Sanzioni Consob e Banca d’Italia a un ex vertice di banca: il fondo patrimoniale non protegge se la carica manteneva la famiglia (Cass. civ., Sez. 3, n. 26690/2026)

di | 12 Ottobre 2026

Cass. civ., Sez. 3, n. 26690/2026 del 12/10/2026 (udienza 06/10/2026), ECLI:n/d — Presidente DE STEFANO FRANCO, Relatore GIANNITI PASQUALE


In tema di fondo patrimoniale (art. 170 cod. civ.), l’obbligazione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob o dalla Banca d’Italia a chi riveste funzioni di gestione apicale in un istituto di credito è inerente ai bisogni della famiglia quando risulti accertato in fatto che la carica retribuita fosse la fonte primaria o essenziale dei redditi destinati al mantenimento del nucleo familiare. Ne discende che la sanzione per violazione colposa dei doveri di vigilanza è una passività funzionalmente legata all’attività professionale svolta nell’interesse della famiglia, e i beni del fondo possono rispondere del relativo debito.

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6591/2024 R.G. proposto da: TRINCA FLAVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO SIMIONATO, già elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato MARA CURTI ed attualmente domiciliato per legge presso l’’indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia; —ricorrente—

contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE (ADER), in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; —controricorrente— avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di VENEZIA n. 1807/2023 depositata il 12/09/2023; udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI; udito il Procuratore Generale, Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il Difensore di parte ricorrente, Avv. ALESSANDRO SIMIONATO, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.La controversia trae origine dall’iscrizione, da parte di Agenzia delle Entrate—Riscossione, di due ipoteche legali a carico di un immobile di proprietà di Flavio Trinca, costituito in un fondo patrimoniale, a garanzia di due sanzioni amministrative irrogate da CONSOB e Banca d’Italia al Trinca e ad altri apicali, in qualità di presidente dimissionario del C.d.A. di Veneto Banca.

2.In questo contesto, Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso iscrisse contro Flavio Trinca, a carico dell’immobile sopra indicato, due ipoteche legali ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973:

— in data 25 settembre 2019 per il complessivo importo di € 263.131,26, a garanzia del credito erariale portato dalla Cartella di pagamento n. R 113R11320180011195473000 0 del complessivo importo di € 131.565,63 (Nota di iscrizione Registro generale n. 36902 Registro particolare n. 5991 Presentazione n. 160 del 25/09/2019);

— in data 13 febbraio 2020 per il complessivo importo di € 201.016,06 a garanzia del credito erariale portato dalla Cartella di pagamento n. R 113R11320190003695919000 0 del complessivo importo di € 100.508,03 (Nota di iscrizione Registro generale n. 5211 Registro particolare n. 728 Presentazione n. 74 del 13/02/2020).

A seguito delle iscrizioni, il Trinca adì il Tribunale Ordinario di Treviso, richiedendo l’accertamento dell’insussistenza del diritto di ADER di iscrivere le due ipoteche e dell’inefficacia delle medesime. A fondamento della contestazione, sostenne di aver conferito l’immobile in fondo patrimoniale con atto del 19 dicembre 2013 e, inoltre, che in applicazione dei criteri dell’art. 170 c.c., i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono ritenersi né pignorabili, né suscettibili di iscrizione di ipoteca preordinata all’espropriazione ove i debiti azionati risultano estranei ai bisogni della famiglia. Asserì dunque che, poiché il debito (per cui erano state iscritte le ipoteche) scaturiva da sanzioni amministrative irrogate per condotte colpose e di natura omissiva, dovesse ritenersi per sua natura estraneo ai bisogni della propria famiglia.

ADER si costituì contestando in fatto e diritto le richieste ex adverso proposte.

Il Tribunale di Treviso, in primo grado con sentenza n. 35/2022, rigettò la domanda attorea accertando la strumentalità del fatto generativo dell’obbligazione ai bisogni della famiglia. I debiti derivanti dalle sanzioni erano sorti in dipendenza della posizione apicale del Trinca in Veneto Banca e della sua responsabilità amministrativa. Potevano, dunque, ritenersi contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, ampiamente considerati sia con riferimento alle ingenti disponibilità economiche assicurate al nucleo dallo svolgimento dell’incarico, sia considerando l’esiguo reddito della moglie.

