Errore materiale nella condanna alla cassa delle ammende: 4.000 euro diventano 3.000 (Cass. Sez. Unite, n. 17494/2026)

di | 14 Maggio 2026

Cass. pen., Sez. Unite, n. 17494/2026 (udienza 23/4/2026) — Presidente MOGINI STEFANO, Relatore AGOSTINACCHIO LUIGI


Le Sezioni Unite penali intervengono d’ufficio, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., per correggere un errore materiale contenuto nella loro stessa ordinanza-documento: nell’ultimo rigo della motivazione e nel dispositivo era indicata la somma di quattromila euro da versare in favore della cassa delle ammende, mentre nel corrispondente dispositivo riportato sul ruolo di udienza ne era stabilita una di tremila euro. Con l’applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. la Corte dispone che la somma debba intendersi e leggersi determinata in tremila euro, mandando alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale.

ORDINANZA

di ufficio, ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 37825/2025 del 10/07/2025 delle Sezioni Unite penali, pronunciata nei confronti di Natale Edmondo, nato a Cosenza 11 10/07/1978; visti gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal componente Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che ha richiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale segnalato;

ritenuto che, nella ordinanza-documento delle Sezioni Unite penali n. 37825/2025, deliberata il 10 luglio 2025 e depositata il 20 novembre 2025, è contenuto un evidente errore materiale, in quanto nell’ultimo rigo della motivazione e nel dispositivo, è riportata, quale oggetto di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende, la somma di euro quattromila, mentre nel corrispondente dispositivo riportato sul ruolo di

udienza è indicata la somma di euro tremila; considerato pertanto che debba operarsi la correzione di detto errore materiale, a norma dell’art. 130 cod. proc. pen., mandando alla

Cancelleria per le conseguenti annotazioni sull’originale della predetta ordinanza.

P.Q.M.

Dispone la correzione della ordinanza-documento Sez. U., N. 37825 del 10 luglio 2025 nel senso che, laddove la somma da versare in favore della Cassa delle ammende viene indicata nell’ultimo rigo della motivazione e in dispositivo in 4.000,00 euro, deve intendersi e leggersi come determinata in euro 3.000,00. Manda alla

Cancelleria per la annotazione della correzione sull’originale della sentenza.

Così deciso il 23/04/2026.