Art. 76. Contratto di borsa a termine.

di | 11 Ottobre 2026

Sezione IV — Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici — preesistenti


Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, ((si scioglie)) alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

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