Volo cancellato per le restrizioni anti-Covid: niente compensazione solo se la compagnia prova di non avere alcun margine di intervento (Cass. civ., Sez. 3, n. 26552/2026)

di | 9 Ottobre 2026

Cass. civ., Sez. 3, n. 26552/2026 del 09/10/2026 (udienza 03/07/2026), ECLI:n/d — Presidente GRAZIOSI CHIARA, Relatore AMBROSI IRENE


In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261/2004, il vettore è liberato dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo se dimostra il ricorrere di circostanze eccezionali, che possono consistere anche in eventi esterni come misure normative nazionali e internazionali restrittive della circolazione adottate per contrastare la diffusione di un virus. Ne consegue che il vettore deve provare l’effettiva insussistenza di ogni residuo potere di intervento o di margine di operatività utilmente spendibile rispetto alla situazione da fronteggiare.

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2897/2024 R.G. proposto da Antonino ALAGNA e Ermanno ALAGNA, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianpaolo Ferraro, giusta procura in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege – ricorrenti –

contro Thai Airways International public company limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi giudizio dagli Avvocati Enrico Scialoja e Massimo Giordano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 187, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale indicato – controricorrente – avverso la sentenza n. 850/2023 del Tribunale di Trapani, pubblicata il 20 novembre 2023; udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 3 luglio 2026 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione dr. Mauro Vitiello; udito il difensore Avv. Enrico Scialoja per i ricorrenti:

Fatti di causa 1. Il Giudice di pace di Trapani con la sentenza n. 101/2022 accolse la domanda di Antonino ed Ermanno Alagna e, di conseguenza, condannò la compagnia aerea Thai Airways International p.c.l. a versare in loro favore l’importo di euro 1.200,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n.261/2004 artt. 2, punto I), 5 e 7, in conseguenza della cancellazione dei voli TG941 da Milano Malpensa a Bangkok del 3 aprile 2020 e TG940 da Bangkok a Milano Malpensa del 17 aprile 2020, nonché anche del volo di riprotezione TG971 da Zurigo a Bangkok del 3 aprile 2020. 2. Thai Airways International p.c.l. ha proposto appello e il Tribunale di Trapani, in accoglimento del gravame e in integrale riforma della decisione del Giudice di pace, ha rigettato la domanda degli originari attori, con loro condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale ha escluso il diritto alla compensazione dei passeggeri, evidenziando come “fatto notorio” che dal mese di marzo 2020 numerose erano state le restrizioni normative in Italia e nel mondo disposte per limitare la diffusione della pandemia da Covid-19 mediante misure limitative dell’operatività degli aeroporti e della mobilità UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi delle persone sul territorio, tanto da costringere le compagnie aeree a cancellare la quasi totalità dei voli nel rispetto della citata normativa; ha specificato che tali misure restrittive sono state adottate in Italia dal 9 marzo 2020 e che in Thailandia è stato stabilito, dapprima, nel mese di marzo, che chi provenisse dall’Italia dovesse rimanere in quarantena per 14 giorni, e successivamente, che potessero entrare limitate categorie di persone e per motivazioni riconducibili al lavoro.

Il Tribunale ha dato atto, altresì, che nel caso di specie la compagnia aerea aveva tempestivamente informato i viaggiatori della cancellazione dei voli ben oltre 14 giorni prima della partenza, ritenendo pacifico che le ragioni di cancellazione non erano addebitabili al vettore, bensì a cause eccezionali, ossia alle restrizioni conseguenti all’emergenza epidemiologica in atto in quel periodo; e ha infine concluso: «Proprio in ragione delle numerose limitazioni relative alla regolare operatività dei mezzi di trasporto, il d.l. n.18 del 17/03/2020 (come integrato dalla legge di conversione n.27 del 24/04/2020), al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul tessuto socio-economico nazionale, ha introdotto specifiche disposizioni per i consumatori e per le agenzie di viaggio circa la gestione degli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi a causa della pandemia da Covid-19, riconoscendo che l’eccezionalità della crisi sanitaria integra gli estremi della sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c. ed offrendo ai passeggeri la possibilità di richiedere un rimborso per l’importo totale del volo anche tramite l’emissione di un voucher».

3. Antonino ed Ermanno Alagna hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso Thai Airways International p.c.l..

