Consulenza tecnica d’ufficio: il perito può accertare i fatti secondari e usare i documenti degli uffici pubblici, ma non quelli principali (Cass. civ., Sez. 1, n. 26723/2026)

di | 12 Ottobre 2026

Cass. civ., Sez. 1, n. 26723/2026 del 12/10/2026 (udienza 11/09/2026), ECLI:n/d — Presidente MERCOLINO GUIDO, Relatore D’ORAZIO LUIGI


In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente, nei limiti delle indagini commessegli, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento sia necessario per rispondere ai quesiti, purché non si tratti dei fatti principali che le parti hanno l’onere di allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, né di fatti principali rilevabili d’ufficio. Ne discende che, trattandosi di fatti secondari, il consulente può utilizzare la documentazione formata e custodita da uffici pubblici, mentre le eventuali nullità della consulenza restano sanate se non eccepite nella prima difesa successiva.

SENTENZA

sul ricorso n. 530/2023 r.g. proposto da: Falconi Gemma, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Dale Abozzi e dall’Avv. Maria Antonietta Cataldi, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati – ricorrente –

contro ASL Roma 4 (già ASL RM/F), in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Mammone, elettivamente do- miciliata presso il medesimo in Roma, Via Pilo Albertelli, n. 1, giusta procura speciale allegata al controricorso – controricorrente – e Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dall’Avv. Rita Santo, elettivamente domiciliata nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27 – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3355/2022, depositata in data 18 maggio 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/9/2026 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pasquale Serrao d’Aquino, che ha chiesto l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo;

udito per la ricorrente l’Avv. Dale Abozzi che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per la controricorrente ASL l’Avv. Michele Mammone, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per la controricorrente Regione Lazio l’Avv. Andrea Ferraguto, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3355/2022, depositata il 18/5/2022, rigettava l’appello proposto da Gemma Falconi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6883/2017, in data 6/4/ 2017, che aveva respinto la domanda dell’attrice di corresponsione delle indennità di cui alla legge n. 218 del 1988, oltre che di risarcimento del danno per le condotte asseritamente illegittime della Regione Lazio e della Asl RM F.

Il Tribunale evidenziava che, in applicazione dei Regolamenti CE nn. 999/2001, 260/2003 e 1915/2003, il Ministero della salute aveva disposto in data 1/12/2006 di applicare le misure di abbattimento selettivo o, previa autorizzazione da richiedere al Ministero, di abbattimento totale, dove fosse stata dimostrata la scarsa convenienza del metodo selettivo.

La Regione Lazio, peraltro, come pure il Ministero della Salute in data 17/7/2007, avevano affermato la necessità di genotipizzazione per verificare la situazione specifica di ogni capo del gregge, in quanto gli agnelli di genotipo ignoto dovevano essere abbattuti, a meno che non si dimostrasse che erano portatori di almeno un allele di resistenza.

In base alle risultanze della CTU, i capi ovini presenti nel gregge ed abbattuti erano n. 2279. Tuttavia, i capi ovini indennizzabili (perché infetti alla stregua delle indagini tecniche) erano n. 1296, all’interno di quelli abbattuti, dovendosi escludere quelli indicati come carcasse, per i quali il CTU non aveva riscontrato un idoneo riferimento ad un abbattimento avvenuto sotto il rigido controllo della Asl.

Non sussistevano, invece, i presupposti della domanda risarcitoria sia nei confronti della Asl che della Regione.

La Corte d’appello riteneva che l’onere della prova fosse a carico dell’attrice, che pretendeva il supplemento di indennizzo, precisando che era stata disposta una CTU proprio al fine di determinare, su base documentale, il numero di capi abbattuti e indennizzabili.

Rigettava la doglianza dell’appellante principale Falconi, in relazione all’acquisizione, da parte del CTU, della documentazione relativa al procedimento amministrativo di abbattimento dei capi di bestiame presso le amministrazioni convenute.

