Cassazione: il diritto alla NASpI è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo

di | 18 Settembre 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 25565 del 18/09/2026 (udienza 26/05/2026), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore MANCINO ROSSANA


Il diritto alla prestazione indennitaria di disoccupazione (NASpI) costituisce un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo. La natura giuridica della posizione soggettiva dell’assicurato non muta in ragione della denominazione degli atti con i quali l’ente previdenziale verifica la sussistenza dei requisiti normativi per la configurazione del diritto, né per il fatto che tali atti siano qualificati come provvedimenti amministrativi. La domanda di condanna al pagamento della prestazione è volta a far valere una posizione creditoria correlata a un diritto soggettivo previsto dalla legge, il cui riconoscimento richiede la verifica, da parte dell’ente, della sussistenza dei requisiti previsti, senza che l’ente eserciti alcuna discrezionalità che possa affievolire la natura del diritto.

26/05/2026 C.C.ENZO VINCENTI Presidente di Sezione Cron. ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere R.G. n. 23210/2025 EMILIO IANNELLO Consigliere GUGLIELMO CINQUE Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere

ORDINANZA

Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 23210-2025 proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per laLOMBARDIA, con l’ordinanza n. 3631/2025 depositata il 10/11/2025 nella causatra:Tizio;- ricorrente non costituito in questa fase –contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIACESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’’Ente, rappresentato edifeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI e VINCENZOSTUMPO;, ;- resistente non costituito in queta fase -Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere ROSSANA MANCINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, ilquale chiede che la Corte accolga il conflitto di giurisdizione.

1. Tizio Tizio Tizio, cessato il rapporto di lavoro subordinato, aveva proposto all’INPS, in data 5 ottobre 2020, domanda di indennità mensileNASpI, accolta in data 14 ottobre 2020, quindi, aperta la partita IVA perl’esercizio di attività libero professionale di avvocato in data 16 febbraio 2021, aveva presentato, in data 10 maggio 2021, domanda di anticipazione della NASpI per attività autonoma, in specie libero professionale, respinta dall’Inps per tardività.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.738 dell’8 marzo 2023, ha declinato lagiurisdizione ritenendo che si vertesse in tema di giurisdizione di legittimità dell’atto amministrativo.

3. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, innanzi al quale ilgiudizio è stato riassunto, con l’ordinanza in epigrafe indicata solleva ilconflitto di giurisdizione sul rilievo che l’oggetto complessivo della domandaintrodotta con il ricorso introduttivo, consistente nel riconoscimento deldiritto al pagamento, nella misura di legge, in forma dilazionata o in unicasoluzione, della prestazione indennitaria denominata Naspi, inerisce a unasituazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo nondegradabile ad interesse legittimo.

4. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la giurisdizione delgiudice ordinario.

5. L’INPS ha depositato memoria difensiva e memoria illustrativa adesiva alleconclusioni del PG.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Correttamente il Tribunale Amministrativo Regionale milanese ha ritenutoche l’oggetto della domanda giurisdizionale proposta dal Tizio sia costituita dal riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento, nellamisura di legge, in forma dilazionata o in unica soluzione, della prestazione indennitaria di disoccupazione c.d. NASpI.

7. In tal senso, deve rilevarsi che nessun dubbio può sussistere circa la naturadi diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva diretta ad ottenerela prestazione rivendicata dagli assicurati nelle controversie come quella inesame, atteso che l’Istituto accerta la sussistenza o meno dei requisiti dellaprestazione medesima senza esercitare, al riguardo, alcuna discrezionalità(cfr., sulla prestazione in argomento, ex aliis: Cass.31 marzo 2025, n. 8422;Cass. 21 gennaio 2025, n. 1445; Cass. 6 dicembre 2024, n. 31398; nonché:Corte Cost., 20 maggio 2024, n. 90; Corte Cost., 14 ottobre 2021, n. 194).

8. La circostanza per cui la denominazione degli atti con i quali l’Ente previdenziale, al quale è demandata la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi per la configurazione di detto diritto, sia quella diprovvedimento non converte l’azione amministrativa in attività concessoriané muta la natura giuridica della situazione giuridica soggettiva piena dell’avente diritto.

9. La domanda di condanna al pagamento di prestazione contro la disoccupazione è, invero, volta a far valere una posizione creditoria correlata ad un diritto soggettivo previsto dalla legge che:

a) ai fini del suoriconoscimento richiede la verifica, da parte dell’Ente previdenziale, della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

b) per sua natura, non èsuscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione dell’enteerogatore che non esercita, in merito, valutazioni discrezionali neppuretecniche.

10. Del resto, risulta consolidata ed acquisita la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui gli atti degli enti previdenziali diretti all’accertamento non hannonatura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto ma di meracertazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata d all’ente laprestazione, l’azione dell’assicurato tendente ad ottenere la prestazione o ilripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimentodi diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell’assicurato (ex plurimis, Cass. 10 giugno 1999, n. 5725; Cass. 6 agosto2004 n. 15267; Cass. 10 febbraio 2006, n. 3404).

11. E’ di tutta evidenza, quindi, che la devoluzione della questione investe ilgiudicante dell’intera controversia, imponendogli, nell’ambito del poteredispositivo delle parti, di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge,senza che tale indagine possa in alcun modo essere limitata dalladeterminazione e dalla relativa motivazione adottata in sede amministrativa(ex multis: Cass., 24 settembre 2010, n. 20227; Cass., 8 luglio 2019, n.18314; Cass., 23 luglio 2015, n. 15521; Cass., 13 febbraio 2013, n. 3540).

12. Ne discende, dunque, che la giurisdizione è del giudice ordinario, atteso che,in materia di attribuzione (e revoca) o meno dell’indennità NASpI, in formarateale o in forma anticipata, l’Istituto emana un atto di mera certazione dell’esistenza o meno dei requisiti formali e sostanziali del diritto allaprestazione richiesta, senza alcun esercizio di discrezionalità.

13. In definitiva, dalla natura della posizione giuridica soggettiva rispetto allarichiesta dell’indennità c.d. NASpI (sia in forma rateale che in unicasoluzione, c.d. anticipata) e proprio in virtù del petitum sostanziale dellacontroversia, discende la giurisdizione del giudice ordinario, in specie ai sensi dell’art. 442 c.p.c., non rilevando affatto la prospettazione dell’assicuratoricorrente.

14. Va, dunque, cassata la declinatoria della giurisdizione, affermata lagiurisdizione del giudice ordinario e le parti rimesse innanzi al giudiceordinario, al quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudiziosul conflitto, per avere in questa sede l’INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, per l’effetto cassala sentenza n.738 dell’8 marzo 2023 del Tribunale di Milano, e rimette leparti innanzi al giudice ordinario con termine di legge per la riassunzione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del26 maggio 2026

Il Presidente
Pasquale D’Ascola