Art. 126. Concordato nel caso di numerosi creditori.

di | 11 Ottobre 2026

Sezione II — Del concordato


((Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.))

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