Art. 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

di | 26 Ottobre 1930

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita’ costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e’ punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena ((e’ della multa da euro 2.000 a euro 6.000)) se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

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