Avverso tale decisione, il Trinca propose appello dinanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza n. 727/2023, confermò integralmente il provvedimento impugnato e rigettò l’impugnazione.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Trinca.

Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate — Riscossione.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Difensore del ricorrente ha depositato memoria.

All’odierna udienza pubblica sono comparsi il Procuratore Generale ed il Difensore del ricorrente, che hanno concluso nei termini in epigrafe indicati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La corte di merito ha rigettato l’impugnazione, così confermando integralmente la sentenza del giudice di primo grado, argomentando sulla sussistenza del nesso di strumentalità del fatto generativo dell’obbligazione ai bisogni della famiglia.

Sotto un primo profilo, la corte territoriale ha ricordato che, per la giurisprudenza di legittimità, la natura delle obbligazioni azionate dal creditore non risulta decisiva ai fini dell’applicazione dell’art. 170 c.c., argomentando che la Suprema Corte: a) interpreta ampiamente la nozione “bisogni della famiglia”, ricomprendendovi anche le esigenze finalizzate allo sviluppo armonico della famiglia e al potenziamento della sua capacità lavorativa (richiamando Cass. n. 134/84; n. 4011/13); b) ammette che i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi siano riconducibili a tale nozione, anche perché i redditi relativi sono tendenzialmente finalizzati a mantenere il nucleo familiare (richiamando Cass. n. 3738/15); c) ritiene errato escludere che il debito sia inerente a tali bisogni in base alla tipologia dell’atto da cui genera “in sé e per sé considerata” (richiamando Cass. n. 29983/21); d) l’origine extra—contrattuale delle obbligazioni azionate non è decisiva (richiamando Cass. n. 20998/18; n. 10166/20; n. 22161/16; n. 23876/15; n. 3738/15).

In punto di qualificazione giuridica, la corte di merito ha confermato l’inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia, in quanto:

— il Trinca era assoggettato all’obbligazione (extra—contrattuale) di pagamento di sanzioni legate alla sua attività professionale e, in particolare, a condotte commesse quale amministratore, non rilevando la loro natura colposa ai fini dell’applicazione dell’art. 170 c.c.;

— non era necessario accertare che dalle condotte sanzionate fosse derivato un vantaggio patrimoniale specifico per l’intero nucleo, in quanto le condotte illecite erano attinenti a un incarico altamente remunerato, fonte della parte più cospicua del reddito familiare complessivo e, pertanto, necessario ad assicurare il tenore di vita familiare prescelto.

2. Flavio Trinca ha impugnato la sentenza formulando un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n.3, c.p.c., dell’art. 170 c.c., nella parte in cui la corte territoriale — confermando la pronuncia del primo giudice — ha ritenuto che i debiti in forza dei quali sono state iscritte le ipoteche legali non siano estranei ai bisogni della famiglia, in forza della riconduzione dei debiti derivanti dalle sanzioni amministrative ai bisogni della famiglia. Più precisamente, lamenta che la corte d’appello avrebbe posto alla base della propria decisione un orientamento giurisprudenziale risalente, errando nel ricostruire il perimetro della nozione dei “bisogni della famiglia” entro cui sussumere il caso concreto.

In particolare, il ricorrente:

— invocando Cass. n. 16176/2018, n. 8201/2020 e n. 15743/2021, sostiene che i debiti oggetto della controversia debbono individuarsi sulla base di una relazione di inerenza—strumentalità diretta e immediata da accertarsi effettivamente tra il fatto generatore dell’obbligazione e il soddisfacimento dei bisogni famigliari; in altri termini, in tesi del ricorrente, deve sussistere una relazione immediata e diretta tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia: l’origine extracontrattuale dell’obbligazione, l’assenza di un’utilità economica diretta e specifica proveniente dalle violazioni (in termini di compenso od utili), nonché la natura colposa delle violazioni avrebbero dovuto considerarsi elementi decisivi. In assenza di dolo, la corte territoriale avrebbe dovuto escludere la prova dello “scopo”, inteso quale intenzione di porre in essere le condotte sanzionate ai fini della produzione di reddito da destinare ai bisogni familiari;

— invocando Cass. n. 35836/2022, sostiene che la natura amministrativa delle sanzioni (e dei debiti) rende quest’ultime estranee ai bisogni della famiglia, poiché volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato.

