Codice della Navigazione

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Art. 1331. (Disposizioni per l’esecuzione del codice).

Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l’emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l’esecuzione del codice stesso. Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE GRANDI

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Art. 1330. (Delega legislativa).

Il governo del Re è autorizzato ad emanare entro il 21 aprile 1945-XXIII norme aventi forza di legge in materia di navigazione interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali, all’ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione amministrativa, alla previdenza e all’assistenza del… Leggi tutto »

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Art. 1329. (Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili).

Con l’entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre… Leggi tutto »

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Art. 1328. (Applicazione delle norme del codice).

Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l’emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.

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Art. 1327. (Laghi internazionali).

Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionali approvati con R. decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento… Leggi tutto »

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Art. 1326. (Spese per l’inchiesta formale).

Le spese per l’inchiesta formale, di cui agli articoli 579 a 583; a 829 quando l’inchiesta è stata disposta di ufficio, ovvero ad istanza delle associazioni sindacali o delle persone indicate nel secondo comma dell’articolo 583, restano a carico dell’erario.

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Art. 1324. (Istanza di vendita di aeromobile).

Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice è stata già proposta istanza per l’autorizzazione alla vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

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Art. 1322. (Cause di autorizzazione alla vendita di nave).

Se all’entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette. Se a quell’epoca la… Leggi tutto »

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