Ad avviso della Corte di merito, l’indagine peritale aveva avuto ad oggetto un tema probatorio (l’effettivo numero di capi abbattuti ed indennizzabili) che costituiva fatto principale, il cui onere probatorio gravava proprio sull’attrice.

Proseguiva la Corte d’appello nel senso che la domanda risarcitoria doveva essere rigettata perché fondata sui medesimi elementi fattuali già esclusi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gemma Falconi, depositando anche memoria.

3. Hanno resistito con controricorso sia la Regione Lazio che la Asl Roma.

4. La ASL ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione/errata applicazione art. 2 legge n. 218/1988, nonché del D.M. del Mini- stero della Sanità del 4/9/1999, quale disciplina applicabile alla fatti- specie concreta posta all’esame dell’Organo giudicante, per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di liquidazione dell’indennità spettante all’allevatore per l’avvenuta termodistruzione del gregge a seguito dell’episodio di riscontrata positività alla scrapie, liquidazione avvenuta solo in via parziale, sul presupposto che potevano essere oggetto di liquidazione solo i capi previamente genotipizzati (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».

Per la ricorrente, in realtà, il numero dei capi abbattuti ed indennizzabili era di molto superiore a quello dei capi per i quali effettivamente era stato erogato l’indennizzo.

Ad avviso della ricorrente, quindi, tutti i capi ovini che sono stati abbattuti erano indennizzabili, in quanto i veterinari, al momento della apertura del focolaio, non avevano le precise istruzioni, che erano arrivate solo il 17/5/2007 dal Ministero della salute; i veterinari avevano dato l’ordine di abbattimento degli agnelli che la Falconi aveva scelto di macellare prima di Pasqua, senza effettuare alcuna genotipizzazione.

Avrebbe errato, allora, la Corte d’appello nell’affermare che era onere dell’attrice quello di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’indennizzo.

Tale requisito sarebbe stato presente solo per n. 1298 capi ovini.

Tale conclusione sarebbe, però, erronea, perché basata su una non condivisibile interpretazione della disciplina normativa regolante il di- ritto riconosciuto all’allevatore colpito da epidemia da scrapie.

I regolamenti che disciplinano la materia non potrebbero definirsi self executing, come emergerebbe dal Regolamento n. 199/2001, con la previsione di tre differenti opzioni alternative per l’eradicamento della malattia: 1. Abbattimento e distruzione completa di tutti gli animali; 2. abbattimento e distruzione completa solo degli animali suscettibili, previamente genotipizzati; 3. Nessun obbligo di abbattimento e distruzione degli animali.

Ciò troverebbe conforto anche nell’art. 4, comma 1, del D.M. del Ministero della Sanità dell’8/4/1999.

Peraltro, le ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Capena prevedevano l’abbattimento del bestiame senza distinzioni, senza la preventiva genotipizzazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per essere stato acquisito in giudizio il numero dei capi abbattuti e previamente genotipizzati, nel corso della CTU, senza preventiva e tempestiva produzione di documentazione attestante tale circostanza».

Per la ricorrente, potrebbe anche sostenersi che, nella specie, le autorità sanitarie abbiano effettivamente inteso porre in essere una procedura di abbattimento selettivo, nonostante la piana lettura delle ordinanze emesse dal Comune di Capena faccia propendere il contrario, ma, anche in tal caso, sarebbero stati violati i principi giurisprudenziali di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 6500/2022.

Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere l’accertamento del numero dei capi indennizzabili come attività di accertamento inerente ai fatti costitutivi della domanda introdotta dall’attrice, mentre dovrebbe trattarsi di fatti inerenti all’eccezione impeditiva formulata dalla parte convenuta.

Se la regola era quella che solo i capi genotipizzati potessero essere oggetto di indennizzo, sarebbe stato onere della parte convenuta e tenuta al pagamento (Asl Roma) dedurre e anche provare il minor numero dei capi genotipizzati, rispetto a quelli effettivamente termodistrutti, introducendosi quindi in giudizio un elemento ulteriore rispetto a quelli introdotti all’attrice.

