Imposta di soggiorno non riversata dal gestore: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sez. Unite, n. 22202/2026)

di | 28 Giugno 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 22202/2026 (udienza 24/2/2026) — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore BALSAMO MILENA


La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulla domanda con cui la Procura contabile chiede la condanna del gestore di una struttura ricettiva al pagamento, in favore del Comune, di un importo pari all’imposta di soggiorno pagata dai clienti e non riversata. Le spese sono compensate; il Procuratore regionale è parte solo in senso formale.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17961/2025 R.G. proposto da: Tizio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. CROCE 6, presso lo studio dell’avvocato Caio, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA FORTIBUONI; – ricorrente – contro PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25, presso la Procura Generale della Corte dei Conti – contro ricorrente – Contro ALFA JESOLO S.R.L.

in liquidazione giudiziale; 2 – intimata – Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 46536/2025 della Corte Dei Conti di Bologna Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

Lette la requisitoria scritta del Procuratore generale nella persona del cons. Alberto Cardino che ha concluso nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice tributario.

FATTI DI CAUSA

1.La Procura Regionale presso la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna convenne dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna Mattia Bastioni e la società Alfa Milano Marittima S.r.l. per sentirli condannare al pagamento in solido, in favore del Comune di Cervia, della somma complessiva di € 34.626,00 a titolo di danno erariale corrispondente all’ammontare dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti della struttura alberghiera Alfa Family Resort Milano Marittima – Lido – concernenti i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022.

A fondamento della citazione, si dedusse che il Comune di Cervia aveva emesso avviso di accertamento esecutivo nei confronti della società Alfa Milano Marittima s.r.l., tentando di riscuotere l’importo dell’imposta maggiorato di sanzioni ed interessi e che, a seguito della declaratoria di liquidazione giudiziale dell’ente, aveva formulato istanza di ammissione del credito al passivo della procedura, senza ottenere, almeno per il momento, alcun riparto; che l’ente locale, con nota del 31.10.2024, segnalava, quindi, alla Procura Regionale della Corte dei Conti Emilia Romagna il mancato versamento da parte della società Alfa Milano Marittima s.r.l.

dell’imposta, contestando agli amministratori e ai liquidatori di avere 3 causato, con dolo, un danno erariale pari ad € 34.626,00, oltre ad interessi.

1.1. Nelle more del termine fissato per l’udienza di discussione dell’08.10.2025, Tizio, in proprio e quale ex amministratore e legale rappresentante della società Alfa Milano Marittima ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 16 del codice di giustizia contabile e dell’art. 41 c.p.c., affidato ad unico motivo, chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna – in favore del giudice tributario territorialmente competente, la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Ravenna.

1.2.Ha resistito con controricorso la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.

1.3.La Alfa Jesolo s.r.l. in liquidazione giudiziale non ha svolto attività difensiva.

1.4.La Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

1.5.È stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente.

1.6.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 ter cod.proc.civ.

MOTIVI DI DIRITTO

1.Il regolamento preventivo di giurisdizione che postula che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art 41, comma 1, c.p.c.) è ammissibile, essendo stato proposto quando ancora era pendente il giudizio di merito dinanzi alla Corte dei conti, anteriormente all’udienza fissata per la trattazione (S.U. 18/07/2025, n. 20022).

1.1.

Il ricorso denuncia il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in favore della giurisdizione del giudice tributario, per violazione e falsa 4 applicazione dell’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché dell’art. 5 quinquies della legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, per essere il gestore della struttura alberghiera mero responsabile del versamento dell’imposta di soggiorno e non più agente contabile, alla luce del menzionato decreto legge che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonchè dell’interpretazione autentica offerta dall’art. 5

quinquies rubricato. Il ricorrente deuce il radicale difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, sui quali grava l’obbligo di riscossione e di versamento dell’imposta di soggiorno in favore dei singoli Comuni, in relazione a condotte successive all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, per l’insussistenza della qualifica di agente contabile in luogo della pregressa qualifica di responsabile di imposta.

