Art. 1067. (Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita).

di | 18 Aprile 1942

L’ordinanza di vendita è notificata a cura del cancelliere del giudice dell’esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente che non sono comparse.

L’ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa è affissa nell’albo della pretura del luogo dove si svolge l’esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell’albo della Reale unione nazionale aeronautica. Il giudice può anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.

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