Infine, per il caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente reitera le considerazioni svolte in appello, sostenendo di aver compiutamente offerto prova, per presunzioni, della conoscenza di ADER dell’estraneità ai bisogni della famiglia dei crediti. In particolare, tale conoscenza dovrebbe ritenersi provata — escludendo la legittimità delle iscrizioni — in ragione della pubblicità dei provvedimenti sanzionatori e delle attività ispettive precedenti alle sanzioni condotte in favore della parte creditrice.

3. Va opportunamente premesso che la questione pregiudiziale, concernente l’astratta applicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione di ipoteca legale esattoriale (eseguita dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), è coperta dal giudicato interno; e, pertanto, rimane in questa sede impregiudicata.

Invero, dagli atti di causa del giudizio di merito risulta che:

— nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Treviso, la convenuta Agenzia delle Entrate — Riscossione (ADER) aveva eccepito in via preliminare l’inapplicabilità dell’art. 170 c.c. alle iscrizioni ipotecarie di natura esattoriale, sostenendo che l’ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 integrava (non un atto di espropriazione forzata in senso stretto, ma) una mera misura cautelare/coattiva;

— il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 35/2022, ha espressamente disatteso tale eccezione, affermando la piena opponibilità del vincolo derivante dal fondo patrimoniale e la conseguente operatività dei limiti previsti dall’art. 170 c.c. anche nei confronti del creditore pubblico che agisca per la riscossione coattiva di ruoli mediante iscrizione ipotecaria;

— investita del gravame proposto dal debitore Flavio Trinca, la Corte d’appello di Venezia ha dato per acquisita l’opponibilità del vincolo e la soggezione dell’ipoteca esattoriale all’art. 170 c.c., poiché ADER si era limitata a chiedere la conferma del rigetto nel merito, omettendo di proporre appello incidentale avverso il capo di pronuncia del Tribunale che aveva respinto la sua eccezione pregiudiziale.

Ne consegue che la statuizione d’inapplicabilità dell’art. 170 c.c. all’ipoteca esattoriale è passata in giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c., per mancata impugnazione incidentale ad opera della parte soccombente sul punto.

Non è pertanto consentito a questa Corte rilevare, né riesaminare d’ufficio la questione dell’esatta natura dell’ipoteca esattoriale al fine di sancire l’astratta inammissibilità dell’opposizione ex art. 170 c.c.

Il principio della formazione del giudicato interno sui capi di sentenza non impugnati (art. 324 c.p.c.) e il principio della “ragione più liquida” impongono di considerare nel caso di specie irretrattabile e incontestabile la premessa in diritto secondo cui le ipoteche per cui è causa, sebbene iscritte ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973, soggiacciono interamente alle condizioni di legittimità e ai limiti di azionabilità posti dall’art. 170 c.c.

4. Passando al c.d. merito cassatorio, il motivo non è fondato.

4.1. La controversia di merito si è incentrata sull’interpretazione del requisito oggettivo dell’inerenza del debito ai bisogni della famiglia e, nello specifico, sulla questione se le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a un amministratore d’istituto di credito da Autorità di Vigilanza (CONSOB, delibera n. 20033/2017 per € 140.000,00; Banca d’Italia, delibera n. 727/2017 per € 93.000,00) per omissioni e irregolarità colpose relative al suo incarico possano o meno considerarsi contratte — o, comunque, sorte — per il soddisfacimento delle esigenze familiari.

La corte territoriale, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha rigettato la domanda del Trinca affermando che l’illecito amministrativo commesso dall’amministratore è “attinente” all’attività professionale generatrice del cospicuo reddito destinato al mantenimento della famiglia, con la conseguenza che l’obbligazione sanzionatoria rientra nella nozione “ampia” di bisogni della famiglia, senza necessità di accertare se dalla commissione delle infrazioni fosse derivato un vantaggio patrimoniale diretto al nucleo.

L’iter argomentativo, seguito da entrambi i giudici di merito, è sostanzialmente corretto.

