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Art. 260. Esecuzione.

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti gia’ iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

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Art. 259. Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. La riunione non puo’ essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l’osservanza del codice abrogato e… Leggi tutto »

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Art. 257. Criteri per l’emissione delle sentenze di proscioglimento.

1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall’articolo 421 del codice abrogato, il giudice puo’ tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.

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Art. 256. Criteri per il rinvio a giudizio.

1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonche’ l’ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all’esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell’imputato.

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Art. 255. Ricorso immediato per cassazione.

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado puo’ proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 569 del codice.

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Art. 252. Infermita’ di mente sopravvenuta all’imputato.

1. Quando l’imputato si trova ricoverato per infermita’ di mente sopravvenuta a norma dell’articolo 88 del codice abrogato o tale infermita’ e’ accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice. 2. I provvedimenti previsti dall’articolo 73… Leggi tutto »

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Art. 251. Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione.

1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non puo’ superare i termini previsti dalle norme… Leggi tutto »

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