Occorreva, dunque, la specifica deduzione di un fatto impeditivo del diritto fatto valere, ossia la necessità di accertare quanti dei capi abbattuti fossero stati previamente genotipizzati.

Tale deduzione non potrebbe rappresentare, peraltro, una mera di- fesa.

Non sarebbe rientrato, dunque, fra i poteri del CTU quello di acquisire la documentazione inerente ai fatti principali legati all’eccezione che le convenute avrebbero dovuto sollevare per contrastare la do- manda attrice.

3. I motivi primo e secondo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili – con specifico riferimento alla richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori − e in parte infondati.

4. Va premesso che la Corte d’appello ha condiviso correttamente la pronuncia del Tribunale, evidenziando che, sulla scorta della normativa, anche unionale, vigente, l’indennizzo di cui alla legge n. 218/1988 riguardava esclusivamente i capi ovini abbattuti perché «infetti», che erano stati però oggetto di specifica genotipizzazione, non potendosi liquidare l’indennizzo per i capi per i quali non era stata compiuta dalla Asl tale peculiare attività, evidentemente necessaria per arginare il fenomeno e per procedere ad un abbattimento selettivo e non generalizzato.

4.1. La necessità di un abbattimento selettivo strettamente connesso alle indagini di laboratorio si rinviene anche nel 17° Considerando del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), ove si tiene conto anche delle modifiche apportate dal Regolamento n. 260/2003 della Commissione del 12 febbraio 2003 e dal Regolamento n. 1915/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003.

Si chiarisce che «per garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione delle TSE, è necessario procedere al prelievo di campioni da destinare ad analisi di laboratorio in base a un protocollo prestabilito che permetta di fornire un quadro epidemiologico completo riguardante le TSE. Per assicurare l’uniformità delle procedure e dei risultati delle analisi, occorre designare laboratori di riferimento nazionali e comunitari come pure metodi scientifici attendibili, tra cui test diagnostici rapidi propri delle TSE. Occorre, nella misura del possibile, avvalersi di test diagnostici rapidi».

Assume rilevanza l’art. 12 del Regolamento n. 999/2001 e succ. mod., relativo alle misure concernenti gli animali sospetti, per i quali si prevede che «sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono uccisi per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale».

Al comma 2 dell’art. 12 suddetto, si prescrive che, «qualora l’autorità competente stabilisca di non poter escludere la possibilità di un’infezione da TSE, l’animale, se ancora vivo, è ucciso; il suo cervello e gli altri tessuti eventualmente indicati dall’autorità competente sono espiantati ed inviati ad un laboratorio ufficialmente riconosciuto, cioè al laboratorio di riferimento nazionale di cui all’art. 19, paragrafo 1, ovvero al laboratorio di riferimento comunitario […]».

Al comma 4 dell’art. 12, si prevede che «le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’art. 24, paragrafo 2».

L’art. 13 del Regolamento n. 999/2001 si sofferma sulle misure da prendere a seguito della confermata presenza di TSE, con la previsione per cui tali animali sono abbattuti e distrutti integralmente secondo l’allegato V, punti 3 e 4 (art. 13 comma 1, lettera c).

Al comma 4 dell’art. 13, si chiarisce che i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti «in conformità dell’art. 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1 lettere a) e c) del presente articolo».

L’allegato VII del Regolamento n. 999/2001 si concentra sulla eradicazione dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile, evidenziando che le misure di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettera c, riguardano «a) nel caso di conferma della BSE in un bovino, l’abbattimento e la completa distruzione dei bovini individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera A […]; b) nel caso sia accertata la TSE in un ovino o caprino, dal 1 ottobre 2003, conformemente alla decisione dell’autorità competente: i) l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera b; oppure ii) l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera b), ad eccezione di: montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, pecore da riproduzione aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ […] pecore aventi almeno un allelo ARR […]».

