondamento della eccezione come inizialmenteopposta, non abbia fatto seguito istanza di verificazione. Tale circostanza rileva, infatti, quale ragione di merito diinfondatezza dell’eccezione sotto tale profilo, ma non toglie checomunque, con il fatto stesso di averla proposta, l’opponente abbiamanifestato l’intenzione di non accettare la giurisdizione italiana, unicacircostanza rilevante ai fini della menzionata disposizione.L’inutilizzabilità del documento privato disconosciuto incide sullapossibilità di attribuire efficacia probatoria alla clausola di proroga dellagiurisdizione ivi contenuta, ma non elide, di per sé, né il sotteso rifiutodi giurisdizione manifestato dalla parte convenuta, né la possibilità difondare l’eccezione su diversi criteri attributivi desunti dallaConvenzione di Lugano e da fatti pacifici (domicilio della convenuta eluogo di consegna della merce).Poiché Tizio non ha mai ritirato o abbandonato la contestazionedella giurisdizione italiana, ma l’ha anzi ribadita e specificata in appello,non può farsi discendere dalla mancata verificazione della clausolacontrattuale una implicita accettazione della giurisdizione del giudiceitaliano.
2.5. Nel merito (cassatorio), è appena il caso di rilevare, infine, chela valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di giurisdizioneè frutto di una corretta applicazione degli artt. 2 e 5 della Convenzionedi Lugano, discendendo da essi, a fronte dei dati fattuali pacifici incausa, la giurisdizione del giudice elvetico sia in quanto giudice delloStato, vincolato dalla Convenzione, ove ha la propria sede la societàopponente, convenuta in senso sostanziale, sia in quanto giudice delloStato, vincolato dalla Convenzione, ove l’obbligazione dedotta ingiudizio è stata o deve essere eseguita.Nemmeno la ricorrente, del resto, contesta la pertinenza allafattispecie dei criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 2 e 5 dellaConvenzione di Lugano, né la conseguente affermazione dellagiurisdizione del giudice svizzero in quanto giudice del domicilio delconvenuto e del luogo di consegna della merce; essa incentra la censura esclusivamente sul profilo processuale della pretesainammissibilità del rilievo officioso del difetto di giurisdizione e dellatardività dell’eccezione.Esclusa tale inammissibilità, alla luce dei principi sopra richiamati,la conclusione della Corte territoriale, nel senso del difetto digiurisdizione del giudice italiano e della spettanza della giurisdizione alTribunale di Lugano, deve ritenersi immune da vizi.
3. La memoria, che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente,ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesicensorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possanoindurre a un diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
4. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente conferma delladeclaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano e dell’affermazione della giurisdizione del giudice elvetico.
5. Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente allarifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali,liquidate come da dispositivo.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto d all’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M
rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice elvetico.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.400,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2026.
Il Presidente
Pasquale D’Ascola