Art. 1199. (Diritto del debitore alla quietanza).

di | 4 Aprile 1942

CAPO II — Dell'adempimento delle obbligazioni — Sezione I — Dell'adempimento in generale


Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Categoria: