Cass. civ., Sez. 1, n. 26558/2026 del 09/10/2026 (udienza 22/09/2026), ECLI:n/d — Presidente TERRUSI FRANCESCO, Relatore ZULIANI ANDREA
Sono rapporti continuativi o reiterati ai sensi dell’art. 70, terzo comma, della legge fallimentare, e dunque ai fini del limite posto agli effetti della revocazione, soltanto quelli che, anche fuori dall’ambito bancario, siano regolati a monte da un rapporto di conto corrente (art. 1823 cod. civ.) o da un analogo legame, in forza del quale gli atti estintivi di posizioni passive confluiscono in un contesto giuridico unitario in cui le rimesse possono ripristinare una provvista disponibile. Ne discende che i pagamenti per semplici forniture reiterate, privi di tale struttura unitaria, non beneficiano del limite previsto dalla norma.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30312/2018 R.G. proposto da BOGONI S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Marsilio Ferrara – ricorrente –
contro Fallimento SO.GES.TER. ITALIANA S.r.l., elettivamente domiciliato agli indicati indirizzi PEC degli avv. Michelangelo Peccati e Giorgio Zanetti, che lo rappresentano e difendono – controricorrente – avverso la sentenza n. 3719/2018 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 31.7.2018;
udita la relazione svolta, all’udienza del 22.9.2026, dal Consigliere Andrea Zuliani;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv. Domenico Bonaccorsi di Patti e Giorgio Zanetti.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento So.Ges.Ter. Italiana S.r.l. propose un’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, legge fall., nei confronti di Bogoni S.r.l., avente ad oggetto cinque pagamenti per vendite di carburanti effettuati nel periodo sospetto anteriore alla apertura della procedura concorsuale.
La domanda venne respinta dal Tribunale di Lodi, sul presupposto del difetto di prova della conoscenza, in capo a Bogoni S.r.l., dello stato di insolvenza in cui versava So.Ges.Ter. Italiana S.r.l. nel momento in cui questa effettuò i pagamenti in questione.
Il fallimento impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’appello di Milano, la quale, in accoglimento del gravame, condannò Bogoni S.r.l. alla restituzione della somma capitale di € 368.457, con l’aggiunta degli interessi legali. A tal fine, oltre a ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza, la corte territoriale rigettò le eccezioni di Bogoni S.r.l. incentrate sulla esenzione dalla revocatoria dei pagamenti effettuati «nei termini d’uso» (art. 67, comma 3, lett. a, legge fall.) e sul limite massimo dell’importo revocabile nel caso di «atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati» (art. 70, comma 3, legge fall.).
Contro la sentenza d’appello Bogoni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tredici motivi.
Il fallimento So.Ges.Ter. Italiana S.r.l. si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa prima della camera di consiglio originariamente fissata per il 27.2.2025.
A seguito di un rinvio a nuovo ruolo e dell’ordinanza interlocutoria n. 33168/2025, è stata fissata l’odierna udienza pubblica di discussione, essendosi ritenuta di particolare rilevanza nomofilattica la corretta interpretazione dell’art. 70, comma 3, legge fall. e, in particolare, «la questione di accertare se il legislatore, nel far precedere l’inciso “rapporti continuativi e reiterati” dal “comunque”, abbia, o meno, inteso applicare la disciplina di cui alla seconda parte dell’art. 70, comma 3, L.F. ai predetti rapporti solo quando presentino le medesime caratteristiche di un conto corrente bancario, con conseguente annotazione in un unico conto dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse».
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso (salva la cessata materia del contendere sugli ultimi due motivi) e le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi cinque motivi di ricorso sono volti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha accertato la conoscenza dello stato di insolvenza di So.Ges.Ter. Italiana S.r.l. nel tempo in cui Bogoni S.r.l. ricevette i pagamenti oggetto dell’azione revocatoria.
Essi sono così rubricati:
1.1. «(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c., in relazione all’art. 67, comma 2, legge fall.»;
1.2. «(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) Violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, legge fall. in relazione all’art.