4.1.1. Va solo accennato alla considerazione per cui i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati nazionali, non po- tendosi distinguere tra regolamenti auto esecutivi e regolamenti non self executing, in quanto tale distinzione attiene alla differente materia delle direttive comunitarie.

I regolamenti comunitari hanno natura normativa, ponendo regole di comportamento rivolte, non a soggetti predeterminati in funzione della situazione individuale di ciascuno di essi, ma alla generalità dei soggetti.

L’art. 288, secondo comma, TFUE prescrive che l’adattamento degli ordinamenti interni al regolamento avviene «direttamente», cioè immediatamente e automaticamente, senza che sia necessario e nemmeno consentito agli Stati membri subordinare l’applicazione del regolamento ad uno specifico atto interno di adattamento o di attuazione.

Tuttavia, la diretta applicabilità del regolamento non esclude che gli Stati membri siano chiamati ad adottare provvedimenti nazionali integrativi.

L’applicabilità diretta dei regolamenti implica la loro capacità di pro- durre effetti diretti all’interno degli ordinamenti degli Stati membri (efficacia diretta). Il regolamento assume valore normativo non soltanto nell’ordinamento dell’Unione, ma anche in quello degli Stati membri, discendendone che lo stesso, alla stregua di qualsiasi fonte normativa di diritto interno, è idoneo ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare (Corte di giustizia UE, 17 maggio 1972, C- 93/71, Leonesio, punto 5).

Risulta dunque pacifico che l’applicabilità diretta dei regolamenti comporta che essi sono per loro stessa natura suscettibili di porre situazioni giuridiche soggettive in capo ai privati, tanto nei loro rapporti con altri privati (Corte di giustizia UE, 12 dicembre 1974, C-36/74, Walrave, 1420), che nei rapporti con gli Stati o le istituzioni dell’Unione.

Tali effetti non possono essere messi in discussione neppure dal fatto che per l’ordinamento dello Stato sarebbe necessario un ulteriore intervento normativo per permettere il pieno operare della disciplina regolamentare.

I regolamenti, infatti, entrano a far parte dell’ordinamento giuridico nazionale, il quale deve rendere possibile l’efficacia diretta di cui all’art. 288 TFUE, sicché i singoli possono farli valere senza vedersi opporre delle disposizioni o prassi di carattere nazionale.

Neppure norme di bilancio dello Stato possono impedire l’efficacia immediata di una disposizione comunitaria né, di conseguenza, l’esercizio immediato dei diritti soggettivi che detta disposizione attribuisce singoli.

Solo nell’ipotesi in cui sia lo stesso regolamento a richiedere, per l’applicazione di talune sue disposizioni, l’adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati membri, la Corte ha ammesso che il margine di valutazione lasciato a questi ultimi può essere tale da far escludere che i privati possano far valere diritti sulla base di tale disposizione in assenza di misure di esecuzione adottate dagli Stati membri (Corte di giustizia UE, 11 gennaio 2001, C-403/98, Monte Arcosu, punto 28).

Va dato seguito, dunque, all’orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui, al pari delle altre disposizioni comunitarie, anche i regolamenti sono fonti normative direttamente efficaci nell’ordina- mento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest’ultimo, con con- seguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, (solo se) in contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente dirsi caducata od abrogata. In tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all’esame del giudicante risulta attratta, ratione materiae, nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l’adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice (Cass., sez. 1, 22/4/1999, n. 3999; anche Cass., sez. 3, 24/3/2023, n. 8448; Cass., sez. 2, 20/2/2018, n. 4058).

4.2. Quanto alla disciplina nazionale, deve muoversi dall’art. 2 della legge 2/6/1988, n. 218 (misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), che limita il perimetro di ap- plicazione agli animali infetti («nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell’unità sanitaria locale competente, ordina l’abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministero della Sanità, previa individuazione dell’area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l’abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, auto- rizzando eventualmente l’utilizzazione delle carni di altri prodotti ed avanzi […]».

Al comma 4 dell’art. 2 della legge n. 218/1988, si prevede che per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario una indennità pari al 100% del valore di mercato.

4.3. A conferma della assoluta rilevanza dell’abbattimento selettivo, il decreto del Ministero della Sanità 20/7/1989, n. 298, all’art. 1, stabilisce il diritto all’indennizzo esclusivamente in caso di accertata infezione degli animali, con previsione dunque di abbattimento selettivo («l’indennità prevista dall’art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto»).

4.4. Allo stesso modo, il riferimento agli animali infetti si rinviene nel D.M. 8/4/1999, che, al comma 3.1. chiarisce che «l’autorità sanitaria competente per territorio, ricevuta la segnalazione del sospetto di scrapie, dispone l’immediato abbattimento degli animali sospetti e il prelievo di idonei campioni per esami diagnostici. I campioni devono essere prelevati da tutti gli animali sospetti e devono essere accompagnati dalla scheda clinica di cui all’allegato 1».

L’abbattimento selettivo è confermato anche dall’art. 4.1. Del D.M. 8/4/1999, per il quale «l’autorità competente per territorio, quando la diagnosi di scrapie è ufficialmente confermata, dispone, a completa- mento delle misure previste degli articoli 2 e 3, che: a) tutti gli ovini e caprini presenti nell’allevamento infetto siano al più presto abbattuti sotto controllo ufficiale e le relative carcasse siano distrutte mediante incenerimento in impianti preventivamente individuati dall’autorità sa- nitaria regionale».

4.5. Va fatto riferimento specificamente anche alla nota del Mini- stero della salute del 5/12/2006, recante l’autorizzazione alla attuazione delle misure di abbattimento selettivo totale, a conferma di questa specifica modalità di abbattimento; ciò allo scopo «di creare sempre più allevamenti con riproduttori geneticamente resistenti alla malattia», ai fini dell’applicazione delle misure di «abbattimento selettivo».

Con la specificazione per cui «nei casi in cui ravvedono la scarsa convenienza di tale abbattimento, dovranno farne richiesta a questa direzione dandone precise motivazioni per ogni singolo caso, al fine di 12 RG n. 530/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio ottenere specifica autorizzazione per attuare misure di abbattimento totale».

4.6. Nella stessa direzione muove la nota n. 4321 del 17/5/2007 del Ministero della salute (v. poi anche nota n. 7516 del 11/7/2007), che menziona specificamente l’abbattimento selettivo, ai fini dell’indennizzo («ciò considerato, si fa presente che gli agnelli di genotipo ignoto, a meno che non si dimostri siano portatori di almeno un allele di resistenza [ARR], devono essere destinati alla distruzione. Si sottolinea che i soggetti di cui sopra, inviati alla distruzione, non sono indennizzabili ai sensi della legge 218, se sugli gli stessi non vengono effettuate, comunque, le prove di genotipizzazione. Ciò premesso, si suggerisce quindi, di effettuare tali prove in modo da poter individuare gli agnelli dotati dell’allele di resistenza [ARR] per poterli inviare al consumo umano o trattenerli in azienda, e i soggetti privi di tale allele, per poterli destinare alla distruzione ed ottenerne l’indennizzo)».

5. Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha reputato che l’indennizzo spettava, non per il totale dei capi ovini abbattuti, pari a n. 2279, ma esclusivamente per i capi abbattuti perché infetti e sui quali erano stati eseguiti controlli di genotipizzazione.

Ciò in conformità alla requisitoria del Procuratore Generale, che ha reputato coerente con le disposizioni normative «l’esclusione dei capi deceduti in stalla per cause naturali (le cosiddette carcasse) nel periodo intercorrente tra la notifica del sequestro e l’esecuzione dell’abbatti- mento».

A nulla vale quanto osserva la ricorrente nella memoria, peraltro per la prima volta in sede di legittimità, laddove richiama il comma 8 dell’art. 2 della legge n. 218/1988, che consente di negare l’indennizzo esclusivamente a coloro che «contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali»; sicché rileverebbero solo le violazioni attinenti al processo di accertamento e di profilassi della malattia.

