Art. 1316. (Obbligazioni indivisibili).

di | 5 Aprile 1942

Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili


L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.

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