5 legge fall.»;
1.3. «(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.»;
1.4. «(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) Falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c., in relazione all’art. 67, comma 2, legge fall.»;
1.5. «(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) Omesso esame dei fatti secondari e decisivi che dimostrano l’inscientia decoctionis e omesso esame dell’inesistenza dei fatti secondari e decisivi dedotti dal fallimento a prova della scientia decoctionis, tutti fatti oggetto di discussione tra le parti».
2. Questi primi motivi meritano una trattazione unitaria, per la stretta connessione tra di loro, e sono inammissibili, in quanto, nella sostanza, propongono nient’altro che una critica all’accertamento del fatto, il quale è riservato al giudice del merito e non è di per sé censurabile in sede di legittimità.
Solitamente – e ciò è avvenuto anche in questo caso – la prova di un fatto psicologico, qual è la conoscenza dello stato di insolvenza, non può che essere data per presunzioni, che il giudice del merito deve «ammettere» solo quando siano «gravi, precise e concordanti» (art. 2729, comma 1, c.c.). Tuttavia, questa Corte ha più volte affermato che la valutazione delle prove, compreso il giudizio sulla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza e sull’idoneità degli elementi presuntivi raccolti a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (v., ex multis, Cass. n. 27266/2023; 1234/2019; 1216/2006).
Detto questo in termini generali, con riguardo specifico a questi primi cinque motivi di ricorso, si rileva innanzitutto una contraddizione tra il primo motivo, con cui si imputa alla corte d’appello di avere basato il ragionamento presuntivo sull’unico indizio del pagamento mediante assegni postdatati, e il quarto, in cui si riconosce che gli indizi utilizzati sono stati almeno due (oltre al pagamento mediante assegni postdatati, la revoca di un bonifico già ordinato, per la mancanza di fondi sul conto corrente bancario). Ciò fermo restando che la presenza di una pluralità di fatti noti da cui risalire al fatto ignorato non è di per sé un requisito indispensabile per un ragionamento presuntivo conforme al dettato dell’art. 2729, comma 1, c.c. (Cass. nn. 2482/2019; 17574/2009; 19088/2007).
Il secondo e il terzo motivo sono volti a sostenere che il giudice del merito abbia confuso la conoscenza dello stato di insolvenza con la conoscenza di una temporanea mancanza di liquidità (unica circostanza asseritamente desumibile dalla emissione di assegni postdatati) o, in alternativa, che abbia basato la sua decisione su una catena di presunzioni (praesumptio de praesumpto), risalendo alla conoscenza dello stato di insolvenza dalla conoscenza della illiquidità, a sua volta presunta dalla emissione degli assegni postdatati. In questo modo, però, la ricorrente propone una sua personale ricostruzione dell’iter argomentativo che non corrisponde al contenuto della sentenza impugnata. La Corte d’appello di Milano ha invero ritenuto, nell’esercizio del suo potere-dovere di prudente apprezzamento del materiale istruttorio disponibile, che il pagamento mediante assegni postdatati e la revoca di un bonifico già disposto avessero determinato, in capo a Bogoni S.r.l., la conoscenza di quello stato di insolvenza di So.Ges.Ter.
Italiana S.r.l. che, nella sua oggettività, è un fatto presunto in via assoluta dalla legge e non ha bisogno di essere dimostrato (Cass. nn. 11357/2023; 6575/2018; 4559/2011).
Nel perimetro dell’insindacabile prudente apprezzamento delle prove disponibili da parte del giudice del merito rientra anche la scelta dei fatti noti ai quali attribuire maggiore e sufficiente rilevanza ai fini della dimostrazione del fatto ignorato, finché questa scelta non sia arbitraria e illogica, rendendola sindacabile, in sede di legittimità, sotto il profilo della totale assenza o della palese contraddittorietà della motivazione (per tutte, v. Cass. S.u. n. 8053/2014). In questa prospettiva cerca di porsi l’illustrazione del quarto e del quinto motivo, con cui si contesta alla corte territoriale di avere trascurato sia i fatti allegati dalla ricorrente non collimanti con l’ipotesi della conoscenza dello stato di insolvenza, sia la mancanza di prova di alcuni dei fatti indiziari allegati dal fallimento. Sennonché, a tale critica è agevole replicare che nessuno dei fatti allegati dalla ricorrente e descritti nel ricorso risulta incompatibile con la conoscenza dello stato di insolvenza e, quindi, tale da essere decisivo quale indizio discordante idoneo ad inficiare la legalità del ragionamento presuntivo. Si tratta soltanto della valutazione alternativa di alcuni fatti, in modo da neutralizzarne la possibile interpretazione come fatti indizianti della scientia decoctionis (progressiva diminuzione delle forniture, dilazione dei pagamenti, corrispondenza interna tra esponenti della debitrice). Ma, poiché quei fatti non sono stati posti dalla corte territoriale a fondamento della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, la loro neutralizzazione a fini probatori è del tutto irrilevante rispetto alla censura della motivazione della sentenza impugnata.
