Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.

di | 18 Maggio 1992

TITOLO V — NORME DI COMPORTAMENTO


1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

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