Si afferma che con l’introduzione del nuovo assetto legislativo, il gestore deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può, tutt’al più, esercitare il diritto di rivalsa secondo le modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta; conseguirebbe, pertanto, una riqualificazione del rapporto tra l’albergatore e l’ente impositore, da cui il radicale mutamento delle conseguenze previste per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Con un recentissimo arresto di legittimità (Cass. Sez. un., 1527/2026, reso su regolamento di giurisdizione proposto dal medesimo odierno ricorrente in vicenda del tutto simile alla presente) è stato affermato che, a seguito della summenzionata novella del 2020 ( d.l. 19 maggio 2020, n. 34), l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che 5 ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente esclusione di siffatte controversie dalla sfera della giurisdizione contabile.

2.2.Come già evidenziato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 14028/2024 e Cass., S.U., n. 22963/2025), la disciplina dell’imposta di soggiorno è enunciata negli elementi essenziali (soggetti, presupposto impositivo e misura dell’obbligazione) dall’art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 cit. che prevede, al primo comma «1.

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo […].

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti» (testo così integrato dall’art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Il terzo comma dell’art. 4 affida ad un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l. 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno, regolamento in realtà mai emanato.

2.3. In relazione al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come codificato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, le SS.UU. di questa Corte, con l’ordinanza n. 19654/2018, hanno specificato che il gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) è del tutto estraneo al rapporto tributario e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di “sostituto” o responsabile d’imposta, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali, atteso che il rapporto tributario intercorre 6 esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta e colui che alloggia nella struttura ricettiva, sul quale grava la prestazione patrimoniale.

Secondo le SS.UU. del 2018, gravando sul gestore della struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, tra il gestore ed il Comune si instaura(va) un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili funzionali alla riscossione dell’imposta ed al suo riversamento nelle casse comunali.

Rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e di riversamento di danaro implicano la disponibilità materiale di danaro pubblico e quindi il <maneggio di denaro pubblico genera ex se l’obbligo della resa del conto>, tant’è che dagli oneri legittimamente imposti con il regolamento comunale scaturiscono plurime responsabilità per il gestore: – di natura amministrativa dovendo egli rispettare le disposizioni regolamentari; – di natura contabile in quanto considerabile come subagente contabile di fatto; – di natura penale (peculato) qualora non riversi (o ritardi il versamento) all’Ente impositore le somme incassate dall’alloggiante a titolo di imposta di soggiorno

(in termini, Cass., sez.un., n. 1330/2010; Cass., sez.un., n. 14029/2001; Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).

2.4. Nell’ambito di detto quadro regolativo, il rapporto tributario intercorreva esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (il soggetto passivo) e il Comune si rapportava con il gestore non come soggetto del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno, nell’ambito di una relazione completamente avulsa dal rapporto tributario, sebbene ad esso funzionalmente orientata e correlata.

3. L’art. 180, comma 3, del decreto-legge 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilendo che: «1-ter. Il gestore della 7 struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro cent ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Con la riforma introdotta dall’articolo 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista, figura prevista e definita dall’art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente.

Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471. 8 3.1.

Successivamente, l’art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 – intitolato <<Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23> – ha chiarito il regime di responsabilità del gestore della struttura ricettizia, stabilendo che <Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verifica tisi prima del 19 maggio 2020.> 3.2.

Il nuovo regime di responsabilità dell’albergatore è stato esaminato, in un primo momento, da queste Sezioni Unite (21/05/2024, n. 14028, 29 agosto 2024, n. 22981) sotto il profilo della natura irretroattiva del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, escludendo che esso recasse una deroga al principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi (da intendersi quale “fondamentale valore di civiltà giuridica”: così, ad esempio, Corte cost.

n. 145 del 2022), non potendosi, quindi, attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l’avvenire, attribuendo il novellato dettato normativo una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1-ter al rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e il Comune (cfr. Corte cost. n. 4 del 2024; n. 104 e n. 61 del 2022; n. 133 del 2020; n. 167 e n. 15 del 2018).

4. Ciò ha portato sia la dottrina sia parte della stessa giurisprudenza contabile ad interrogarsi sul permanere della soggezione alla giurisdizione tributaria delle controversie in cui sia in discussione l’esistenza o l’entità dell’obbligazione del gestore della struttura quale responsabile per il pagamento del debito d’imposta. 9 4.1.

Si afferma, cioè, che, in forza della nuova disciplina, non può tuttora ravvisarsi un rapporto di servizio pubblico tra il Comune ed il gestore, ovvero un «maneggio di denaro pubblico» da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la qualità di agente contabile dapprima ravvisata nella ricostruzione avallata anche dall’ordinanza n. 19654 del 2018 di queste Sezioni Unite, essendosi gravato il gestore della struttura ricettiva di un onere di presentazione della dichiarazione, secondo il modello dell’autotassazione, nonché prevista la soggezione a sanzioni amministrative fiscali, il rapporto fra ente locale impositore e gestore avrebbe assunto una esclusiva natura tributaria.