Analogamente irrilevante è la mancanza di prova di ulteriori fatti allegati dal fallimento attore, se di quei fatti il giudice del merito non ha tenuto conto nella costruzione del ragionamento presuntivo.
Rimane, pertanto, il dato di fondo per cui la Corte d’appello di Milano, nell’esercizio del suo potere-dovere di prudente apprezzamento delle prove, di cui ha dato conto con una motivazione rispettosa del «minimo costituzionale» sindacabile in sede di legittimità (aspetto, quest’ultimo, su cui non vi è un motivo di specifica censura), ha ritenuto accertata la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in cui versava So.Ges.Ter. Italiana S.r.l. nel tempo in cui questa effettuò i pagamenti in favore di Bogoni S.r.l.
Il chiaro riferimento, nella sentenza impugnata, a una conoscenza effettiva dello stato di insolvenza («non può non desumersi la consapevolezza della s.r.l. Bogoni circa lo stato di insolvenza in cui versava la s.r.l. So.Ges.Ter. Italiana») esclude, infine, la violazione della norma sostanziale contenuta nell’art. 67, comma 2, legge fall., che richiede, appunto, la «prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore», non bastando una mera conoscibilità.
3. Anche i quattro motivi dal sesto al nono sono tutti strettamente collegati tra di loro, in quanto sono concentrati sulla questione della esenzione della revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall., che è stata negata dalla corte territoriale. Si tratta della disposizione in forza della quale «Non sono soggetti all’azione revocatoria … i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso».
Le rubriche dei motivi sono le seguenti:
3.1. «(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) Violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall.»;
3.2. «(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) Falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.»;
3.3. «(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) Omesso esame del fatto per cui già anteriormente al periodo sospetto, So.Ges.Ter. pagava Bogoni con assegni postdatati, fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti»;
3.4. «(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) Violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall.».
4. Anche questi motivi sono inammissibili.
Nell’illustrare il sesto motivo, la ricorrente si dichiara consapevole che l’interpretazione data alla disposizione di legge nella decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Propone, tuttavia, un’interpretazione alternativa, senza però offrire argomenti rilevanti «per confermare o mutare l’orientamento» già affermato (art. 360-bis, n. 1, c.p.c.). È chiaro, infatti, che non possono essere considerati «pagamenti … nei termini d’uso» tutti quelli comunque effettuati, a prescindere dai tempi e dai modi, per l’acquisto «di beni e servizi … nell’esercizio dell’attività d’impresa». Una siffatta interpretazione, prospettata attribuendo al legislatore un generico scopo di «favorire … la continuazione dell’ordinaria attività d’impresa», richiederebbe la totale obliterazione del riferimento ai «termini d’uso», il che richiederebbe – secondo l’espressione usata dalla stessa dottrina citata dalla ricorrente – «una non lieve violenza alla lettera della legge». Ma è facile osservare che la deliberata violenza al «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» esula da ciò che è consentito fare nell’applicazione delle norme giuridiche (art. 12 disp. prel. c.c.) e non sarebbe compatibile con il necessario rispetto del principio di subordinazione che vincola il giudice alla legge (art. 101, comma 2, Cost.).
Con il settimo motivo la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ritenuto non contestata la circostanza, allegata dal fallimento, che in origine i pagamenti venivano effettuati mediante normali ricevute bancarie, essendo subentrato solo in un secondo momento l’utilizzo degli assegni postdatati.
