Art. 1308. (Costituzione in mora).

di | 5 Aprile 1942

Sezione III — Delle obbligazioni in solido


La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

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