Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, ((600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita’ o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, e’ punito con l’arresto da tre a… Leggi tutto »
LIBRO TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA ← Torna al sommario Art. 734 bis. Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorita’, e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 2026, N. 81
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e’ punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a lire mille. Puo’ essere ordinata la confisca della… Leggi tutto »
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123
LIBRO TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO SECONDO DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ← Torna al sommario Art. 731. ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123. Art. 732. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205. Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Art. 733 bis.… Leggi tutto »
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquemila. Soggiace all’ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))