Art. 125. Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.

di | 10 Ottobre 2026

TITOLO VI — CONTROLLI — — CAPO I — Controllo sugli atti


1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

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