Art. 144. Pubblicita’ e partecipazione.

di | 10 Ottobre 2026

Capo III — Pianificazione paesaggistica


1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicita'. ((A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ))

2. Fatto salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)), il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

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