Ordinanza interlocutoria: la questione nomofilattica va in udienza pubblica (Cass. Sez. Unite, n. 4739/2026)

di | 3 Marzo 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 4739/2026 (udienza 25/11/2025) — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore ROSSETTI MARCO


Quando la trattazione fa emergere una questione di diritto a rilevanza nomofilattica, nella specie concernente la pretesa di un’autorità indipendente di compiere atti istruttori nella sfera riservata al legislatore o alla pubblica amministrazione, e la fattispecie risulta nuova con evidente rilevanza teorica e innegabili ricadute pratiche, anche alla luce della diffusione delle banche dati giurisprudenziali, è opportuo disporne il trattamento in udienza pubblica, luogo privilegiato in cui si assumono, in forma di sentenza, le decisioni di particolare rilevanza nomofilattico.

ORDINANZA

Interlocutoria sul ricorso n. 8173/25 proposto da: -) Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, in persona del presidente pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – contro -) Giulio Cesare Rizza e Mauro Beraldi, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato Mario Siragusa; – contro ricorrenti – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 febbraio 2025 n. 1390; Oggetto: diritto di accesso civico – poteri del giudice amministrativo – rinvio alla pubblica

udienza. N.R.G.: 8173/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Rilevato che 1. L’autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato (d’ora innanzi, “AGCOM”), per i propri fini istituzionali, ha istituito ed alimentato una banca dati elettronica contenente il massimario delle decisioni giurisprudenziali riguardanti la sua attività.

2. Il 3.4.2024 Mauro Beraldi e Giulio Cesare Rizza hanno chiesto all’AGCOM di poter consultare il suddetto massimario, invocando il diritto di “accesso civico” sancito dall’art. 5, comma 2, d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

3. L’AGCOM rigettò l’istanza; il rifiuto fu impugnato dagli istanti dinanzi al TAR del Lazio e quest’ultimo rigettò il ricorso. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 19 febbraio 2025 n. 1390 il Consiglio di Stato, VI Sezione, accolse il gravame ed ordinò all’AGCOM di pubblicare il massimario sul proprio sito web.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dall’AGCOM da con ricorso fondato su tre

motivi. Mauro Beraldi e Giulio Cesare Rizza hanno resistito con controricorso.

6. La Procura Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Ritenuto che col proprio ricorso l’AGCOM sostiene che la sentenza impugnata avrebbe invaso sia la sfera di competenze riservata al legislatore, sia N.R.G.: 8173/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 3 – in subordine – la sfera di competenze riservata alla Pubblica Amministrazione: vuoi dilatando oltre modo la nozione di “documento amministrativo”, vuoi impartendo alla P.A.

obblighi di facere non previsti dalla legge e comunque riservati alla discrezionalità amministrativa; che tale motivo di ricorso sottopone a questa Corte il tema dello sconfinamento dell’attività interpretativa compiuta dal Giudicante nella sfera riservata al legislatore o, in subordine alla Pubblica Amministrazione; che la fattispecie oggetto del contendere è nuova; ha una evidente rilevanza teorica ed innegabili ricadute pratiche, alla luce della diffusione delle banche dati giurisprudenziali create o gestite da molteplici pubbliche amministrazioni; che dunque viene in rilievo una questione di diritto a rilevanza nomofilattica che rende opportuno disporne la trattazione in

udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico (ex plurimis, Sez. U, n. 34475 del 23/11/2022);

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica

udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, addì 25 novembre 2025.

Il Presidente
Pasquale D’Ascola