Art. 82. Contratto di assicurazione.

di | 11 Ottobre 2026

Sezione IV — Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici — preesistenti


Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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