La contestazione è tuttavia argomentata in modo incoerente, perché Bogoni S.r.l. sottolinea soltanto di avere segnalato, sin dal primo grado, che era onere della curatela fallimentare provare il fatto così allegato. Ma sollevare un’eccezione in diritto – tale essendo quella che invoca l’applicazione di una determinata regola sulla ripartizione dell’onere della prova – è cosa evidentemente diversa dalla specifica contestazione, in fatto, della verità dell’allegazione cui quella regola si riferisce.
Con l’ottavo motivo la ricorrente sottolinea che già prima del periodo sospetto So.Ges.Ter. Italiana S.r.l. avrebbe usato, non una solta volta (come si legge nella sentenza impugnata), bensì due volte, assegni postdatati per pagare le forniture di carburante ricevute.
Si pretende, in tal modo, di attribuire alla corte d’appello un vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ma non sussistono, né l’omesso esame (perché il giudice del merito ha considerato il fatto, seppure accertandolo in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dalla parte), né il valore decisivo del fatto (se non altro perché nulla esclude che lo stato di insolvenza e la sua conoscenza risalissero anche a prima dell’inizio del periodo sospetto, essendo ciò peraltro irrilevante ai fini dell’azione revocatoria).
Il nono motivo è inammissibile, perché – accusando la corte d’appello di avere considerato solo i termini convenzionali di pagamento e non la successiva prassi commerciale adottata dalle parti – non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. In questa si legge, infatti, che la «esecuzione dei pagamenti risulta essere stata difforme non solo rispetto alle modalità previste per il pagamento delle somme oggetto delle fatture, ma anche rispetto alle modalità in generale previste ed osservate precedentemente per i pagamenti delle somme dovute alla s.r.l. Bogoni dalla s.r.l. So.Ges.Fer. Italiana per i quantitativi di carburante da essa acquistati». La decisione non si discosta, pertanto, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esenzione dalla revocatoria opera «pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale», ma «fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore – adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale – volta a derogare a quella clausola contrattuale» (così Cass. n. 27939/2020; v., conf., Cass. n. 30127/2024).
5. Inedita è invece la questione posta con il decimo motivo di ricorso, il quale prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione dell’art. 70, comma 3, legge fall.».
La ricorrente invoca, non più l’esenzione tout court dall’azione revocatoria, bensì l’applicazione del limite legale secondo cui «Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso». In sostanza, Bogoni S.r.l. si lamenta di essere stata condannata dalla corte d’appello al pagamento di un importo capitale pari alla somma dei cinque pagamenti revocati, senza considerare, come limite invalicabile, la differenza tra «l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza» e il credito residuo per il quale ha chiesto e ottenuto l’ammissione al passivo.
La Corte d’appello di Milano ha disatteso tale eccezione, ritenendo non applicabile nel caso di specie la disposizione di legge, perché «i rapporti tra la s.r.l. Bogoni e la s.r.l. So.Ges.Ter. Italiana dal cui svolgimento hanno tratto origine i diritti di credito della s.r.l. Bogoni soddisfatti con i pagamenti ora revocati non sono in alcun modo assimilabili al rapporto di conto corrente essendosi … instaurati in seguito alla conclusione di pur analoghi ma distinti contratti in forza dei quali non è stato comunque consentito alla s.r.l. So.Ges.Ter. Italiana di giovarsi in alcun modo della corresponsione delle somme costituite dal prezzo dei carburanti via via acquistati al fine di ottenere ulteriore materiale».
La ricorrente sostiene che, in tal modo, il giudice del merito avrebbe introdotto «nella fattispecie astratta delineata all’art. 70, comma 3, legge fall. un elemento non previsto, ossia l’esistenza di un rapporto di conto corrente tra le parti», nonché – sempre quale elemento costitutivo, anch’esso non previsto – «la prova che a So.Ges.Ter fosse consentito di avvantaggiarsi dei pagamenti per ottenere ulteriore materiale».
5.1. Il motivo è infondato.
La disposizione in esame, introdotta nella legge fallimentare dal decreto legge n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), insieme alla radicale riforma dell’art. 67, venne presto modificata dal decreto legislativo n. 169 del 2007, al quale si devono l’esplicito riferimento ai «rapporti di conto corrente bancario» e il collegamento degli «atti estintivi» alle «posizioni passive» (il testo entrato in vigore nel 2005 era il seguente: «Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso»).