Può, comunque, replicarsi che l’abbattimento selettivo risulta la misura che il giudice di merito ha ritenuto – con congrua motivazione meritale non sindacabile in questa sede − idonea e proporzionata, alla stregua del diritto unionale sopra enunciato, in caso di conferma della esistenza della infezione negli animali.

Del resto, nella specie, l’indennizzo è stato riconosciuto (senza la contestazione di specifiche censure in ordine alla condotta tenuta dalla ricorrente), mentre la contestazione attiene solo alla entità dello stesso, che è stato riconosciuto solo per gli animali abbattuti sotto il rigoroso controllo della ASL, attuato attraverso il meccanismo della «genotipizzazione».

6. A prescindere dalla qualificazione processuale della circostanza in ordine all’individuazione del numero di capi oggetto di genotipizzazione propedeutica all’abbattimento settoriale, e quindi se fatto costi- tutivo della domanda (con onere della prova a carico della attrice) o fatto impeditivo dell’accoglimento della stessa (con onere della prova a carico dell’ASL), va poi precisato preliminarmente che, in relazione ai documenti acquisiti dal CTU, anche oltre lo spirare dei termini di preclusione processuale, l’accertamento relativo ai capi ovini infetti e per i quali erano state effettuate prove di genotipizzazione costituiva un fatto secondario, soprattutto se si considera che nella specie – come di dirà di seguito – la CTU espletata, ad elevata complessità scientifica, era di natura percipiente.

Se, dunque, era fatto principale l’avvenuto abbattimento coattivo del gregge in forza delle ordinanze sindacali (con richiesta del relativo indennizzo, oltre che del risarcimento danni), costituiva invece fatto secondario – come osservato anche dalla Procura Generale – la determinazione del numero dei capi effettivamente genotipizzati, identificati e abbattuti.

Di qui l’ammissibilità dei documenti prodotti direttamente dalle parti al CTU o, comunque acquisite dallo stesso.

6.1. Trova, infatti, applicazione la pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 3086 del 1/2/2022, che valorizza il generale potere che compete al giudice di rilevare le eccezioni in senso lato e, dunque, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, quando emergano tuttavia dagli atti di causa.

In sostanza, è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell’espletamento dell’incarico.

Peraltro – come detto − il limite di acquisizione riguarda esclusiva- mente i fatti principali, restandone esclusi i fatti secondari, che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali.

6.2. Dovendosi anche considerare che il CTU può estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare gli stessi quali fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque.

Ciò al fine di garantire il primario valore della giustizia della decisione.

6.3. Con la precisazione per cui i vizi che infirmano l’operato del CTU sono fonte di nullità relativa e defluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., sicché tali nullità restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.

6.4. Di qui il principio di diritto per cui in materia di CTU, il consulente, nei limiti delle indagini commessegli, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della do- manda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.

6.5. Nella specie, trattandosi di fatti secondari, è stato consentito al CTU di utilizzare la documentazione amministrativa – tra cui i verbali veterinari e gli elenchi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale -, inerente alla procedura di abbattimento degli animali, con le relative prove della genotipizzazione degli animali abbattuti.

Si trattava di documenti formati e custoditi da uffici pubblici preposti per legge agli esami diagnostici sui prelievi effettuati sugli animali con sospetto di infezione. Tali documenti costituiscono la documentazione obiettiva da cui non può prescindersi.

6.5. Tali considerazioni valgono ancor di più in caso di CTU percipiente, come è quella in esame.

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass., sez. 3, 8/2/2019, n. 3717; Cass., sez. 3, 13/3/2009, n. 6155).

7. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere i giudici di appello rigettato la domanda di maggior indennizzo che faceva riferimento alla differenza tra quanto liquidato in via amministrativa dalla Asl Roma 1 alla odierna ricorrente pari ad euro 253.568,08 come dedotto con la comparsa di costituzione e risposta dalla difesa Asl e quanto alla stessa sarebbe spettato secondo quanto ricostruito dal CTU nominato nel primo grado di giudizio (tabella 4 pagina 22) pari ad euro 257.537,00, differenza quantificata in euro 3.969,18 con l’atto di citazione in appello avverso la sentenza di primo grado».

