Espressioni offensive verso i magistrati in un ricorso per revocazione: inammissibile il ricorso dell’avvocato (Cass. Sez. Unite, n. 21585/2026)

di | 24 Giugno 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 21585/2026 (udienza 28/4/2026) — Presidente STALLA GIACOMO MARIA, Relatore VALLE CRISTIANO


È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’avvocato contro la decisione che lo aveva sanzionato per illecito disciplinare (artt. 9 e 52 cod. deont. forense) per l’uso di plurime espressioni offensive e sconvenienti nei confronti dei giudici in un ricorso per revocazione. Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 sono omesse le generalità dell’avvocato e dei magistrati.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12626/2025 R.G. proposto da: Tizio, rappresentato e difeso in proprio – ricorrente – contro Consiglio Distrettuale degli Avvocati Catanzaro, Consiglio Nazionale Forense – intimati – avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro n. 10/2025 depositata il 5/05/2025. 2 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/04/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1.L’avvocato Tizio venne tratto a rispondere, dinanzi al Consiglio Distrettuale, in seguito CDD, di Catanzaro, del seguente addebito, così testualmente riportato: «violazione art. 9 e 52 del Codice Deontologico Forense l’avv. Tizio, nell’atto redatto del ricorso di revocazione del 20.09.2020 innanzi alla Corte di Cassazione, utilizzava plurime espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del giudice estensore della Corte d’Appello di Catanzaro dott.ssa Chiara Caio, e del consigliere estensore della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, dott. Sempronio».

2.All’esito del procedimento il CDD di Catanzaro, con decisione del 5/05/2025, irrogava all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.

3. L’avvocato Tizio ha proposto, con atto del 16/06/2025, regolamento di giurisdizione – così dallo stesso ricorrente qualificato – avverso la suddetta decisione del CDD di Catanzaro.

4.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta per l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso sarebbe di per sé solo inammissibile, in quanto rivolto avverso un provvedimento amministrativo di carattere giustiziale (Sez. U 27/12/2019 n. 34476), suscettibile di ulteriore pronuncia sulla giurisdizione da parte del Consiglio Nazionale Forense, al quale pure l’avvocato Tizio ha proposto specifica impugnazione, che è stata prodotta in allegato al regolamento di giurisdizione, recante data 10/06/2025 e quindi anteriore al ricorso per regolamento, che reca data 16/06/2025.

Non consta, peraltro, quale sia lo stato del procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, ossia se il processo a carico dell’avvocato Tizio sia stato concluso o meno e, quindi, a maggior ragione, quale sia stata la decisione del CNF, se di accoglimento o rigetto dell’impugnazione.

1. In ogni caso, il ricorso in esame non prospetta alcuna concreta questione di giurisdizione, limitandosi il ricorrente a proporre questioni concernenti la condotta di due magistrati, dei quali uno in servizio presso la Corte di Cassazione, che hanno adottato, o concorso ad adottare, decisioni sfavorevoli per un assistito dell’avvocato Tizio e per questa ragione, a quanto traspare dal ricorso in oggetto, coinvolti, da parte dello stesso avvocato, in azioni di responsabilità civile, ai sensi della legge n. 188 del 13/04/1987 recante norme sul «Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati», dinanzi al Tribunale di Perugia.

2. Le Sezioni Unite intendono qui ribadire la propria risalente giurisprudenza (Sez. U 18/10/1984 n. 5245), non ravvisando ragioni per disco starsene, o mutarla, e rispetto alla quale non constano mutamenti successivi alla innovata regolazione della materia disciplinare degli avvocati a opera della legge n. 247 del 31/12/2012. Secondo questa Corte (Sez. U del 27/12/2019 n. 34476) pure dopo la riforma dell’ordinamento professionale forense di cui alla l.

n. 247 del 31/12/2012, anche il procedimento davanti al Consiglio distrettuale, CDD, conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell’ordine, nel senso che nel procedimento disciplinare a carico di avvocati (o, in precedenza, all’epoca di vigenza del precedente ordinamento forense, anche procuratori legali), il regolamento preventivo di giurisdizione, non può trovare ingresso nella fase, di natura amministrativa, dinanzi al Consiglio dell’ordine locale, ora Consiglio Distrettuale di Disciplina ed è esperibile nella sola fase introdotta con la impugnazione del 4 provvedimento di detto Consiglio locale davanti al Consiglio Nazionale

Forense, in considerazione del suo carattere giurisdizionale.

3. Da tanto consegue di per ciò solo l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’avvocato Tizio.

4.

Queste Sezioni Unite non possono, tuttavia, omettere di rilevare che le questioni prospettate nelle quattro pagine del ricorso, ove pure si potesse addivenire a decisione di ammissibilità in rito, sarebbero esse pure inammissibili, in quanto volte a prospettare, secondo una costruzione sintattica di scarsa chiarezza, ragioni di incompatibilità in capo ai magistrati Chiara Caio e Sempronio che hanno deciso la controversia patrocinata dall’avvocato Tizio per essere gli stessi stati coinvolti, successivamente all’avere concorso ad adottare i provvedimenti giudiziari sfavorevoli per l’assistito dell’avvocato stesso, in una causa per la responsabilità civile, dinanzi al Tribunale di

Perugia, ai sensi della legge n. 188 del 1987.

Se è questa la corretta interpretazione delle ragioni, esposte nell’atto, esse non sono evidentemente suscettibili di determinare, al momento della decisione della controversia patrocinata dall’avvocato in fase d’appello e davanti questa Corte di Cassazione, un’ipotesi di obbligo di astensione per i suddetti magistrati, posto che un tale obbligo sarebbe potuto ritenersi sussistente soltanto dopo che i detti magistrati avevano concorso alla decisione.

5. Le dette ragioni sono, inoltre, del tutto inadeguate a sorreggere la prospettazione di una questione di giurisdizione, che non risulta, sulla base di quanto scritto dal ricorrente, in alcun modo utilmente deliba bile sia con riferimento alla giurisdizione amministrativa che a quella civile.

6. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

7. Nulla per le spese di lite poiché non vi è stata esplicazione di attività difensiva da alcuna controparte. 5 8. Va, infine, disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell’avvocato Franceso Tizio e dei magistrati Chiara Caio e Sempronio.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone l’oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28/04/2026.

Il Presidente
Stefano Mogini