Sul piano generale dell’art. 170 c.c., la possibilità di aggredire i beni (o i frutti) del fondo patrimoniale non è determinata dalla mera ed astratta natura del titolo o del fatto generatore dell’obbligazione (sia esso negoziale, legale o extracontrattuale). Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma non è la tipologia dell’atto in sé e per sé considerata, bensì la relazione funzionale e causale esistente tra l’obbligazione e i bisogni della famiglia.

Come pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, la nozione di “bisogni della famiglia” non deve essere intesa in senso restrittivo (ossia limitata al soddisfacimento delle sole esigenze primarie od indispensabili di sussistenza), ma in senso ampio ed evolutivo. Essa ricomprende tutte le esigenze volte al pieno mantenimento, all’armonico sviluppo del nucleo ed al potenziamento della sua posizione economica e sociale, secondo l’indirizzo della vita familiare liberamente concordato ed attuato dai coniugi ai sensi degli artt. 143 e 144 c.c. In tale perimetro rientrano ordinariamente i debiti connessi all’attività lavorativa, professionale o d’impresa del coniuge, dai cui proventi il nucleo familiare trae i mezzi di sostentamento ed il proprio benessere economico.

Sotto il profilo specifico della natura dell’obbligazione, occorre superare una prospettiva atomistica che isoli il momento finale dell’irrogazione della sanzione dalla vicenda professionale e patrimoniale complessiva entro cui l’obbligazione si colloca.

Nel caso di specie, il debito azionato non sorge da un fatto illecito occasionale o del tutto avulso dal contesto lavorativo del coniuge. L’obbligazione pecuniaria costituisce, invece, una passività strettamente inerente ed immanente alle concrete modalità di esercizio dell’incarico professionale di vertice (Presidente del C.d.A. e Consigliere di amministrazione di un primario istituto di credito) ricoperto dal debitore.

La peculiarità dell’illecito amministrativo in contestazione — consistente nell’inosservanza colposa dei doveri di vigilanza, trasparenza e governo societario prescritti dal T.U.F. e dal T.U.B. per gli esponenti aziendali — si configura come potenziale conseguenza negativa connaturata alla complessa ed elevata responsabilità connessa a funzioni di gestione apicale. Nell’ambito dell’organizzazione bancaria e finanziaria, l’assunzione di cariche di vertice comporta il risvolto fisiologico del rischio di incorrere in contestazioni amministrative o giurisdizionali per difetto di vigilanza. Tali cariche risultano correlate, compensate ed assistite da una considerevole remunerazione economica, la quale trova la sua giustificazione causale anche e proprio nel grado di rischio insito nelle mansioni svolte.

Poiché risulta che le non modeste risorse economiche derivanti dall’esercizio di tale carica apicale sono state stabilmente destinate ed impiegate dal debitore per garantire ed incrementare l’elevato tenore di vita del proprio nucleo familiare (in un contesto in cui la moglie non percepiva redditi significativi), l’obbligazione sanzionatoria derivante dai rischi fisiologici di quello stesso incarico non può essere scissa dal flusso di utilità che ha alimentato i bisogni della famiglia. Vi è, dunque, una diretta ed intrinseca inerenza tra l’obbligazione insorta nell’esercizio dei doveri dell’ufficio e il soddisfacimento delle esigenze familiari garantite dai relativi proventi.

In tale quadro, incombeva sul debitore opponente che invocava il regime di impignorabilità ex art. 170 c.c. l’onere di fornire la prova rigorosa ed idonea ad evidenziare che la specifica obbligazione fosse del tutto avulsa ed estranea al contesto di contribuzione familiare. Non avendo il ricorrente assolto a tale onere probatorio — essendosi limitato ad eccepire l’astratta natura sanzionatoria del debito e la mancanza di un dolo diretto alla produzione di utilità, senza appunto dimostrare che, in concreto, la sanzione non inerisse alle modalità di estrinsecazione di un’attività professionale normalmente a destinarsi alle esigenze della famiglia —, la sentenza impugnata si rivela immune dai denunciati vizi di legge.

4.2. La conclusione, alla quale ora si è giunti, trova conferma nei principi generali che regolano la causalità materiale ed adeguata nel diritto civile (cfr. Cass. n. 2480/2018).