4.2.

Alla tesi che, invece, immagina che possano concorrere la giurisdizione tributaria sulla lite tra la struttura ricettiva responsabile di imposta e l’ente impositore e la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale conseguente all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, sul presupposto che le attività svolte dal gestore e gli obblighi su questo incombenti abbiano mantenuto natura pubblicistica pure dopo l’avvento del comma 1-ter dell’art. 4, si oppongono in dottrina i limiti alla risarcibilità del danno causato dall’evasione fiscale delineati dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 29862 del 2022, individuabili nel pregiudizio “ulteriore e diverso”,

ricorrente qualora l’evasore abbia con la propria condotta provocato l’impossibilità di riscuotere il credito erariale.

4.3.Merita, tuttavia, osservare come, ove pure si rimarcasse il carattere sanzionatorio della responsabilità erariale, così superando l’ostacolo legato alla difficoltà di configurare una responsabilità aquiliana, si concretizzerebbe il rischio di una proliferazione della risposta sanzionatoria per le stesse violazioni in materia di imposta di soggiorno (sul piano contabile, tributario e amministrativo, quest’ultimo derivante dalla violazione dei regolamenti comunali), in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione ampiamente predicato dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., sentenza n. 46 del 10 2023) e unionale (v.

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni tributarie relative ai tributi armonizzati: Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 26 aprile 2017, in causa C-564/15, Farkas; 26 novembre 2015, in causa C- 487/14, Total Waste Recycling; 16 luglio 2015, in causa C-255/14, Chmielewski; 17 luglio 2014, in causa C-272/13, Equo land; 18 dicembre 1997, nelle cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Molenheide e altri).

4.4. L’opposta interpretazione, ad avviso della quale l’attribuzione legislativa della qualifica di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva, in forza del comma 1-ter dell’art. 4, non ha inciso sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, rievoca le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza della Corte di conti (ex mulits, Corte conti per la Regione Lombardia 17 gennaio 2022, n. 6; Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Sicilia con sentenza n. 432/2020 del 2.9.

2020) in ordine alla veste di agente contabile attribuita, ad esempio, al notaio, anch’egli responsabile di imposta, che riscossore ex lege delle somme sottoposte a tassazione ovvero delle imposte dovute in conseguenza degli atti rogati (delle quali è solidalmente responsabile con i privati contraenti in quanto fideiussore ex lege estraneo al rapporto tributario: così Cass.

n. 12759 del 2016), ne diviene depositario ed è perciò tenuto al versamento delle medesime, costituenti pecunia pubblica, all’Amministrazione Finanziaria, altrimenti rispondendone altresì per danno erariale (sui profili della responsabilità solidale del notaio per il pagamento dell’imposta di registro, si veda da ultimo Cass. Sez. Unite n. 14432 del 2023).

4.5.L’interpretazione della Corte dei Conti, che individua nella responsabilità contabile del notaio la ragione per assimilare a detta figura anche quella dell’albergatore, non considera che il notaio risponde a titolo di sostituto d’imposta in relazione ad atti rogati, dove il suo 11 comportamento costituisce un inadempimento non a un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al legittimo proprietario entro il termine stabilito, con la conseguenza che il predetto, sottraendo la res alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, realizza un’inversione del titolo del possesso uti dominu (in termini: Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 33856/2024,

udienza del 23 maggio 2024; Sez. 5, n. 47178 del 16/10/2009; conf. Sez. 6, n. 6087 del 6/12/1994; Sez. 6, n. 28302 del 14/01/2003; v. anche v. SS.UU. 24/05/2023, n. 14432; Cass. civ. n. 9538 del 24/03/2022; Cass. civ. n. 17357 del 19/08/2020; Cass. civ. n. 5016 del 12/03/2015; (v. tra le molte, Sez. 5, n. 12759 del 21/06/2016; successiva conforme, Sez. 5, n. 18113/2021).

5.