Il ricorso è stato dapprima fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c. in data 20 novembre 2025 e, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 919 del 2026, rinviato all’udienza pubblica e, nuovamente, rifissato alla data del 3 luglio 2026 ai sensi dell’art. 375 UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi c.p.c. per essere trattato in udienza pubblica in considerazione della questione di diritto di particolare rilevanza sulla possibilità di ritenere «“circostanza eccezionale” o meno, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di compensazione del vettore aereo, quella posta a fondamento della normativa di contrasto adottata a livello interno e internazionale in materia di pandemia da Covid-19».

Il Procuratore generale ha depositato memorie con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte controricorrente ha depositato nuovamente memoria.

Ragioni della decisione

1.1. Il primo motivo denuncia “Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 115 2° comma e 345 c.p.c.”, per avere il giudice d’appello dettato una motivazione apparente, perplessa e, in ogni caso, obiettivamente incongrua a fondamento della decisione assunta, avendo proceduto a una valutazione solo atomistica degli elementi di prova critica complessivamente acquisiti al giudizio, senza combinarne l’esame al fine di giungere a una valutazione sintetica complessiva, così pervenendo in modo erroneo all’accertamento della ricorrenza di circostanze eccezionali idonee ad assolvere la compagnia aerea convenuta dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria in favore degli odierni ricorrenti ed accogliendo un’eccezione sollevata per la prima volta in appello dall’appellante compagnia aerea in palese violazione dell’art. 345 c.p.c. e per aver inoltre ritenuto “fatto notorio” le restrizioni disposte per limitare la pandemia da Covid-19 in Italia, e avere dato per provate le dedotte restrizioni in ingresso in Thailandia, pur non avendo il Tribunale preso visione dei documenti richiamati dalla compagnia aerea a supporto della propria difesa, non avendo depositato il vettore aereo il fascicolo di primo grado nel giudizio d’impugnazione.

1.2. Il motivo non è fondato. Nel caso in esame, la cancellazione ebbe ad oggetto un volo intercontinentale di andata e ritorno (del 3 aprile 2020, nonché di quello di riprotezione del 17 UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi aprile 2020) per il quale era già intervenuto, in ragione dell’epidemia da COVID 19, il divieto dei voli per (e da) gli aeroporti italiani, prescritto dalla disciplina nazionale sin dal marzo 2020 (d.l. n.18 del 17 marzo 2020 convertito in l. n.27 del 24.4.2020), nonché da quella adottata nell’ordinamento thailandese (per cui, prima dal mese di marzo, chi provenisse dall’Italia doveva rimanere in quarantena per 14 giorni; dopodiché potevano entrare limitate categorie di persone e per motivazioni riconducibili al lavoro).

1.2.1. Giova ripercorrere l’iter decisorio della decisione impugnata.

Il Tribunale ha premesso che il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero di un volo ritardato o cancellato o al quale è stato negato è escluso qualora la cancellazione del volo sia dovuta a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (cfr. art. 7 regolamento CE 261/2004); sul punto, ha evidenziato che per “circostanze eccezionali” si intendono quelle che non fanno parte del normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfuggono al suo controllo. Ha poi fatto riferimento al fatto notorio osservando «che dal mese di marzo 2020 numerose sono state le restrizioni in Italia e nel mondo disposte per limitare la pandemia da Covid 19 diretta a limitare l’operatività degli aeroporti e la mobilità in generale (…) », e aggiunto che la disciplina normativa emergenziale interna aveva introdotto specifiche disposizioni per i consumatori e per le agenzie di viaggio quanto alla gestione degli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi a causa della pandemia da coronavirus, riconoscendo la «eccezionalità della crisi sanitaria» integrante «gli estremi della sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c.» e offrendo ai passeggeri la possibilità di richiedere un rimborso per l’importo totale del volo anche tramite l’emissione di un c.d. voucher ovvero di un buono per un futuro viaggio.

