TITOLO V — NORME DI COMPORTAMENTO
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