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello, pur aderendo del tutto alle conclusioni del CTU, si sarebbe però discostata dalla stessa, avendo provveduto a liquidare l’indennizzo, non già nella somma accertata CTU pari ad euro 257.537,00, ma in quella minore di euro 3.969,18.

Dovendosi provvedere alla liquidazione della differenza tra quanto già liquidato in sede amministrativa, pari ad euro 253.568,08 e la somma accertata CTU, pari ad euro 257.537,00, doveva essere liquidata la differenza pari ad euro 3.969,18.

8. Il motivo è fondato.

In realtà, come correttamente evidenziato dalla Procura Generale, una volta che la Corte d’appello ha condiviso completamente le risultanze della CTU, per discostarsene avrebbe dovuto indicare le ragioni del dissenso (Cass. n. 36638 del 25/11/2021, n. 36638; Cass. n. 200 dell’11/1/2021; Cass. n. 19468 del 2019; Cass. n. 17757 del 7/8/ 2014); ciò tuttavia non è accaduto.

Dallo specchietto riepilogativo riportato a pagina 10 del ricorso, emerge che la somma riconosciuta dal CTU era di euro 257.537,26, di cui euro 147.285,00 per gli animali, euro 109.522,66 per il latte e euro 729,60 per la lana.

Tuttavia, dalla sentenza del Tribunale, la cui motivazione è riportata a pagina 7 del ricorso, risulta che è stata riconosciuta la minor somma di euro 253.568,08.

9. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, e dell’art. 132 c.p.c., secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere il giudice di appello rigettato il motivo di appello che riproponeva la domanda di risarcimento del danno ponendo a giustificazione di tale decisione il presupposto che la domanda risarcitoria si fondasse sui medesimi fatti (costitutivi) ritenuti esclusi (nella sussistenza) perché non provati».

La Corte d’appello si sarebbe limitata a respingere la domanda risarcitoria, facendo riferimento alle stesse ragioni utilizzate per respingere la domanda di indennizzo.

Ad avviso della ricorrente, però, la domanda risarcitoria sarebbe fondata su fatti diversi rispetto a quella di indennizzo.

Nell’ipotesi in cui, dunque, si fosse ritenuto che l’abbattimento aveva natura selettiva, in tal caso doveva verificarsi la condotta omissiva posta in essere dagli operatori del servizio veterinario, chiamati ad operare e disporre le modalità di esecuzione delle operazioni a seguito del richiamato provvedimento di sequestro.

Si era fatto riferimento anche al comportamento illecito dello sfora- mento del termine indicato dal legislatore per l’erogazione dell’indennizzo.

Inoltre, il preteso ritardo nell’erogazione dell’indennizzo avrebbe determinato anche maggior danno rispetto a quanto indennizzabile con il pagamento degli interessi, danno per cui si chiedeva l’accertamento a mezzo di documenti.

10. Il motivo è fondato.

11. Effettivamente, a fronte delle doglianze specifiche mosse dalla ricorrente con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno, differenti dalle censure relative alla erronea quantificazione dell’indennizzo spettante all’attrice, la Corte d’appello si è limitata apoditticamente ad affermare che «la domanda risarcitoria si fonda sui medesimi elementi fattuali già esclusi, perché non provati, con riferimento a quella di pagamento del supplemento dell’indennizzo e ne condivide la sorte».

In tal modo, però, la Corte territoriale non ha fornito alcuna effettiva risposta alle doglianze dell’attrice in ordine al rigetto della domanda risarcitoria, che viene riportata, seppure per sintesi, all’interno del motivo, con indicazioni di ragioni diverse rispetto a quelle relative alla domanda di indennizzo.

12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2026

Il Consigliere estensore
Luigi D’Orazio
Il Presidente
Guido Mercolino