Art. 132. (Convenzioni internazionali ).

di | 10 Ottobre 2026

PARTE TERZA — Beni paesaggistici — TITOLO I — Tutela e valorizzazione — Capo I — Disposizioni generali


(( 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e' stabilita in conformita' ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.))

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