Il dubbio esegetico che pone la disposizione in esame riguarda proprio l’importanza da attribuire al riferimento al conto corrente bancario e alla parola funzionale «comunque» che lega i «rapporti di conto corrente bancario» ai «rapporti continuativi o reiterati». Si tratta in sostanza di stabilire se il termine «comunque» vada inteso in senso estensivo della fattispecie (ovverosia nel senso di includere tutti i rapporti che in qualsiasi altro modo possano essere considerati «continuativi o reiterati») o piuttosto in senso analogico e selettivo (con la funzione di individuare solo i rapporti assimilabili a quelli di conto corrente bancario).
Depongono a favore della seconda soluzione una serie di considerazioni che si ritengono prevalenti rispetto a quelle di segno contrario.
È noto, innanzitutto, che la disposizione venne pensata proprio come rimedio agli effetti, ritenuti distorsivi, dell’azione revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie sul conto corrente bancario e come norma di chiusura in aggiunta alla specifica esenzione introdotta, con il medesimo decreto legge, nell’art. 67, comma 3, lett. b, legge fall. L’effetto distorsivo derivava dal fatto che, qualificandosi come solutorie e revocabili una quantità di rimesse effettuate su un conto corrente effettuate nel periodo sospetto, anche se singolarmente tutte di modesto importo, si poteva ottenere la condanna della banca a pagare un’ingente somma revocabile, nonostante non vi fosse stato un effettivo rientro nell’ambito dell’unico rapporto, o, comunque, un importo revocabile del tutto sproporzionato rispetto all’effettivo rientro. Quale rimedio a questa possibile distorsione, il legislatore, da un lato, ha considerato revocabili soltanto le rimesse che «abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca» (art. 67, comma 3, lett. b); dall’altro lato, ha stabilito un limite massimo per gli «effetti della revocazione» (tale la rubrica dell’art. 70), da rendere proporzionato all’esito finale della vicenda relativa a quell’unico rapporto di conto corrente (art. 70, comma 3).
Il dato storico non potrebbe, da solo, fare propendere per l’applicazione della disposizione di legge esclusivamente ai rapporti bancari e alle banche, sia perché ciò non è imposto dal dato testuale, sia perché, a parità di condizioni oggettive, non sarebbe giustificato un limite agli effetti dell’azione revocatoria riservato a vantaggio di una determinata categoria di creditori, che tra l’altro è investita di particolari doveri e responsabilità nell’intrattenere rapporti con le imprese in crisi e insolventi (v., da ultimo, Cass. n. 19264/2026). Risulta piuttosto decisivo e caratterizzante il dato oggettivo dell’unicità del rapporto, nel senso che il rimedio è volto ad evitare che l’azione revocatoria produca un effetto che appare abnorme e artificioso rispetto all’effettivo andamento e all’esito finale di un rapporto che è stato sostanzialmente unitario.
L’aggancio all’unitarietà del rapporto, implicito nella ratio della disposizione, è evidenziato, nel dato testuale, dall’uso del sintagma «posizioni passive», invece che «debiti», per indicare le esposizioni alle quali si riferiscono gli «atti estintivi» dell’imprenditore insolvente. Le «posizioni passive» evocano l’esistenza di un collegamento giuridico a monte che permetta di riunirle come parti di un’unica vicenda, che la norma impone di valutare unitariamente, al fine di limitare gli effetti di una revocatoria di cui pure siano stati accertati tutti i presupposti di fondatezza.
Del resto, se così non fosse, il concetto di «rapporti continuativi o reiterati», una volta sganciato dall’assimilazione con i «rapporti di conto corrente bancario», resterebbe quanto mai vago e indeterminato, lasciandosi all’interprete di stabilire quanti rapporti, e per quanto tempo protrattisi, siano necessari e sufficienti per rendere applicabile la disposizione di legge.