Ai fini dell’art. 170 c.c., l’inerenza del debito all’attività lavorativa o professionale svolta nell’interesse del nucleo familiare va valutata secondo un criterio di regolarità causale ed oggettiva prevedibilità ex ante: l’assunzione di un incarico di gestione bancaria di vertice (altamente remunerato e dal quale la famiglia ha tratto il proprio elevato tenore di vita) comporta, quale sviluppo causale costante ed immanente secondo l’id quod plerumque accidit, il rischio dell’irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza colposa dei doveri di vigilanza e trasparenza prescritti dai testi unici di settore (T.U.B. e T.U.F.).

Non è pertanto possibile isolare atomisticamente la sanzione pecuniaria dal contesto causale e professionale da cui essa trae origine: la passività sanzionatoria costituisce il risvolto oggettivo e la diretta conseguenza dell’esercizio delle funzioni apicali da cui è affluito il reddito del sanzionato, destinato — come normalmente avviene — appunto al soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

Ne consegue che la ricostruzione del nesso eziologico operata dalla Corte d’appello di Venezia — la quale ha accertato in concreto il legame di inerenza materiale tra la sanzione e l’attività lavorativa fonte del benessere del nucleo — si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto privo di vizi logici e conforme ai canoni della causalità adeguata (Cass. Sez. U., n.

20412/2015; Cass. n. 2480/2018).»

4.3. D’altra parte, la ricostruzione, sopra effettuata, neppure si pone in contrasto con i principi enunciati da questa Sezione con l’ordinanza n. 35836 del 2022.

In quella pronuncia — pur essendosi pervenuti all’accoglimento del ricorso del concessionario della riscossione in relazione ai motivi riguardanti il giudicato sulla notifica dell’avviso, con conseguente cassazione con rinvio della decisione di merito — questa Corte ha rigettato il primo motivo del creditore avente ad oggetto l’art. 170 c.c., confermando la statuizione che aveva qualificato il debito da sanzione come estraneo ai bisogni della famiglia in difetto di prova o allegazione circa la sua riferibilità al mantenimento del nucleo.

Nel caso oggi in esame, la corte territoriale ha condotto ed esplicitato proprio quell’accertamento di fatto in concreto imposto dall’art. 170 c.c., rilevando con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici che l’obbligazione sanzionatoria sorge in dipendenza diretta dall’attività professionale apicale del Trinca e dalle concrete modalità del suo espletamento, attività che ha costituito la fonte primaria ed essenziale del reddito stabilmente destinato al mantenimento ed al tenore di vita della famiglia in adesione all’indirizzo concordato dai coniugi ex artt. 143 e 144 c.c..

In definitiva — essendo, oltretutto, tale accertamento di fatto già compiutamente svolto nei gradi di merito e non incrinato da vizi di motivazione — la sentenza impugnata si sottrae alle doglianze del ricorrente.

4.4. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va rigettato sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), l’obbligazione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza (CONSOB o Banca d’Italia) a carico di chi rivesta funzioni di gestione apicale in un istituto di credito va qualificata inerente ai bisogni della famiglia ove risulti accertato in fatto che l’assunzione e l’esercizio di tale carica retribuita abbia costituito la fonte primaria o essenziale dei redditi destinati al soddisfacimento ed al mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare. In tal caso, la sanzione pecuniaria per violazione colposa dei doveri di vigilanza costituisce passività oggettivamente e funzionalmente inerente alle concrete modalità di esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse della famiglia, costituendone una prevedibile o potenziale passività>>.

5. In ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.

La decisione della causa ha infatti richiesto la disamina di una questione di diritto connotata da sostanziale novità ed affetta da un’assenza di consolidati precedenti di legittimità aventi ad oggetto la specifica riconducibilità nell’alveo dell’art. 170 c.c. delle passività derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza per inosservanza dei doveri d’ufficio da parte di chi rivesta posizioni apicali in un istituto di credito.

Tale peculiarità della controversia e la complessità degli ermeneutici profili sottesi giustificano pienamente la deroga al generale principio della soccombenza.

Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte:

— rigetta il ricorso;

— dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

— ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Consigliere estensore
Pasquale Gianniti
Il Presidente
Franco De Stefano