Superate le obiezioni della giurisprudenza contabile e di parte della dottrina, vale osservare che la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte ha individuato gli elementi essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di agente contabile nel carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, reputando irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e

disciplinati dalla legge, ovvero disco starsene in tutto o in parte (ex plurimis, S.U., nn. 13330 e 14891/2010; S.U., nn. 14029 e 12367/2001).

In altri termini, la formale estraneità alla pubblica amministrazione non è evenienza sufficiente ai fini di escludere la giurisdizione contabile per danno erariale ogni qual volta sussistano concrete circostanze attestanti l’instaurazione – variamente titolata – di un rapporto di servizio tra il privato e l’ente pubblico; elemento, quest’ultimo, in grado di mutare in senso pubblicistico il ruolo dell’extraneus che, proprio in forza di tale rapporto, venga ad inserirsi (anche solo 12 temporaneamente) nella struttura organizzativa dell’ente, nel cui ambito giunga ad operare in forza di un legame sostanzialmente equiparabile a quello dell’appartenenza organica.

5.1.Sono stati definiti con chiarezza, da questa Corte, i contorni della relazione di servizio costituente presupposto indefettibile della giurisdizione contabile su soggetti esterni alla P.A., costantemente individuandoli (tra le molte, Cass.

SSUU nn. 2157/2021, 19086/20, 7640/20, 21871/19, 486/19, 10324/16, 19891/14):-nell’attribuzione al soggetto privato esterno dell’incarico di svolgere, nell’interesse e con le risorse della P.A., un’attività o un servizio pubblico in sua vece e con suo inserimento nell’apparato organizzativo della stessa; – nella idoneità della relazione instaura tasi tra privato ed ente pubblico a rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo, così da assumere la veste di vero e proprio agente dell’amministrazione, come tale tenuto ad osservare particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l’attività amministrativa dell’ente, nel suo

complesso, è preordinata; -nella irrilevanza del titolo della gestione dell’attività pubblica di cui il privato risulti investito, potendo questo titolo essere costituito tanto da un formale rapporto di pubblico impiego o di servizio, quanto da una concessione amministrativa o anche da un contratto di diritto privato, così come anche mancare del tutto, con l’instaurazione di un rapporto non formalizzato e puramente di fatto.

6.

Tuttavia, per effetto dell’introduzione dell’art. 180 cit., deve escludersi che il ruolo dell’albergatore sia funzionale all’attività dell’ente pubblico o ad essa compartecipe, in quanto in forza della nuova disciplina, egli non riscuote più per conto del Comune denaro (che diventa pubblico fin dal suo incasso e) che è poi obbligato a versare nelle casse dell’ente locale, ma deve pagare al Comune, quale obbligato in solido, l’importo dell’imposta di soggiorno; il denaro che deve versare non è dell’ente pubblico ma proviene dall’ospite o, nel caso in cui questi non l’abbia 13 corrisposto, dal proprio patrimonio potendo essere costretto ad anticiparlo per il soggetto passivo (nei cui

confronti ha un diritto di rivalsa di natura privatistica): non può, dunque, tuttora ravvisarsi un rapporto di servizio pubblico tra il Comune ed il gestore, ovvero un “maneggio di denaro pubblico” da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la qualità di agente contabile. In definitiva, ciò che qui osta all’affermazione della giurisdizione contabile – che accerta l’illecito comportamento dell’agente contabile – è, appunto, l’insussistenza di un rapporto di servizio comportante un inserimento organico o para-organico dell’extraneus nella struttura amministrativa (Cass. Sez. U. n. 1527 del 23 gennaio 2026; S.U. n. 29682 del 10.11.2025; S.U. n. 11229/2014; cfr. Cass. Sez. U.

n. 18991/2017; v. Cass., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297; Cass. Sez. U. n. 5712/2012; Cass. Sez. U. n. 12539/2011).

6.1.Dal punto di vista sostanziale, il responsabile d’imposta, «obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», è sì estraneo al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l’ospite, ma la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (v. Cass., Sez. V., 12.3.2015, n. 5016; Cass., sez. V, 21.6.2016, n. 12759, Cass., sez. V, 19.8.2020, n. 17357; Cass., sez. V, 24.3.2022, n. 9538, a proposito del notaio nella qualità di responsabile d’imposta ex art. 57 d.P.R. 131/86; Cass. sez.

Trib., 07/03/2024, n. 6187), avendo il ruolo di garante l’obiettivo di preservare l’integrità dei flussi tributari scaturenti dall’esercizio della struttura ricettiva e dall’introito del tributo (v. Cass., sez. V, 21.6.2016, n. 12759 cit.; v. anche Cass., Sez. U., 24.5.2023, n. 14432).