1.2.2. A fronte delle sopra trascritte argomentazioni, il Collegio, condividendo sul punto quanto evidenziato dal Procuratore Generale, ritiene che, riguardo ai contratti di trasporto aereo, le misure normative adottate a livello nazionale e internazionale per contrastare la pandemia da coronavirus UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi – le quali hanno espressamente previsto la restrizione della circolazione tanto sul territorio nazionale quanto dal territorio nazionale – debbano rientrare nel novero delle “circostanze eccezionali” che escludono l’obbligo per il vettore di provvedere alla compensazione pecuniaria in conseguenza della cancellazione del volo nei confronti dei passeggeri ex art. 7 del regolamento CE n. 261/2004.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, sono considerati “circostanze eccezionali” gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo; e tali due condizioni debbono cumulativamente sussistere al fine di escluderne l’obbligo di compensazione (CGUE 4/04/2019, Germanwings, C-501/17, punto 20 e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche CGUE 26/06/2019, causa C-159/18; Cass. Sez. 3 10/02/2023 n. 4261).

Ai sensi del considerando 14 dello stesso regolamento, le “circostanze eccezionali” possono ricorrere, a titolo esemplificativo, “in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo”.

Alla fattispecie qui in esame – tra le cause che esonerano il vettore aereo dalla corresponsione della compensazione pecuniaria -, si attaglia quella riferita ai “rischi per la sicurezza”, locuzione che va interpretata come comprensiva anche dei significativi rischi per la salute umana, quali quelli riconducibili al focolaio di una grave malattia nel luogo di partenza e destinazione del volo, e che impediscono quindi di viaggiare in modo sicuro da e verso la destinazione.

Pertanto, la sentenza impugnata resiste alle censure che le vengono mosse, dal momento che, lungi dall’aver violato le richiamate norme sostanziali e processuali e reso una motivazione “apparente, perplessa e incongrua”, ha in modo adeguato e perspicuo spiegato le ragioni della ravvisata sussistenza, nel caso esaminato, della eccezionalità delle circostanze idonee ad escludere UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi l’obbligo di compensazione pecuniaria.

In proposito, può enunciarsi il seguente principio di diritto: «In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di “circostanze eccezionali” (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali l’adozione di misure normative nazionali e internazionali restrittive della circolazione volte a contrastare la diffusione di un virus), l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare».

2. Il secondo motivo denuncia “Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 par. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 e degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. (così come interpretati nel settore del trasporto aereo dall’Ordinanza Cass. Civ. n. 1584/2018, con esclusivo onere probatorio in capo alla compagnia aerea)”.

In particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Trapani ha ribaltato la presunzione di responsabilità e l’onere probatorio a esclusivo carico del vettore aereo, di fatto presumendo un esonero di responsabilità per la compagnia quando, invero, per legge vige al contrario una presunzione di responsabilità della compagnia aereo in caso di mancato raggiungimento della prova (a esclusivo carico del vettore aereo) della presenza di circostanze eccezionali esimenti.

3. Il terzo motivo lamenta “Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004”.

Viene criticata la decisione nella parte in cui il Tribunale di Trapani ha motivato, in palese violazione degli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e senza alcuna eccezione fatta valere in corso di causa dalla compagnia aerea, che la comunicazione della cancellazione del volo aereo UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi oggetto di causa sarebbe avvenuta con oltre 14 giorni di preavviso e Thai avrebbe quindi rispettato i limiti temporali per essere esentata dal versamento della compensazione pecuniaria in favore degli odierni ricorrenti.

4. Il secondo e terzo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili.

Nel contesto esaminato, le censure poste da parte ricorrente sia con riferimento alle comunicazioni di preavviso di cui sarebbe stata onerata la Compagnia aerea sia in relazione alla paventata inversione dell’onere della prova si rivelano prive di rilievo al cospetto della ritenuta sussistenza circostanza eccezionale non imputabile alla compagnia aerea.

5.1. Il quarto motivo denuncia infine “Violazione di cui all’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004.”

In particolare, si lamenta che la sentenza impugnata non ha disposto la compensazione delle spese di giudizio nonostante la soccombenza parziale della compagnia aerea, secondo la regola consolidata della soccombenza virtuale.

5.2. Parimenti inammissibile al secondo e al terzo è il quarto motivo.

E’ sufficiente richiamare in proposito il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, il quale ha ripetutamente affermato che nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunce dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio per cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale – e insindacabile – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. Sez. 6- 3, 26/11/2020 n. 26912).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato; l’assoluta novità di alcune delle questioni trattate, prive di precedenti specifici, induce alla integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido UP 3/07/2026 ric. n. 2897/2024 Pres. C. Graziosi Rel. I Ambrosi tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, compensando integralmente le spese tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Irene Ambrosi
Il Presidente
Chiara Graziosi