Si deve, pertanto, concludere che sono «rapporti continuativi o reiterati», ai sensi dell’art. 70, comma 3, legge fall., soltanto quei rapporti che, pur se al di fuori dell’ambito bancario, sono regolati e unificati, a monte, da un rapporto di conto corrente (art. 1823 c.c.) o da un analogo legame, in forza del quale gli atti estintivi di «posizioni passive» confluiscono in un unico contesto giuridico, da cui origina una sorta di linea di credito commerciale, nell’ambito della quale le «rimesse» del soggetto poi fallito avrebbero potuto anche essere ripristinatorie di una provvista disponibile per ulteriori acquisti.
La sentenza qui impugnata è quindi corretta, perché ha rilevato e considerato decisiva la mancanza di questo elemento unificante, laddove ha rilevato che si tratta di «rapporti instaurati in seguito alla conclusione di pur analoghi ma distinti contratti in forza dei quali non è stato comunque consentito alla s.r.l. So.Ges.Ter. Italiana di giovarsi in alcun modo della corresponsione delle somme costituite dal prezzo dei carburanti via via acquistati al fine di ottenere ulteriore materiale». In altri termini, tra Bogoni S.r.l. e So.Ges.Ter. Italiana S.r.l. si è instaurato un comune «rapporto commerciale» fatto di distinti e separati «rapporti giuridici» (compravendite), ai quali non può trovare applicazione l’art. 70, comma 3, legge fall.
In definitiva, il decimo motivo di ricorso viene rigettato, affermandosi il seguente principio di diritto: «Sono “rapporti continuativi o reiterati”, ai sensi dell’art. 70, comma 3, legge fall. – e dunque ai fini del limite ivi posto agli “effetti della revocazione” – soltanto quei rapporti che, pur se al di fuori dell’ambito bancario, siano regolati a monte da un rapporto di conto corrente (art. 1823 c.c.) o da un analogo legame, in forza del quale – secondo convenzione di parte – gli “atti estintivi di posizioni passive” (in quanto tali assoggettabili a revocatoria ex art. 67 legge fall.) confluiscono in un contesto giuridico unitario, nel cui ambito le “rimesse” del soggetto poi fallito avrebbero potuto anche ripristinare una provvista disponibile per ulteriori acquisti».
6. L’infondatezza del decimo motivo rende inammissibile, perché irrilevante, quello successivo (undicesimo), che denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «Omesso esame del fatto per cui So.Ges.Ter. si è avvantaggiata dei pagamenti rivolti a Bogoni; fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti».
Il motivo non fa altro che rilevare che ci sarebbero stati i presupposti numerici per l’applicazione dell’art. 70, comma 3, legge fall., dal che desume che la fallita si sarebbe in effetti avvantaggiata per i pagamenti effettuati a Bogoni S.r.l. Ma ciò nulla toglie e nulla aggiunge alla rilevata inapplicabilità della disposizione di legge, che dipende dalla sua corretta interpretazione, in relazione alle caratteristiche giuridiche dei rapporti intercorsi tra le parti, e non dall’andamento e dall’esito economico di quei rapporti. Che si sia trattato di rapporti contrattuali distinti e separati costituisce oggetto di un accertamento in fatto riservato al giudice del merito e che, in quanto tale, non viene nemmeno contestato dalla ricorrente.
7. Sui motivi dodicesimo e tredicesimo (che sono entrambi volti a censurare la condanna al pagamento degli interessi legali con indistinto riferimento all’art. 1284 c.c.), la ricorrente ha dato atto che è venuto meno il suo interesse al ricorso, in quanto, nel frattempo, è passata in giudicato la sentenza che, in sede di opposizione all’esecuzione, ha interpretato il dispositivo come riferito soltanto al primo comma della indicata disposizione del codice civile e non anche al quarto comma, che prevede l’applicazione, a decorrere dalla domanda giudiziale, del più elevato tasso legale delle transazioni commerciali.
Ne deriva, in termini più appropriati, l’inammissibilità dei motivi medesimi, per difetto sopravvenuto di interesse, non essendo necessaria, né utile, la cassazione di un capo della sentenza impugnata che non può più avere effetti pratici.
8. Complessivamente, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della assoluta novità della questione posta con il decimo motivo e in presenza di un dato normativo non perspicuo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 22.9.2026.
Andrea Zuliani
Francesco Terrusi