Da un ruolo ausiliario di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune e di responsabile del versamento, strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente tra l’ente impositore e il cliente della struttura, il 14 gestore della struttura recettizia ha assunto il diverso ruolo di soggetto solidalmente obbligato al versamento dell’imposta, pur rimanendo l’ospite della struttura ricettiva il principale soggetto passivamente legittimato.

6.2. Diversamente dall’agente contabile, infatti, il ruolo del responsabile di imposta si pone a monte della fase riscossiva, quale coobbligato al pagamento dell’imposta, responsabilità che, per un verso, trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a lui assegnato dalla legge, così da giustificare che egli intervenga nella sua qualità di responsabile d’imposta, come definita in via generale dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Per altro verso, l’affermazione della responsabilità concorrente dell’albergatore non toglie che questi, ancorché obbligato all’onere dichiarativo e solidalmente responsabile con il debitore di imposta, rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente gli ospiti della struttura, al quale l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2005, nn. 9439 e 9440; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2015 n. 5016; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12257; SS.UU. del 23 gennaio 2026 n. 1527).

6.3. Questa Corte (Sez. 1, n. 12066 del 27/10/1999) ne ha coerentemente inquadrato la nozione, affermando che il responsabile d’imposta assume la veste di un coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo d’imposta non per la sua partecipazione al presupposto d’imposta, che è esclusivamente riferibile ad altri, ma perché ha posto in essere fatti ulteriori e diversi dal presupposto, ai quali la legge stessa – pur non costituendo detti fatti manifestazione di capacità contributiva – ricollega automaticamente, al fine della protezione dell’interesse generale alla riscossione dei tributi (c.d.

interesse fiscale, anch’esso tutelato dall’art. 53 della Costituzione), l’obbligo del pagamento del tributo, cioè della medesima somma dovuta dal soggetto passivo d’imposta. 15 7.

Sotto il profilo procedurale, difatti, il legislatore del 2020, dopo aver qualificato l’albergatore come responsabile d’imposta, ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica. Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell’imposta ha rinviato alle sanzioni di cui al d.lgs.

n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrative tributarie, dal che discende che il rapporto fra ente locale impositore e gestore abbia assunto una esclusiva natura tributaria.

7.1. Tale approdo è parallelamente confermato dalla Cassazione penale in merito ai rapporti tra il reato di peculato (art. 314 cod.pen.) ed il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile delle strutture ricettive: la Cassazione, nel prendere in esame le modifiche di legge, con la sentenza n. 30227/2020 (confermata con la pronuncia n. 36317/20), ha escluso la configurabilità del reato di peculato a decorrere dall’entrata in vigore delle stesse. Ciò in quanto oggi il gestore è debitore in proprio di somme nei confronti dell’ente impositore (Cass. 17.03.2022, n. 9213).

Difatti, in quanto responsabile d’imposta, l’albergatore risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del

contributo di soggiorno. 16 7.2. Infine, la natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore come responsabile d’imposta è stata già affermata dalla Sezione tributaria di questa Suprema Corte. L’ordinanza del 7.3.2024, n. 6187 ha puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori delle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente.

Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471».

La stessa pronuncia ha aggiunto che il responsabile della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d’imposta, «incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno» 8. Deve essere, dunque, negata la giurisdizione del giudice contabile, potendosi, peraltro, perimetrare la giurisdizione tributaria, stante la sua natura demolitoria, alle sole ipotesi di impugnazione di un atto impositivo ovvero riscossivo limitatamente ai rapporti tra ente impositore e contribuente.

9. Le spese del presente regolamento preventivo vanno interamente compensate tra il ricorrente e l’intimata, in ragione della novità della questione di giurisdizione esaminata. 17 10. Non vi è luogo a pronuncia sulle anzidette spese nei confronti del Procuratore regionale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale.

In questa sede, il Procuratore regionale, infatti, così come non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando soccombenti risultino i suoi contraddittori, così non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso, di specie, di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero (Cass. Sez. U., 17/05/2022, n. 15893).

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; Spese interamente compensate tra il ricorrente e la società Alfa Jesolo s.r.l. in liquidazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026

Il Presidente
Pasquale D’Ascola